DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 915

Type DPR
Publication 1955-10-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 17 giugno 1955 e l'atto aggiuntivo alla convenzione stessa stipulato in Genova in data 27 settembre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di microbiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

GRONCHI ROSSI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 72. - CARLOMAGNO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per microbiologia- art. 1

REPERTORIO N. 97 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per la "microbiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentocinquantacinque a questo di diciassette del mese di giugno nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di rettore della Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita', alla stipulazione del presente atto con delibera in data 5 maggio 1955; i signori dottori Mario ed Augusto Bruschettini fu Alessandro, la signora Leopoldina Bruschettini in Bellavita e signora Alba Fissore vedova Bruschettini, rispettivamente i primi due quali soci accomandatari, la terza quale socio accomandante e la quarta quale usufruttuaria per un quarto della Societa' in accomandita semplice "Laboratorio di terapia sperimentale dott. prof. A. Bruschettini", con sede in Genova, via Isonzo. 6, i quali dando esecuzione a precedenti accordi Premesso: che l'insegnamento di microbiologia e' stato con la legge 3 novembre 1952, n. 1787, incluso tra gli insegnamenti fondamentali per la laurea in medicina e chirurgia e che la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Genova ravvisa la necessita' dell'istituzione di una cattedra di ruolo di microbiologia, sia ai fini dell'insegnamento che della ricerca scientifica; che i predetti signori nella loro rispettiva qualita' sono venuti nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di microbiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Genova, e cio' per onorare la memoria del loro, rispettivamente, padre e suocero che dedico' l'intera sua vita alle ricerche nell'ambito della batteriologia apportandovi un notevole contributo sia nei campo scientifico con i suoi studi, sia nel campo pratico con la preparazione di vaccini che rappresentano ancora oggi una geniale innovazione; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Genova hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo; che lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova nello ordinamento degli studi della Facolta' di medicina e chirurgia, all'art. 44 comprende l'insegnamento della "microbiologia"; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1. Presso l'Universita' di Genova e' istituito, in aggiunta al posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "microbiologia".

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per microbiologia- art. 2

Art. 2. I signori dottori Mario ed Augusto Bruschettini fu Alessandro, la signora Leopoldina Bruschettini in Bellavita e signora Alba Fissore vedova Bruschettini, rispettivamente i primi due quali soci accomandatari, la terza quale socio accomandante e la quarta quale usufruttuaria per un quarto della Societa' in accomandita semplice "Laboratorio di terapia sperimentale dott. prof. A. Bruschettini", con sede in Genova, via Isonzo, 6, si obbligano a versare in due rate semestrali uguali ed anticipate, alla Universita' di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di microbiologia di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.200.000 (due milioni duecentomila) pari all'importo della spesa prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per microbiologia- art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennita' varie) del professore titolare della cattedra di microbiologia di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, i predetti signori si obbligano ad aumentare il loro contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data del provvedimento per opera del quale il costo di mantenimento del posto avra' superato la spesa di lire duemilioniduecentomila.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per microbiologia- art. 4

Art. 4. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'articolo 3 al verificarsi delle condizioni previste dell'articolo stesso; c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di microbiologia si intendera' senza altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente il servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per microbiologia- art. 5

Art. 5. I quattro signori indicati nell'art. 2, si obbligano inoltre a versare alla Universita' di Genova, limitatamente ai primi 20 anni di durata della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire 200.000 annuo per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di microbiologia nel caso in cui abbia a cessare dal servizio entro i primi 20 anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo, con esonero, per i signori indicati all'art. 2, da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilita' in ordine al suddetto trattamento di cessazione dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per microbiologia- art. 6

Art. 6. L'Universita' di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di microbiologia, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a); c) versare allo Stato, annualmente, la somma di L. 200.000 (duecentomila) che le verra' corrisposta dai signori indicati all'art. 2 per il Laboratorio di terapia sperimentale dottor prof. Alessandro Bruschettini di Genova, via Isonzo, 6, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione, con esonero dell'Universita' stessa da ogni altro obbligo o responsabilita'.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per microbiologia- art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Genova del professore titolare della cattedra di microbiologia e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per microbiologia- art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova, sara' registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592).

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per microbiologia- art. 9

Art. 9. La presente convenzione sostituisce ed annulla quella precedentemente stipulata allo stesso fine in data 12 maggio 1955 e di cui al n. 96 di repertorio degli atti a registro dell'Universita' di Genova. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in quattro fogli da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: Laboratorio di terapia sperimentale Dott. Prof. A. BRUSCHETTINI 1° Socio accomandatario: F.to: Dr. Mario Bruschettini 2° Socio accomandatario: F.to: Dr. Augusto Bruschettini 3° Socio accomandante: F.to: Sig.ra Leopoldina Bruschettini in Bellavita Usufruttuaria: F.to: Sig.ra Alba Fissore ved. Bruschettini Il rettore: F.to Carlo Cereti Il direttore amministrativo: F.to Mario Alburno Registrato a Genova, Atti pubblici il 28 giugno 1955, numero 30599, volume n. 746.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per microbiologia-Atto aggiuntivo

-------------------------- REPERTORIO N. 98. Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di microbiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia, stipulata il 17 giugno 1955. L'anno millenovecentocinquantacinque, addi' 27 del mese di settembre, nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi n. 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di rettore della Universita' degli studi di Genova; i signori dottori Mario ed Augusto Bruschettini fu Alessandro, la signora Leopoldina Bruschettini in Bellavita e signora Alba Fissore vedova Bruschettini, rispettivamente i primi due quali soci accomandatari, la terza quale socio accomandante e la quarta quale usufruttuaria per un quarto della Societa' in accomandita semplice o Laboratorio di terapia sperimentale dott. A. Bruschettini o, con sede in Genova, via Isonzo, 6, i quali dando esecuzione a precedenti intese Premesso: che con convenzione stipulata il giorno 17 giugno millenovecentocinquantacinque, registrata all'Ufficio del registro di Genova il giorno 28 giugno 1955, al n. 30599, vol. 746, il Laboratorio di terapia sperimentale dott. A. Bruschettini, rappresentato dai signori sopra indicati, si e' assunto l'onere per il finanziamento di un posto di professore di ruolo da riservarsi all'insegnamento di "microbiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova; che il Ministero del tesoro nel dare la propria adesione alla istituzione del predetto posto di ruolo convenzionato ha segnalato la opportunita' di apportare talune modifiche al testo della convenzione; che entrambe le parti sono d'accordo sulla necessita' di apportare tali modifiche; Si conviene e si stipula quanto appresso: La Convenzione stipulata il giorno 17 di giugno millenovecentocinquantacinque, registrata a Genova il 28 giugno 1955, al n. 30599, vol. 746, tra l'Universita' degli studi di Genova rappresentata dal prof. avv. Carlo Cereti, nella sua qualita' di rettore e signori dottori Mario ed Augusto Bruschettini, la signora Leopoldina Bruschettini in Bellavita e signora Alba Fissore vedova Bruschettini, rispettivamente i primi due quali soci accomandatari, la terza quale socio accomandante e la quarta quale usufruttuaria per un quarto della Societa' in accomandita semplice "Laboratorio di terapia sperimentale dott. prof. A. Bruschettini", con sede in Genova, relativa alla istituzione di un posto di professore di ruolo riservato allo insegnamento di "microbiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia, e' modificata come segue: Art. 3. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'aumento del contributo decorrera' dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari". Art. 5. - E' sostituito dal seguente: "I quattro signori indicati nell'art. 2 si obbligano, inoltre, a versare alla Universita' di Genova, anche per il periodo successivo ai primi venti anni nel caso di rinnovo della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire 200.000 annue per costituire uno speciale tondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di microbiologia nel caso in cui abbia a cessare dal servizio entro i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo. I predetti signori si obbligano, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore del professori universitari". Art. 6. - E' aggiunto il seguente comma: "Le somme di cui ai punti a) e c) dovranno affluire al capitolo 19 (art. 13 - Recuperi diversi) dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955-56 e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi". Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in un foglio e tredici righe da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano, ed avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' la approvazione. Essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova sara' registrato in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Laboratorio di terapia sperimentale Dott. Prof. A. BRUSCHETTINI 1° Socio accomandatario: F.to: Dr. Mario Bruschettini 2° Socio accomandatario: F.to: Dr. Augusto Bruschettini 3° Socio accomandatante: F.to: Sig.ra Leopoldina Bruschettini in Bellavita Usufruttuaria: F.to: Sig.ra Alba Fissore ved. Bruschettini Il rettore: F.to Prof. Carlo Cereti Il direttore amministrativo: F.to Dott. Mario Alburno Registrato il 1 ottobre 1955 al n. 7447 di repertorio,vol. 750, con lire gratis. - F.to: il direttore: FAGIOLI

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