DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 821

Type DPR
Publication 1955-08-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e' concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile di lire cinquemila, con le caratteristiche ed alle condizioni sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 168. - E. GRECO

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