DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 821

Type DPR
Publication 1955-08-08
Ultimo aggiornamento 1955-09-14
State In force
Source Normattiva
articles 2
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e' concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile di lire cinquemila, con le caratteristiche ed alle condizioni sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 168. - E. GRECO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)