DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1955, n. 797
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 22 aprile 1953, n. 391, che ha dato facolta' di emanare norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonche' a raccoglierle in un unico testo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: E' approvato il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
GRONCHI SCELBA - VIGORELLI - GAVA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 1
TESTO UNICO DELLE NORME SUGLI ASSEGNI FAMILIARI Art. 1. (Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai capi-famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'eta', il sesso e la nazionalita'. Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente comma i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e degli enti stessi. ((Ai cittadini di nazionalita' straniera che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini e riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani. Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati. Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocita')).
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 2
Art. 2. ([Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-06-17;1048~art1) - [Art. 1 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-21;1239~art1) - [Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-10-21;1277~art1) - [Art. 4 L. 15 febbraio 1952, n. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-15;80~art4)). Gli assegni familiari non spettano: a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; c) ((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 31 DICEMBRE 1971, N. 1403](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-31;1403))); d) ai lavoratori a domicilio; e) LETTERA ABROGATA DALLA [L. 14 LUGLIO 1967, N. 585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-14;585). f) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 3
Art. 3. ([Art. 28 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-06-17;1048~art28)). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano come capi-famiglia: a) il padre; b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennita' di disoccupazione, o in servizio militare sempreche' non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perche' colpito da provvedimenti di polizia. (28) Si considerano altresi' capi-famiglia: a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidita' permanente al lavoro del loro padre, sempreche' la madre non fruisca di assegni familiari; ((33c)) b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonche' quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 4
Art. 4. ([Artt. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-16;479~art10) e [11 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-16;479~art11) - [Art. 6 L. 15 febbraio 1952, n. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-15;80~art6) - [Art. 15 L. 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art15)). Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti. Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti. Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'. ((44)) ---------------- AGGIORNAMENTO (44) Il [D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-21;230) ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-13;69~art2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-13;153~art4) del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-05-30;797)".
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 5
Art. 5. ([Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-21;1239~art2)). I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento. Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso. ((In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico puo' essere fornita anche con atto notorio)).
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 6
Art. 6. ([Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-16;479~art12) [Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-27;15~art1)). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia: a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette; (20) b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19. ((28))
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 7
Art. 7. ([Art. 9 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-16;479~art9) [Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-02-15;80~art3)). Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali, sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti: a) i genitori abbiano superato l'eta' di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente ai lavoro ai sensi dell'art. 19; ((b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette)); ((20)) c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente; d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge. Se piu' figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di eta'.
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 8
Art. 8. ([Art. 5 C.C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art5) 25 luglio 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt. 9 novembre 1944, L. 307). Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche: a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale i lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori e purche' il lavoratore percepisca, gli assegni per il genitore da essi discendente, ovvero il genitore stesso sia morto. ((32))
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 9
Art. 9. ([Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-04-22;391~art4)). ((I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori)). ((20))
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 10
Art. 10. ([Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-21;1239~art2) - [Art. 13 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-16;479~art13)). Qualora le persone per le quali e prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 11
Art. 11. (Art. 33, 2°, [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-21;1239~com3) e [4° comma R.D. 21 luglio 1937, n. 1239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-21;1239~com4) - [Artt. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art8), [10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art10), [12 C.C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art12) 22 luglio 1938 - [Art. 10 C.C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art10) 23 novembre 1939 - [Art. 9 C.C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art9) 28 novembre 1939 - [Art. 9 C.C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art9) 18 dicembre 1939 - [Art. 7 C.C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art7) 12 marzo 1940 - [Art. 8 C.C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art8) 12 marzo 1940 - [Art. 15 C.C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art15) 25 luglio 1940 - [Art. 43 D.Leg.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;369~art43)). Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 12
Art. 12. ([Art. 15 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-06-17;1048~art15)). Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione. Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero e' di 1: 6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile e' di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, piu' nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo. Con proporzione analoga si procedera' quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile. ((Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie)).
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 13
Art. 13. ([Art. 8 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-06-17;1048~art8)). Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova, per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facolta' di sostituire ad esso la relativa indennita', e per il periodo di ferie.
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 14
Art. 14. ([Art. 9 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-06-17;1048~art9) - [Art. 9 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-21;1239~art9)). Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti stabiliti negli articoli 15, 16 e 17: 1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale; 2) in caso di assenza dal lavoro per malattia; 3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio. Nei casi predetti, qualora ricorra piu' di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella piu' favorevole al lavoratore. Qualora, l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennita' previste per i casi predetti.
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 15
Art. 15. ([Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-21;1239~art10)). In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili ai norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilita' temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennita' e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo. Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio e' considerato come malattia.
Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 16
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