DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1955, n. 932
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, che autorizza il Governo ad emanare le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
Per l'attuazione della norma di cui al capoverso dell'art. 220 del codice di procedura penale, le questure ed i comandi di legione o equiparati dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, comunicano, entro il 31 dicembre 1955, al procuratore generale presso la corte di appello per ogni capoluogo di corte d'appello, di tribunale e di pretura, il nome ed il grado dell'ufficiale di polizia giudiziaria rispettivamente di pubblica sicurezza dei carabinieri e della guardia di finanza che nella sede medesima esplica le funzioni di dirigente di ciascun servizio di polizia giudiziaria. Gli stessi organi comunicano inoltre al procuratore generale presso la corte di appello il nome ed il grado degli altri ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze dei rispettivi dirigenti. Le comunicazioni di cui alle disposizioni precedenti devono essere altresi' fatte al procuratore della Repubblica per i servizi di polizia giudiziaria istituiti nella sede del tribunale e in quelle delle preture dipendenti nonche' al pretore per i servizi istituiti nella sede della pretura. Salvo il disposto degli articoli 2 e 3, ogni variazione relativa ai suddetti ufficiali e agenti deve essere comunicata dall'amministrazione competente al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e al pretore, in conformita' delle disposizioni precedenti.
Art. 2
Per l'allontanamento dalla sede o per la privazione dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria de dirigenti indicati nel precedente articolo, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono chiedere per iscritto il consenso del procuratore generale. Questi, nel piu' breve tempo possibile, lo concede o lo nega per iscritto. Il diniego e' motivato.
Art. 3
Il parere del procuratore generale presso la corte di appello, per la promozione degli ufficiali e degli agenti addetti ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'art. 1, e' richiesto per iscritto dalle amministrazioni dalle quali gli ufficiali e gli agenti dipendono. Dette richieste sono trasmesse al procuratore generale, il quale, nel piu' breve tempo possibile, esprime il proprio parere. Il parere negativo e' motivato ed e' comunicato, entro quindici giorni, a cura della segreteria della procura generale, anche all'interessato.
Art. 4
Ai fini delle notificazioni degli avvisi indicati negli articoli 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale, il difensore dell'imputato, che non risieda ne' abbia domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui e' in corso l'istruzione penale, deve eleggere domicilio o indicare un sostituto in detto luogo, entro tre giorni dalla comunicazione della nomina. Se il difensore non ha fatto l'elezione di domicilio ne' ha indicato un sostituto, l'autorita' giudiziaria procedente dispone che la notificazione sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede e, in mancanza, mediante deposito nella cancelleria o segreteria.
Art. 5
Se un'eccezione e' dedotta per la prima volta dal difensore dell'imputato nella discussione finale, il presidente o il pretore puo'; in ogni caso, concedere nuovamente la parola al pubblico ministero se ha gia' pronunciato le sue requisitorie, salva alla difesa la facolta' di replicare.
Art. 6
null
Art. 7
null
Se la nullita' di tali atti e' dichiarata nel giudizio di appello o in quello di cassazione, si provvede rispettivamente ai sensi del primo capoverso dell'art. 522 e del n. 6° dell'art. 543 del codice di procedura penale.
Art. 8
La restituzione in termine ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito. Se la restituzione e' concessa dal giudice di primo grado, per decadenza verificatasi nell'istruzione, il giudice stesso provvede alla rinnovazione degli atti. La medesima disposizione si applica, se la restituzione e' concessa dal giudice di appello per decadenza verificatasi nel giudizio di primo grado o nell'istruzione.
Art. 9
La sottoscrizione dei motivi di impugnazione, trasmessi con il mezzo di raccomandata a termini del terzo capoverso dell'art. 201, puo' essere autenticata anche dal segretario del consiglio dell'ordine degli avvocati, presso il quale il difensore e' iscritto.
Art. 10
Il termine per ricorrere per cassazione contro il mandato o l'ordine di cattura o di arresto decorre dal giorno della consegna o della notificazione della copia del mandato o dell'ordine.
Art. 11
null
((o dell'articolo 263-quater))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 330))
Art. 13
Il richiamo all'art. 131, contenuto nella prima parte dell'art. 128 e nel terzo capoverso dell'art. 431 del codice di procedura penale, s'intende fatto all'art. 130 dello stesso codice.
Art. 14
Nella prima parte dell'art. 187 del codice di procedura penale alle parole "salvo quanto e' disposto nella prima parte dell'art. 522" sono sostituite le parole "salvo quanto e' disposto nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 522".
Art. 15
Il richiamo all'art. 280 del codice di procedura penale contenuto nell'ultimo capoverso dell'art. 282, si intende fatto all'art. 281 dello stesso codice.
Art. 16
Il richiamo all'art. 382 del codice di procedura penale, contenuto negli articoli 421 e 482 dello stesso codice, vale anche per quanto concerne la facolta' di impugnazione concessa al querelante.
Art. 17
Nel capoverso dell'art. 465 del codice di procedura penale alle parole "salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto" sono sostituite le parole "salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non avere commesso il fatto o perche' il fatto non sussiste".
Art. 18
Quando nelle leggi e nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice di procedura penale il richiamo s'intende fatto alle corrispondenti disposizioni modificate dalla legge 18 giugno 1955, n. 517.
Art. 19
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI SEGNI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 91. - CARLOMAGNO
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