DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 800

Type DPR
Publication 1955-06-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Vista la legge 2 aprile 1953, n. 260;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La promozione al grado 9° dei segretari economi degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, che abbiano i requisiti di anzianita' prescritti dall'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, avviene mediante esame di merito distinto o d'idoneita'. Gli esami di merito distinto sono indetti ogni due anni, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esami d'idoneita' sono indetti ogni anno, entro il mese di maggio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sempre che il numero di coloro che abbiano requisiti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso oli esami non potranno essere sospesi per piu' di due anni. Il segretario economo che abbia riportato la qualifica di mediocre non puo' conseguire promozione per esame, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche. Qualora l'esame di promozione abbia luogo prima che il periodo anzidetto sia trascorso, l'impiegato e' ammesso all'esame, se possieda i requisiti prescritti, ferma in ogni caso la disposizione del comma precedente. Le domande di ammissione agli esami debbono pervenire al Ministero per il tramite gerarchico e debbono essere corredate da un rapporto informativo del capo d'istituto convalidate dal provveditore agli studi.

Art. 2

Gli esami di merito distinto constano: a) delle seguenti prove scritte: 1) elementi di diritto pubblico e privato, 2) contabilita' generale dello Stato, computisteria e ragioneria; 3) prova di carattere pratico riguardante i servizi di segreteria e di economato degli istituti e scuole d'istruzione tecnica; b) di una prova orale, avente per oggetto le materie delle prove scritte, nonche' la legislazione scolastica.

Art. 3

Gli esami d'idoneita' constano: a) delle seguenti prove scritte: 1) contabilita' generale dello Stato, computisteria e ragioneria; 2) prova pratica riguardante i servizi di segreteria e di economato negli istituti e scuole d'istruzione tecnica; b) di una prova orale, avente per oggetto le materie delle prove scritte, nonche' la legislazione scolastica.

Art. 4

La Commissione giudicatrice degli esami di merito distinto e di idoneita' e' costituita da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6°, che la presiede, da un preside di un istituto tecnico, da un insegnante ordinario di materie tecniche commerciali, da un insegnante ordinario di materie giuridiche ed economiche, da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore all'8°. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 9°.

Art. 5

Negli esami di promozione per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non consegua almeno la votazione di otto decimi. Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneita', di cui al seguente capoverso, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale tali candidati debbono ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei. Coloro che non abbiano vinto il concorso di merito distinto, ma abbiano riportato voti non inferiori al minimo richiesto per superare gli esami di idoneita' sono dispensati dal sostenere questi ultimi e sono classificati di diritto nelle graduatorie da formarsi per il primo esame d'idoneita' bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianita' prescritta per potervi essere ammessi.

Art. 6

Negli esami d'idoneita' sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7

La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto negli esami d'idoneita', e' stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. La graduatoria dei vincitori del concorso di merito distinto e' stabilita secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nelle prove sostenute. A parita' di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'. I candidati approvati nell'esame di idoneita' e quelli che, non avendo superato l'esame di merito distinto abbiano riportato i punti richiesti per l'idoneita', sono collocati in un'unica graduatoria nell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame, piu' il coefficiente espresso in ventesimi relativo all'anzianita' di grado.

Art. 8

La sede in cui avranno luogo le prove scritte e orali e' determinata dal decreto che indice gli esami. Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non piu' di 8 ore di tempo. Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte e orali, si osserveranno le disposizioni del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

GRONCHI SCELBA - ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 140. - CARLOMAGNO

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