DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 805

Type DPR
Publication 1955-06-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490;

Visti i decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, ratificati, con modificazioni, con legge dell'11 dicembre 1952, n. 2528;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La promozione al grado 9° degli insegnanti tecnici pratici delle scuole e degli istituti di istruzione media tecnica di cui all'art. 1 della, legge 15 giugno 1931, n. 889, che abbiano i requisiti di anzianita' prescritti rispettivamente dall'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 e dall'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, ratificati con la legge 11 dicembre 1952 n. 2528, avviene mediante esame di merito distinto o di idoneita'. Gli esami di merito distinto sono indetti ogni due anni, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esami di idoneita' sono indetti ogni anno, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sempre che il numero di coloro che abbiano i requisiti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso gli esami non possono essere ritardati per piu' di due anni. L'insegnante tecnico pratico che ebbe qualifica di mediocre non puo' conseguire promozione per esame, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche. Qualora l'esame di promozione abbia luogo prima che il periodo anzidetto sia trascorso, l'insegnante e' ammesso all'esame se possieda i requisiti prescritti, ferma in ogni caso la disposizione del comma precedente. Le domande di ammissione agli esami debbono pervenire al Ministero per il tramite gerarchico e debbono essere corredate di un rapporto informativo del capo d'istituto convalidato dal provveditore agli studi.

Art. 2

Gli esami di merito distinto constano: a) di una prova scritta; b) di una prova scritto-grafica; c) di una prova pratica; d) di una prova orale. La prova scritta vertera' sui fondamenti scientifici e tecnologici relativi all'insegnamento pratico cui il candidato e' addetto. La prova scritto-grafica riguardera' l'organizzazione di un dato gruppo di esercitazioni pratiche e illustrera' i fondamenti scientifici e tecnologici relativi alle esercitazioni stesse. La prova pratica consistera' nella esecuzione di un elaborato attinente alla specializzazione a cui il candidato e' addetto. La prova orale comprendera' la discussione degli argomenti svolti nelle prove scritte, nonche' questioni di natura didattica relative alla condotta delle esercitazioni pratiche.

Art. 3

Gli esami di idoneita' constano delle stesse prove stabilite per gli esami di merito distinto, tranne la prova scritto-grafica.

Art. 4

Ciascuna delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami di merito distinto e di idoneita' e' costituita: da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da un preside di un istituto tecnico e da due titolari di materie tecniche. I presidi e i titolari di materie tecniche debbono essere scelti tenendo conto degli indirizzi specializzati cui sono addetti i candidati agli esami. Le mansioni di segretario sono affidate ad un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore al 9°.

Art. 5

Negli esami di promozione per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non consegua almeno la votazione di otto decimi. Ai soli effetti dell'eventuale promozione per idoneita', di cui al seguente capoverso, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale tali candidati debbono ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei. Coloro che non abbiano superato l'esame di merito distinto, ma abbiano riportato voti non inferiori al minimo richiesto per superare quelli di idoneita', sono dispensati dal sostenere questi ultimi e sono classificati di diritto nella graduatoria da formarsi per il primo esame di idoneita' bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianita' prescritta per potervi essere ammessi.

Art. 6

Negli esami di idoneita' sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei declini in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7

La votazione complessiva tanto negli esami di merito distinto quanto negli esami di idoneita', e' stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quelle orali. La graduatoria dei vincitori del concorso di merito distinto e' stabilita secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nelle prove sostenute. A parita' di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'. I candidati approvati nell'esame di idoneita' e quelli che, non avendo vinto il concorso di merito distinto, abbiano riportato i punti richiesti per l'idoneita', sono collocati in un'unica graduatoria nell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame piu' il coefficiente espresso in ventesimi relativo alla anzianita' di grado.

Art. 8

La sede in cui hanno luogo le prove scritte e orali e' determinata col decreto di cui all'art. 1, secondo e terzo comma. Per ciascuna prova scritta e scritto-grafica sono assegnate ai candidati non piu' di otto ore di tempo. Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte e orali, si osservano le disposizioni del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

GRONCHI SCELBA - ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 164. - CARLOMAGNO

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