DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 771

Type DPR
Publication 1955-06-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per i trasporti e con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta:

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, in quanto compatibile con le medesime, le attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti, di cui agli articoli seguenti, sono devolute agli organi ed agli enti indicati negli articoli stessi, i quali provvederanno in via definitiva, salvo che non sia diversamente disposto.

TITOLO II DECENTRAMENTO IN MATERIA DI FERROVIE CONCESSE ALLA INDUSTRIA PRIVATA, TRAMVIE E FILOVIE CAPO I Ferrovie concesse all'industria privata e tramvie

Art. 2

L'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' sostituito dal seguente: "Chiunque voglia ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia pubblica deve presentare all'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione devono essere eseguiti gli studi, apposita domanda accompagnata da un piano o abbozzo di massima della linea sulla quale intende fare i detti studi, ed indicare il tempo entro il quale egli si propone di cominciarli e compierli. Il permesso di cui al precedente comma e' rilasciato direttamente dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato presso cui e' stata presentata la domanda".

Art. 3

Qualora la linea sulla quale devono essere eseguiti gli studi rientri nella circoscrizione di piu' Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la domanda, con i relativi documenti, e' presentata presso l'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato nella cui circoscrizione rientri il maggior percorso della linea. L'Ispettorato od ufficio anzidetto rilascia il permesso previo parere degli altri Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione interessati.

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 7

L'art. 108 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' sostituito dal seguente: "Chi esercita una ferrovia pubblica deve tenersi provvisto dei mezzi di soccorso necessari nei casi di sinistri ((...))". ((1))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 13

L'art. 242 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1942, n. 1447, e' sostituito dal seguente: "Alla concessione dell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica provvede, prima dell'inizio dei lavori, l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della, motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 17

L'art. 256 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' sostituito dal seguente: "Le concessioni di tramvie a trazione meccanica extraurbane sono accordate: a) dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di tramvie il cui percorso si svolga integralmente nell'ambito di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse; b) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Negli atti di concessione e' stabilito il modo col quale gli enti proprietari della strada possono provvedere per la tutela del patrimonio stradale e per la osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo negli atti stessi, riservata esclusivamente al Ministero dei trasporti la sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio, di cui al precedente articolo".

Art. 18

All'art. 273 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, alla competenza dell'Amministrazione centrale dei trasporti s'intende sostituita la competenza dell'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i casi in cui e' ad essi attribuito il potere di concessione".

CAPO II Filovie

Art. 19

Il primo e il secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, sono sostituiti dai seguenti: "Le concessioni di filovie sono accordate: a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio del Comune; b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione se trattasi di filovie che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o colleghino un Comune col proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse; c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Il provvedimento di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilita' quando provenga dal Ministero dei trasporti. Per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato, o del sindaco la dichiarazione di pubblica utilita' e' emessa rispettivamente dal Ministro per i trasporti e dal prefetto della Provincia".

TITOLO III DECENTRAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI DI MEZZI DI TRASPORTO CON TRAZIONE A FUNI CAPO I Funicolari aeree

Art. 20

L'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e' sostituito dal seguente: "Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita, se del caso, la Commissione istituita con il regio decreto 17 gennaio 1926, e con l'osservanza delle seguenti norme. Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune la concessione e' accordata dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale. Qualora la linea si svolga tra piu' Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione e' accordata dal presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati. Qualora la linea si estenda al territorio di piu' Province, la concessione e accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati".

Art. 21

In ogni caso le concessioni di competenza della Provincia o del Comune possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti, udito, se del caso, il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). ((1))

Art. 22

All'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e' aggiunto il seguente comma: "Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilita', ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, e' emessa dal prefetto della Provincia".

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

CAPO II Sciovie, slittovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaia

Art. 26

L'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938 n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, e' sostituito dal seguente: "L'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie e' concesso dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, ove la linea si svolga nel territorio del Comune stesso. Qualora la linea interessi il territorio di piu' Comuni della stessa Provincia, la concessione e' accordata con provvedimento del presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati. In ogni altro caso la concessione e' accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). ((1)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). ((1)) Quando l'impianto abbia carattere di stabilita' per cio' che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione".

Art. 27

Il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, e' sostituito dal seguente: "Per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, il Ministro per i trasporti ed il prefetto, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o degli Enti locali, possono dichiarare la pubblica utilita' dell'opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie".

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1))

TITOLO IV DECENTRAMENTO IN MATERIA DI VIE FUNICOLARI AEREE PRIVATE PER IL TRASPORTO DI MERCI

Art. 30

Il primo comma dell'art. 1 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente: "Quando per lo studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata occorra introdursi nei fondi altrui e non sia intervenuto il consenso dei proprietari, chi intende stabilire la funicolare puo' ottenere dal prefetto della Provincia in cui sono situati i fondi da attraversare l'autorizzazione per l'accesso ai fondi stessi. Ove l'impianto che si intenda costruire debba svolgersi integralmente nel territorio di un solo Comune, la autorizzazione viene rilasciata dal sindaco del Comune stesso, quale ufficiale del Governo".

Art. 31

Il primo comma dell'art. 2 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente: "Il prefetto o il sindaco del Comune, quale ufficiale del Governo, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuta la legittimita' della domanda, autorizza con apposito provvedimento il richiedente ad introdursi nei fondi da attraversare per lo studio del progetto".

Art. 32

L'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente: "Per assicurare il pagamento delle indennita', il prefetto o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, puo' prescrivere al richiedente il deposito di una congrua somma".

Art. 33

L'art. 4 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione all'impianto di una funicolare e' accordata: a) dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del comune, a seconda che l'impianto si svolga integralmente nel territorio della Provincia o del Comune; b) dal presidente della Giunta provinciale della Provincia nel cui territorio in modo prevalente si svolga l'impianto, in ogni altro caso".

Art. 34

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