DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1955, n. 917

Type DPR
Publication 1955-08-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 46 (quarto comma) delle convenzioni stipulate con le Societa' concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 347 del 14 gennaio 1953, riguardante le tariffe telefoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 56;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 498 del 4 giugno 1955, con il quale e' stato istituito fino al 31 dicembre 1955 un sovraprezzo integrativo delle tariffe telefoniche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il provvedimento n. 498 del 4 giugno 1955, del Comitato interministeriale dei prezzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 stesso mese, con il quale e' stato istituito, limitatamente al periodo 1 luglio 31 dicembre 1955, un sovraprezzo integrativo delle tariffe telefoniche, si applica, per la parte concernente le tariffe interurbane, con le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di 3 minuti primi, nella seguente misura: sulle linee di lunghezza totale fino a 15 km. . . . L. 36 oltre 15 km. fino a 25 km. . . . . . . . . . . " 52 " 25 " " 50 " . . . . . . . . . . " 92 " 50 " " 100 " . . . . . . . . . . " 148 " 100 " " 200 " . . . . . . . . . . " 244 " 200 " " 400 " . . . . . . . . . . " 304 " 400 " " 600 " . . . . . . . . . . " 368 " 600 " " 800 " . . . . . . . . . . " 428 " 800 " " 1000 " . . . . . . . . . . " 508 " 1000 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 580

Art. 3

Per le conversazioni urgentissime e' dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa per unita' di L. 280.

Art. 4

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana, di cui alla lettera q) del citato provvedimento 4 giugno 1955 del Comitato interministeriale dei prezzi, e' di L. 25 per ogni conversazione fino a cinque minuti. Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento. Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo e' dovuta per ogni unita' interurbana di conversazione.

Art. 5

Le tariffe di cui all'art. 2 sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni. Sulle tariffe di cui all'art. 2 spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di L. 4 per le conversazioni fino a 15 chilometri e di L. 5 per tutte le altre conversazioni, pari al 25 per cento della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisira' il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79.

GRONCHI SEGNI - BRASCHI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 54 - CARLOMAGNO

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