LEGGE 4 agosto 1955, n. 848
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Convention
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes Fondamentales Parte di provvedimento in formato grafico
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