DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1955, n. 892
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, nonche' il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato; Visti i regi decreti 25 agosto 1902, n. 397, col quale venivano, tra le altre dichiarate zone malariche, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Castelgandolfo, Colonna, Montecelio (ora denominato Guidonia Montecelio), Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone e Tivoli; 22 febbraio 1903, n. 79, col quale venivano, tra le altre, dichiarate zone malariche, in tutto o in parte, i territori dei comuni di: Bracciano, Manziana e Trevigliano Romano; 25 giugno 1903, n. 298, col quale veniva, tra le altre dichiarata zona malarica il comune di Segni; 18 febbraio 1904, n. 86, col quale veniva dichiarata, fra le altre, zona malarica la restante parte del territorio del comune di Tivoli, non compresa nella dichiarazione di cui al regio decreto 25 agosto 1902, n. 397; 22 agosto 1904, n. 486, col quale venivano, fra le altre, dichiarate zone malariche, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Nemi e Rocca Santo Stefano; Vista la proposta di revoca totale della dichiarazione di zona malarica per i comuni di Bracciano, Castelgandolfo, Colonna, Guidonia Montecelio, Manziana, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca Santo Stefano, Segni, Tivoli e Trevigliano Romano avanzata dal Prefetto della provincia di Roma, previo parere favorevole motivato del Consiglio provinciale di sanita'; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Le dichiarazioni di zona di endemia malarica relativa ai comuni, nelle attuali circoscrizioni territoriali di: Castelgandolfo, Colonna, Montecelio (ora denominato Guidonia Montecelio), Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone e parte del territorio del comune di Tivoli, pronunciate con regio decreto 25 agosto 1902, n. 397; Bracciano, Manziana e Trevigliano Romano, pronunciate col regio decreto 22 febbraio 1903, n. 79;, Segni, pronunciata col regio decreto 25 giugno 1903, n. 298; rimanente parte del territorio del comune di Tivoli, pronunciata con regio decreto 18 febbraio 1904, n. 86; Nemi e Rocca Santo Stefano, pronunciate con regio decreto 22 agosto 1904, n. 436, sono revocate.
GRONCHI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 27. - CARLOMAGNO
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