DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1955, n. 804

Type DPR
Publication 1955-07-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, numero 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, numero 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4557; 26 ottobre 1952, n. 4543; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69 e 16 febbraio 1955, n. 120;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

15) Diritto diplomatico consolare;

16) Storia delle istituzioni politiche;

17) Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 88. - Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

9) Chimica organica;

10) Antropologia.

Art. 136. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

9) Genetica;

10) Alpicoltura e selvicoltura;

11) Olivicoltura (semestrale);

12) Avicoltura e coniglicoltura (semestrale);

13) Igiene zootecnica;

14) Agricoltura tropicale e sub-tropicale;

15) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

Articoli 218 e 236 (gia' 204 e 222). - La scuola di perfezionamento in chirurgia dell'apparato digerente assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente".

Il primo comma dell'art. 236 e' sostituito dal seguente:

"a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente e' di tre anni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 138. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, numero 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, numero 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4557; 26 ottobre 1952, n. 4543; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69 e 16 febbraio 1955, n. 120; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di: 15) Diritto diplomatico consolare; 16) Storia delle istituzioni politiche; 17) Scienza delle finanze e diritto finanziario. Art. 88. - Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: 9) Chimica organica; 10) Antropologia. Art. 136. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 9) Genetica; 10) Alpicoltura e selvicoltura; 11) Olivicoltura (semestrale); 12) Avicoltura e coniglicoltura (semestrale); 13) Igiene zootecnica; 14) Agricoltura tropicale e sub-tropicale; 15) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli. Articoli 218 e 236 (gia' 204 e 222). - La scuola di perfezionamento in chirurgia dell'apparato digerente assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente". Il primo comma dell'art. 236 e' sostituito dal seguente: "a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente e' di tre anni".

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 138. - CARLOMAGNO

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