DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 772
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul recintamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 546;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Articolo unico
Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 546, possono essere richiamati alle armi per istruzione nell'anno 1955 anche graduati e militari di truppa della classe 1932 appartenenti alle categorie e ai distretti indicati nel predetto decreto.
GRONCHI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 109. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.