DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 840

Type DPR
Publication 1955-08-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma, presso la Zecca, la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale e' stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo -luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 582, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, modificata con la legge 27 marzo 1954, n. 99;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382;

Vista la legge 27 marzo 1954, n. 99, concernente la nomina del direttore della Scuola dell'arte della medaglia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia - grado 6°, gruppo A - e' conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento ai sensi dell'articolo unico della legge 27 marzo 1954, n. 99, ed osservate le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Il concorso per la nomina al posto di cui al precedente art. 1 e' indetto dal Ministro per il tesoro. I concorrenti sono tenuti a presentare i titoli di studio e didattici, di concorsi e premi, fotografie e saggi di lavori eseguiti, nonche' quegli altri titoli e documenti che ritengano, nel proprio interesse, di produrre. I titoli, lavori e documenti anzidetti devono essere consegnati o fatti comunque pervenire, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine prescritto dal bando del concorso, al Ministero dei tesoro (Direzione generale del tesoro), che ne rilascera' ricevuta.

Art. 3

L'esperimento - che ha luogo in Roma - consta delle sottoindicate prove, che debbono svolgersi l'una di seguito all'altra: una prova scritta sulla storia dell'arte con particolare riferimento alla medaglistica; prova, di disegno dal vero, secondo il modello od i modelli determinati dalla Commissione giudicatrice; una prova di modellazione, in basso rilievo, di ritratto dal vero, secondo il modello od i modelli stabiliti dalla Commissione medesima; una prova di disegno di composizione di elementi decorativi su tema o temi determinati dalla Commissione suindicata; una discussione orale sugli stessi argomenti delle prove scritte di durata non inferiore a 40 minuti. La durata della prova di modellazione (ritratto) - che puo' essere eseguita in plastilina o cera, a volonta' del candidato - e' fissata in diciotto ore, ripartite in tre periodi di sei ore al giorno, mentre la durata delle altre prove e' stabilita in otto ore, All'atto della consegna, i singoli lavori - sui quali i concorrenti non debbono, a pena di nullita', apporre la propria firma, ne' altro contrassegno - sono ricoperti con fogli di carta assicurata ai lavori stessi con suggelli adatti ad evitare ogni manomissione. Unitamente al lavoro e' posta, dentro l'involucro, una busta, debitamente chiusa, nella quale il concorrente abbia messo un foglio col proprio nome, cognome e paternita'. Almeno due dei componenti la Commissione giudicatrice, presenti nell'aula, devono apporre sull'involucro la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna. I lavori di modellazione (ritratto) sono ritirati, alla fine di ciascun giorno di prova, osservando le modalita' di cui ai due commi precedenti e sono riconsegnati agli interessati nei giorni successivi destinati alle prove stesse, previa apertura degli involucri alla presenza di almeno due membri della Commissione giudicatrice. Si osservano per il lavoro scritto le norme contenute nell'art. 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4

La Commissione giudicatrice - che e' nominata dal Ministro per il tesoro - e' costituita: a) di un consigliere di Stato, designato dalla Presidenza del Consiglio stesso, presidente; b) di un pittore designato dal Consiglio superiore delle antichita' e belle arti; c) di una personalita' nel campo dell'arte e della storia dell'arte designata dal Consiglio superiore delle antichita' e belle arti; d) di uno scultore designato dal Consiglio superiore delle antichita' e belle arti; e) di uno scultore designato dalla insigne Accademia nazionale di San Luca; f) di un funzionario di grado non inferiore al 5° della Amministrazione centrale del tesoro; g) del direttore della Zecca, membri. La Commissione giudicatrice elegge nel proprio seno uno o piu' relatori. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A, della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro, di grado non inferiore all'8°.

Art. 5

La Commissione giudicatrice determina preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli, lavori e documenti di cui al precedente art. 2. Detta valutazione puo' essere limitata ai titoli, lavori e documenti presentati dai candidati che, nell'esperimento, abbiano conseguito il punteggio necessario per la inclusione nel quadro di classificazione di merito. Per ciascuna prova dell'esperimento la Commissione esprime un motivato giudizio ed attribuisce, quindi, la valutazione relativa in decimi. La votazione complessiva dell'esperimento e' espressa in cinquantesimi ed e' costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove. Sono inclusi nella graduatoria di merito i candidati i quali nell'esperimento abbiano riportato la votazione complessiva di almeno quaranta cinquantesimi e non meno di otto decimi in ciascuna prova ed abbiano, inoltre, conseguito nella valutazione dei titoli, lavori e documenti, almeno i nove decimi dei punti complessivi fissati per i predetti titoli, lavori e documenti. L'ordine di merito e' stabilito in base alla somma della votazione complessiva ottenuta nell'esperimento e della votazione conseguita nella valutazione dei titoli. La Commissione giudicatrice propone al Ministro, in ordine di merito, non piu' di tre candidati per il conferimento del posto messo a concorso. Il Ministro, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, approva gli atti della Commissione e procede alla nomina del vincitore. La decisione del Ministro e' insindacabile nel merito. Il posto messo a concorso e' assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. I candidati compresi nella terna proposta non acquistano alcun diritto a conseguire la nomina a direttore della Scuola dell'arte della medaglia, qualora il posto si renda successivamente vacante.

Art. 6

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, in ordine allo svolgimento del concorso, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni, nonche' quelle del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 582, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 7

Il vincitore del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia e' nominato per uno biennio a titolo di prova, con gli interi assegni dei grado. Trascorso il biennio, Ove il Consiglio direttivo della scuola previsto dall'art. 34 del regolamento per la Scuola dell'arte della medaglia, approvato col regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, riconosca soddisfacenti i risultati della prova, il Ministro per il tesoro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, conferma stabilmente la nomina; in caso contrario dispone l'esonero.

Art. 8

Al direttore della Scuola dell'arte della medaglia - che e' immesso in funzioni dal direttore generale del Tesoro e da lui dipende direttamente - compete lo studio e l'apprestamento dei modelli relativi alle monete, medaglie, sigilli, placchette e simili, interessanti l'Amministrazione dello Stato. Al direttore medesimo sono applicabili le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e quelle sul personale dipendente dal Ministero del tesoro, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 9

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto o incompatibili con esso.

GRONCHI SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 170. - E. GRECO

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