DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 896

Type DPR
Publication 1955-08-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785, con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633; 23 gennaio 1952, n. 66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758; 25 agosto 1953, n. 857; 25 agosto 1953, n. 992; 14 settembre 1954, n. 1198 e 11 aprile 1955, n. 621;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per fa pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 8. - Agli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza, i cui esami devono essere preceduti da quello di "istituzioni di diritto privato", sono aggiunti i seguenti: "diritto industriale" e "diritto agrario".

All'art. 11 relativo alla propedeuticita' tra gli esami del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quanto appresso:

3) l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quello di diritto del lavoro.

Art. 13. - All'ultimo comma e' aggiunto quanto appresso:

"Il candidato alla laurea in giurisprudenza, per essere ammesso a sostenere l'esame, deve presentare quale argomento di una delle due tesine, un tema di diritto pubblico oppure di diritto privato a seconda che la dissertazione scritta riguardi rispettivamente il diritto privato ovvero il diritto pubblico.

Ai fini della determinazione dell'argomento della tesina di cui al comma precedente, s'intendono materie di diritto pubblico le seguenti: diritto costituzionale, diritto, amministrativo, diritto internazionale, diritto penale, diritto processuale civile e procedura penale, privato il diritto civile ed il diritto commerciale.

Qualora la dissertazione scritta rifletta argomento di una qualunque altra materia tra quelle indicate nell'ordinamento degli studi, il candidato alla laurea e' tenuto a presentare una tesina in diritto privato ed una in diritto pubblico da determinarsi ai sensi del comma precedente".

Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

10) Avicoltura e coniglicoltura (semestrale);

11) Bachicoltura e apicoltura (semestrale);

12) Frutticoltura industriale (semestrale).

Art. 89. - All'elenco delle scuole di specializzazione e di perfezionamento annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la "scuola di specializzazione in igiene".

Dopo l'art. 116 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene.

Scuola di specializzazione in igiene

Art. 117. - La scuola fa parte integrante dell'Istituto d'igiene dell'Universita' di Bari e dispone della biblioteca, dei laboratori e del materiale didattico dell'Istituto stesso.

Art. 118. - La scuola e' posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del direttore dell'Istituto di igiene.

Art. 119. - Il corso della scuola ha la durata di due anni. Esso comprendera' lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche e sara' integrato da visite ad istituzioni e ad impianti d'interesse igienico-sanitario.

Verranno, inoltre, tenute conferenze su argomenti di particolare interesse igienico.

Art. 120. - La frequenza, sia alle lezioni che alle esercitazioni, e' obbligatoria.

Art. 121. - Alla scuola si possono iscrivere i laureati in medicina e chirurgia; non sono ammessi piu' di quindici iscritti per ciascun anno.

A nessun titolo sono ammesse abbreviazioni di corso.

Nel caso che il numero degli aspiranti alla iscrizione mia superiore ai quindici, si provvedera' alla scelta; da parte della direzione, in base ai titoli di studio ed eventualmente ad esami.

Art. 122. - Il termine della presentazione delle domande di iscrizione alla scuola e' stabilito inderogabilmente al 30 novembre di ogni anno.

Art. 123. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola, sono i seguenti:

1° anno:

1) Igiene generale e speciale;

2) Microbiologia e immunologia applicata all'igiene;

3) Parassitologia;

4) Patologia e clinica delle malattie infettive e parassitarie;

5) Zoonosi. Ispezione delle carni da macello.

2° anno:

1) Igiene generale e speciale;

2) Fisica e chimica applicata all'igiene;

3) Chimica bromatologica;

4) ingegneria sanitaria;

5) Legislazione sanitaria. Statistica e demografia.

Art. 124. - Alla fine di ciascun anno accademico, i perfezionandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti all'ultimo corso, per accedere all'esame di diploma.

Art. 125. - Alla fine del secondo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento d'igiene concordato fra il diplomando ed il direttore della scuola all'inizio del secondo anno.

La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 126. - Le Commissioni degli esami di profitto sono costituite dal direttore della scuola, da un insegnante della scuola e da un professore della Facolta'.

Art. 127. - La Commissione dell'esame di diploma e' costituita da sette membri, presieduta dal preside della Facolta' o da un professore da lui delegato. Di essa fanno parte il direttore della scuola e tre insegnanti della scuola. Gli altri membri sono scelti dal preside tra i professori e i liberi docenti dell'Universita' di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addi' 31 agosto 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 29. - CARLOMAGNO

Art. 1

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