DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 911

Type DPR
Publication 1955-08-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 1097; 29 maggio 1954, n. 752; 24 settembre 1954, n. 1206; 16 febbraio 1955, n. 137 e 15 luglio 1955, n. 759;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 611;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di: "storia ed istituzioni musulmane".

Dopo l'art. 20 sono aggiunti, con il conseguente spostamento nella numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della Facolta' di economia e commercio.

Facolta' di economia e commercio

Art. 21. - La Facolta' di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 22. - La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio e' di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;

2) Istituzioni di diritto pubblico;

3) Diritto commerciale (biennale);

4) Matematica generale;

5) Matematica finanziaria (biennale);

6) Statistica (biennale);

7) Economia politica (biennale);

8) Diritto del lavoro;

9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;

10) Economia e politica agraria;

11) Politica economica e finanziaria;

12) Storia economica;

13) Geografia economica (biennale);

14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);

15) Tecnica bancaria e professionale;

16) Tecnica industriale e commerciale;

17) Merceologia;

18) Lingua francese o spagnola (triennale);

19) Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Diritto della navigazione;

2) Diritto industriale;

3) Diritto amministrativo;

4) Diritto processuale civile;

5) Diritto internazionale;

6) Diritto costituzionale regionale;

7) Demografia;

8) Economia dei trasporti;

9) Tecnica del commercio internazionale;

10) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;

11) Economia montana, e forestale.

Gli insegnamenti di "diritto commerciale" e di "geografia economica" comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 23. - Per gli esami deve essere osservato il seguente ordine di precedenza:

1) l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale, di diritto internazionale, di diritto industriale, di diritto del lavoro, di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di diritto processuale civile, di scienza delle finanze e diritto finanziario;

2) l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale, di diritto processuale civile, di scienza delle finanze e diritto finanziario;

3) gli esami di economia politica (1° corso) e di statistica (1° corso) devono precedere quelli di scienza delle finanze e diritto finanziario, di politica economica e finanziaria, di economia e politica agraria;

4) l'esame di matematica generale deve precedere quello di statistica;

5) gli esami di ragioneria generale ed applicata, di matematica generale e di matematica finanziaria devono precedere quelli di tecnica bancaria e professionale e di tecnica industriale e commerciale.

Art. 24. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un tema delle materie di insegnamento impartito a titolo ufficiale, escluse le lingue.

La scelta del tema deve essere approvata dal professore della materia e, per le materie complementari, anche dal preside della Facolta'.

L'esame di laurea consiste, inoltre, nella discussione di almeno una tesina, scelta dalla Commissione, fra due che il candidato e' tenuto a presentare in materie diverse da quella in cui ha svolto la tesi, e su temi approvati dai professori delle materie stesse:

Art. 25. - I laureati e diplomati di altre Facolta' forniti del titolo di studi medi richiesti per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio, possono essere inscritti ad un anno di corso superiore al primo.

Il rettore su parere conforme della Facolta', tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il raggiungimento della laurea o diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina caso per caso l'anno di corso a cui gli aspiranti possono essere ammessi e gli insegnamenti che debbono essere seguiti e che debbono fornire oggetto di esame.

Art. 26. - Alla Facolta' sono annessi i seguenti Istituti:

1) Istituto economico-statistico;

2) Istituto giuridico;

3) Istituto merceologico;

4) Istituto di ragioneria e tecnica aziendale.

Art. 54 (gia' 48). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di "entomologia".

Gli articoli da 89 a 91 (gia' da 83 a 85), concernenti l'ordinamento della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 89. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, con sede presso la clinica ostetrica di questa Universita' e con un massimo di iscritti nell'intero corso di 32.

Nel caso che le domande di iscrizione al primo anno della scuola superino il numero compatibile con quanto disposto nel precedente comma, l'ammissione e' subordinata all'esito di un concorso per titoli e per esami; questi vertono su una prova scritta su argomento di natura medico-chirurgico generale con attinenza alla specialita', prova valevole per la scelta, insieme alla valutazione dei titoli dei candidati, da ammettersi per deliberazione del Consiglio della scuola.

Art. 90. - La durata dei corsi e' di anni quattro.

Art. 91. - Le materie d'insegnamento e la loro distribuzione nei vari anni del corso, sono le seguenti:

1) Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale);

2) Anatomia normale dell'apparato genitale muliebre (1° corso);

3) Puericoltura pre e post-natale (1° corso);

4) Fisiologia della generazione (1° e 2° corso);

5) Anatomia patologica dell'apparato genitale muliebre (1° e 2° corso);

6) Urologia ostetrica e ginecologica (3° corso);

7) Roentgendiagnostica, roentgenterapia e radioterapia ostetrica e ginecologica (3° e 4° corso);

8) Ostetricia e ginecologia operativa (3° e 4° corso);

9) Ostetricia medico-legale e sociale (4° corso).

Alla fine del primo biennio gli esami verteranno su:

a)

clinica ostetrica e ginecologica;

b)

anatomia normale e patologia dell'apparato genitale muliebre;

c)

fisiologia della generazione;

d)

puericoltura pre e post-natale.

Alla fine del secondo biennio gli esami verteranno su:

a)

clinica ostetrica e ginecologica;

b)

urologia ostetrica e ginecologica;

c)

roentgendiagnostica, roentgenterapia e radioterapia ostetrica e ginecologica;

d)

ostetrica e ginecologica operativa;

e)

ostetrica medico-legale e sociale.

Alla fine del 1° e 2° corso il direttore della scuola, con la collaborazione degli insegnanti delle rispettive discipline, si accerta, attraverso colloqui, del profitto conseguito dagli iscritti; questi non potranno passare all'anno successivo della scuola senza avere ottenuto l'idoneita' dopo il colloquio sulle materie dell'anno in' corso.

Art. 92 (gia' 86). - Il numero massimo degli iscritti ai tre corsi della scuola di specializzazione in medicina del lavoro e' elevato da dodici a venticinque.

Art. 105 (gia' 99). - Il numero massimo degli iscritti all'intero corso della scuola di specializzazione in radiologia e' elevato da otto a ventidue.

Art. 107 (gia' 101). - Il numero massimo degli iscritti ai tre corsi della scuola di specializzazione in neurologia e psichiatria e' elevato da nove a venti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 agosto 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 17 Ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 45. - CARLOMAGNO

Art. 1

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