DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 914
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
GRONCHI GAVA Vist
o, il Guardasigilli: MORO Re
gistrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1955 At
ti del Governo, registro n. 93, foglio n. 53 - CARLOMAGNO
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 1
Regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali Art. 1. Le presenti norme si applicano a tutti coloro che sono iscritti o per i quali e obbligatoria l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 2
Art. 2. Al fini della previdenza per i dirigenti di aziende industriali si intende: a) per "retribuzione" lo stipendio e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione ivi comprese le somme corrisposte a titolo di provvigione, cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di gratificazione annuale o periodica, e ogni altro compenso o indennita' che non abbia carattere di rimborso spese o di emolumento eccezionale. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente e nel valore determinato per convenzione tra le parti o, in mancanza di questa, in ragione dei prezzi locali. La retribuzione ragguagliata ad anno, desunta in ogni caso dai contributi previdenziali, versati per ciascun nominativo, non puo', agli effetti dell'applicazione delle presenti norme, essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabiliti a termine dell'[art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;967~art6); b) per "anzianita' contributiva" gli anni di effettiva contribuzione all'Istituto in dipendenza dei periodi di lavoro prestati con qualifica di dirigente di azienda industriale, conteggiati secondo quanto previsto nei successivi articoli. ((c) per "retribuzione annua media", ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalle presenti norme, la media aritmetica delle retribuzioni desunte dai versamenti relativi agli ultimi cinque anni di contribuzione, ivi compreso l'eventuale periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita'. In caso di diritto a pensione per invalidita' o per morte o per supplemento di pensione con anzianita' contributiva inferiore ai cinque anni, la retribuzione annua media e', determinata sull'intero periodo contributivo.))
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 3
Art. 3. Le aziende devono comunicare all'Istituto i nominativi dei dirigenti da esse occupati, indicando la classe della retribuzione individuale e tutte le altre notizie richieste dall'Istituto per l'iscrizione dei dirigenti e per l'accertamento dei contributi. Le aziende devono inoltre comunicare all'Istituto ogni variazione nei dati contenuti nella notifica iniziale. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte all'Istituto in duplice copia non oltre quindici giorni dall'assunzione del dirigente e dal verificarsi delle variazioni.
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 4
Art. 4. L'Istituto restituisce all'azienda una copia, vistata per ricevuta delle denuncie di cui al precedente articolo, copia che deve essere esibita su richiesta dei funzionari che eseguano gli accertamenti, ai sensi dell'[art. 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;967~art11).
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 5
Art. 5. I contributi previsti dall'[art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;967~art6) debbono essere versati per quanto riguarda in stipendio, mensilmente e, comunque, non oltre il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio stesso; per le provvigioni, le partecipazioni agli utili, i premi di produzione e per tutte le altre forme di retribuzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui vengono corrisposte. In casi eccezionali di comprovata necessita', il termine di cui al comma precedente puo' essere dall'Istituto prorogato sino ad un massimo di tre mesi, con le modalita' fissate dal Consiglio di amministrazione. Sull'indennita' sostitutiva del preavviso, anche se corrisposta a seguito di decesso del dirigente, sono dovuti i contributi. I contributi di cui al primo comma del presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Non e ammessa la possibilita' di effettuare versamenti, a regolarizzazione dei contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione. Le modalita' da osservare per il versamento del contributi sono stabilite dall'Istituto.
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 6
Art. 6. L'obbligo del versamento dei contributi di previdenza sussiste per tutta la durata del rapporto d'impiego di ciascun dirigente, anche se questi abbia superato il 65° anno di eta', se uomo, o il 60° se donna, e, comunque, per tutti i periodi in cui l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione intera o parziale.
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 7
Art. 7. I contributi previdenziali versati dall'azienda sono accreditati al nome del dirigente cui si riferiscono, ad un conto personale sul quale sono registrati tutti gli altri eventuali accrediti o addebiti relativi all'intestatario. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 15 MARZO 1973, N. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-03-15;44))).
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 8
Art. 8. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 GENNAIO 1976, N. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-01-08;58)))
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 9
Art. 9. Le prestazioni di previdenza sono: a) pensione di vecchiaia; b) pensione di invalidita'; c) pensione ai superstiti; d) liquidazione in capitale.
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 10
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 GENNAIO 1976, N. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-01-08;58)))
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 11
Art. 11 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 24 APRILE 1997,N. 181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181)))
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 12
Art. 12. L'importo annuo della pensione di invalidita', erogabile in 13 mensilita' posticipate, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, e' pari a tanti 30/simi dell'80% della retribuzione annua media di cui all'art. 2, lettera c), per quanti sono gli anni di contribuzione. ((COMMA ABROGATO DAL [D. LGS. 24 APRILE 1997,N. 181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181))). In ogni caso, e' garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidita' e' di grado compreso fra il 50 e l'80%, e di 15/30simi se di grado superiore all'80%. ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 30 giugno 1959, n. 686](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-06-30;686) ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo sulla quale si effettua il computo dell'ammontare annuo delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' e per i superstiti, ai sensi degli articoli 10, 12 delle norme per l'attuazione della [legge 27 dicembre 1953, n. 967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;967), per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, approvate con [decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-08-17;914), e' elevata dal 68% all'80%."; (con l'art. 2) che "L'aumento ha decorrenza dal 1 luglio 1958 e si applica anche alle pensioni in corso di godimento a tale data."
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 13
Art. 13. L'acertamento del grado di invalidita e' effettuato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato per invalidita' possono essere disposte dall'Istituto d'ufficio, allo scadere del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione, o, in qualunque momento, su richiesta del pensionato. Ogni contestazione relativa all'accertamento del grado di invalidita' e' demandata in sede amministrativa all'esame di un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza. L'accertamento del Collegio medico e' definitivo. Qualora, a richiesta del dirigente, si proceda alla costituzione del Collegio medico o ad accertamenti di revisione che non diano luogo al riconoscimento dell'invalidita' o di un diverso grado di invalidita' utile ai fini della revisione, le relative spese sono a carico del richiedente. La pensione di invalidita' decorre dal primo del mese successivo a quello in cui e' stata presentata la domanda per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Analogamente la revisione delle prestazioni in corso di godimento decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui e' stata presentata la domanda, o, in mancanza, dal 1° del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento sanitario che l'ha determinata.
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 14
Art. 14. Al compimento dell'eta' di pensionamento per vecchiaia il dirigente che abbia cessato di fruire della pensione di invalidita', ha diritto alla pensione di vecchiaia, ferme restando le condizioni di cui all'art. 10, in proporzione dell'anzianita' contributiva maturata sia precedentemente che posteriormente al periodo di invalidita'. ((Il computo della prestazione prevista dal comma precedente e' effettuato in base alla retribuzione annua media di cui all'art. 2, lettera c), cumulandosi il periodo di lavoro anteriore al verificarsi dell'invalidita' con quello successivo, salvi gli adeguamenti di cui all'art. 25)).
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 15
Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 24 APRILE 1997,N. 181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181)))
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 16
Art. 16. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 24 APRILE 1997,N. 181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181)))
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 17
Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 24 APRILE 1997,N. 181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181)))
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 18
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 24 APRILE 1997,N. 181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181)))
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 19
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 24 APRILE 1997,N. 181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181)))
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 20
Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 24 APRILE 1997,N. 181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181)))
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 21
Art. 21. Il dirigente dimissionario, o licenziato, o che comunque abbia perduto la qualilica senza aver maturato il diritto a pensione e non si avvalga della facolta' di cui al successivo art. 24 puo', non oltre il termine di decadenza previsto dal successivo art. 22, ottenere la liquidazione del capitale accantonato sul proprio conto di previdenza comprensivo degli interessi composti maturati al saggio del 2% annuo previa deduzione di quanto dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per contributi da attribuire alla assicurazione generale obbligatoria in relazione al periodo di contribuzione effettuato all'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e con riferimento ai criteri di cui al comma secondo del successivo art. 22. ((Qualora il dirigente deceda senza che siano maturati i requisiti per il diritto a pensione, spetta ai superstiti indicati dal precedente art. 15 la liquidazione del capitale accantonato sul conto di previdenza del dirigente defunto, comprensivo degli interessi composti al saggio del 2 per cento annuo, previa deduzione di quanto dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformita' a quanto previsto dal precedente comma)).
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 22
Art. 22. Il dirigente che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 21, non richieda all'Istituto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la liquidazione del suo conto, decade da tale diritto allo scadere del terzo anno dal compimento del 65° anno di eta' se uomo, o del 60° se donna, fermo restando l'obbligo per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di provvedere alla ricostituzione della posizione assicurativa del dirigente presso l'istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione generale invalidita', vecchiaia e superstiti sono computati sulle retribuzioni desunte dai contributi versati all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Il periodo di decadenza decorre dalla data di risoluzione del rapporto d'impiego ove questa sia avvenuta posteriormente al compimento dei sopra indicati limiti di eta'. I superstiti di cui al secondo comma del predetto art. 21, decadono dal diritto alla liquidazione del capitale accantonato sul conto previdenziale intestato al de cuius qualora non ne facciano richiesta entro cinque anni dalla morte del dirigente.
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 23
Art. 23. Il dirigente che perda tale qualifica dopo raggiunto il periodo minimo contributivo di quindici anni, ma non il limite di eta' per il pensionamento continua ad essere coperto dal rischio di invalidita' e di morte, conservando il diritto a percepire, al 65° anno se uomo o al 60° se donna, la pensione di vecchiaia, ove non richieda prima di tale epoca, la liquidazione del suo conto previdenziale ai sensi del precedente art. 21. Il dirigente che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo puo' avvalersi della facolta' prevista dal terzo comma dell'art. 10.
Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967- art. 24
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