DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 846

Type DPR
Publication 1955-08-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato l'8 giugno 1955 tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e l'Azienda autonoma di soggiorno di Pieve di Cadore, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone da Pieve di Cadore a Col Contras, in comune di Belluno.

GRONCHI ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 177. - CARLOMAGNO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.