DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1955, n. 876
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
A decorrere dall'8 ottobre 1955 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di sale commestibile e' determinata, come segue: sale comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 al q.le sale scelto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 al q.le sale macinato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 al q.le sale raffinato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000 al q.le
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 5. - E. GRECO
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