LEGGE 28 giugno 1955, n. 916

Type Legge
Publication 1955-06-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali: Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952; Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

GRONCHI SCELBA - MARTINO MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Convention

Convention internationale concernant le transport des voyageumr et des bagages par chemin de fer (CIV) Parte di provvedimento in formato grafico

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