DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. 799
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2391; 1 ottobre 1936 n. 2502; 12 ma maggio 1939 n. 1315: 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595 con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947. n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1628; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311, 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4511; 11 marzo 1953, n. 545; 12 maggio 1953, n. 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755; 14 agosto 1954, n. 862; 14 settembre 1954, n. 1231; 29 ottobre 1954, n. 1319; 29 ottobre 1954, n. 1457 e 1 marzo 1955, n. 222;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito, nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 12 e' abrogato.
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di:
12) "Storia del diritto canonico".
Art. 39. - E' aggiunto il seguente comma: "l'esame di economia e politica agraria senza avere prima superato quelli di economia politica 1° e 2° corso".
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "anatomia topografica".
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
15) "Chimica inorganica superiore;
16) Analisi chimica spettroscopica;
17) Chimica teorica;
18) Cristallochimica;
19) Siderurgia e metallurgia".
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di:
22) "Scienza dell'alimentazione".
Art. 94. - Agli insegnamenti complementari del corso sono aggiunti quelli di:
43) Organizzazione industriale;
44) Economia e legislazione industriale;
45) Fondamenti di statistica matematica per ingegneri;
46) Tecnica ed economia delle trasformazioni fondiarie;
47) Misure meccaniche.
L'art. 95 e' sostituito dal seguente:
"La Facolta' annualmente determinera' con apposito manifesto il piano di studi consigliato per le singole lauree, specificando la durata dei singoli corsi.
Gli studenti che desiderano seguire un piano di studi comprendente corsi complementari diversi da quelli consigliati dalla Facolta', dovranno presentare motivata domanda entro il 31 dicembre per l'approvazione della Facolta'.
In ogni caso debbono essere osservate le seguenti norme:
L'iscrizione e l'esame di fisica tecnica debbono precedere l'iscrizione e l'esame di macchine, impianti industriali meccanici, arte mineraria.
L'iscrizione e l'esame di meccanica applicata alle macchine debbono precedere le iscrizioni e gli esami di macchine, costruzioni di macchine, disegno di macchine e progetti, tecnologie generali, tecnologie speciali.
L'iscrizione e l'esame di scienza delle costruzioni debbono precedere le iscrizioni e gli esami di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, costruzione di ponti, costruzione di macchine, costruzioni idrauliche, impianti speciali idraulici, costruzioni stradali e ferroviarie, tecnologie generali, architettura tecnica seconda parte, costruzione di macchine elettriche e arte mineraria.
L'iscrizione e l'esame di idraulica debbono precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni idrauliche, di impianti speciali idraulici, di tecnica urbanistica.
L'iscrizione e l'esame di costruzione di macchine debbono precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni aeronautiche, di impianti industriali meccanici, di tecnologie speciali.
L'iscrizione e l'esame di elettrotecnica debbono precedere l'iscrizione e l'esame di costruzione di macchine elettriche, comunicazioni elettriche, radiotecnica, trazione elettrica, geofisica mineraria, tecnica ed economia dei trasporti.
L'iscrizione e l'esame di topografia con elementi di geodesia debbono precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni stradali e ferroviarie e geofisica mineraria.
L'iscrizione e l'esame di chimica organica debbono precedere, per la laurea in ingegneria chimica, l'iscrizione e l'esame di chimica fisica, chimica industriale, impianti industriali chimici.
L'iscrizione e l'esame di chimica applicata debbono precedere l'iscrizione e l'esame di impianti industriali chimici.
Le iscrizioni e gli esami di petrografia e geologia debbono precedere l'iscrizione e l'esame di giacimenti minerari e geofisica mineraria.
L'iscrizione e l'esame di architettura tecnica 1ª parte debbono precedere l'iscrizione e l'esame di architettura tecnica 2ª parte.
L'iscrizione e l'esame di architettura tecnica 2ª parte debbono precedere l'iscrizione e l'esame di architettura e composizione architettonica.
L'iscrizione e l'esame di tecnologie generali debbono precedere l'iscrizione e l'esame di tecnologie speciali.
L'esame di macchine deve precedere l'esame di impianti industriali meccanici.
L'esame di aerodinamica deve precedere l'esame di costruzioni aeronautiche.
L'esame di costruzioni stradali e ferroviarie deve precedere l'esame di tecnica urbanistica.
L'esame di chimica fisica deve precedere l'esame di metallurgia e metallografia.
L'esame di elettrotecnica deve precedere gli esami di misure elettriche e di impianti industriali elettrici.
L'esame di idraulica deve precedere l'esame di macchine".
Il secondo comma dell'art. 107, che prevedeva la presentazione di due tesine orali per l'ammissione all'esame di laurea in scienze agrarie, e' abrogato.
Il terzo comma dell'art. 122 e' abrogato.
Art. 234. - relativo alla Scuola di perfezionamento in radiologia medica - l'insegnamento di cui al n. 9 assume la denominazione di "radiobiologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 luglio 1955
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 135. - CARLOMAGNO
Art. 1
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