DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 934
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 27 ottobre 1954, per il finanziamento di due posti di professore di ruolo presso la Facolta' di agraria.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo riservati, uno all'insegnamento di tecnologia e utilizzazione forestali (compresa meccanica applicata) e l'altro all'insegnamento di economia ed estimo forestale, in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di agraria della Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo resteranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.
GRONCHI ROSSI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 55. - CARLOMAGNO
Convenzione per istituzione due posti professore di ruolo per cattedre forestali- art. 1
REPERTORIO n. 406 Convenzione fra l'Universita' degli studi di Firenze e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la istituzione di due posti di professore di ruolo per cattedre forestali. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantaquattro e questo di ventisette del mese di ottobre in Firenze, nella sede dell'Universita' degli studi, piazza San Marco n. 4, innanzi a me doti. Tullio Gallo, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Firenze, e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Universita' stessa, giusta il decreto del rettore in data 10 luglio 1950, con rinunzia, di comune accordo, della presenza dei testimoni sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori: Sacchi prof, Giulio fu Rosalino, nato a Rosignano Marittimo (Livorno), residente a Roma, via Giosue' Borsi n. 11, per regioni dal suo ufficio, nella sia qualita' di direttore della Azienda di Stato per le foreste demaniali, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'AZIENDA, stessa come da deliberazione del 12 marzo 1954, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto lettera "A", e in virtu' dell'art. S della legge 5 gennaio 1933, n. 30, e successivo art. 6 del decreto-legge 17 febbraio 1948, n. 215; Lamanna prof. E. Paolo fu Angelo, nato a Matera, e domiciliato in. Firenze in piazza San Marco n. 4, per ragioni del suo ufficio, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa con deliberazione in data 11 ottobre 1954, che in estratto autentico si allega sotto lettera "B"; Premesso: a) che si rende necessario un aumento di posti di ruolo di materie forestali della Facolta' di agraria dell'Universita' di Firenze e che tale necessita' e' particolarmente sentita per l'importanza ognora crescente dal punto di vista scientifico ed, applicativo; b) che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali in conformita' dell'art. 67 del regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, art. 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 e del regio decreto 26 marzo 1936, n. 657, relativi alle spese per l'istruzione forestale, e' venuta nella determinazione di potenziare gli studi forestali con adeguato finanziamento per la istituzione di due posti di ruolo per le cattedre di insegnamento nonche' per il miglior funzionamento dell'attivita' didattica della sezione forestale della Facolta' di agraria di Firenze; c) che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Firenze ha preso atto, con vivo compiacimento, delle deliberazioni di cui sopra. Tutto cio' premesso detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, convengono e stipulano, nella veste suindicata, quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Firenze, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' stessa, saranno istituiti, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo per le cattedre forestali di cui uno per la cattedra di "tecnologia ed utilizzazioni forestali" e l'altro per la cattedra di "economia ed estimo forestale"
Convenzione per istituzione due posti professore di ruolo per cattedre forestali- art. 2
Art. 2. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali assume l'obbligo di corrispondere annualmente, entro il mese di novembre, all'Universita' di Firenze, per il finanziamento delle cattedre di cui all'art. 1, la somma di L. 1.800.000 (un milioneottocentomila) piu' L. 200.000 (duecentomila) per il fondo pensione a favore del titolari di ciascuna cattedra, da pagarsi a decorrere dall'anno di nomina dei professori di ruolo assegnati alle cattedre medesime. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali si impegna inoltre a corrispondere annualmente la somma di L. 400.000 per il miglior funzionamento delle attivita' didattiche della sezione forestale della Facolta' di agraria dell'Universita' di Firenze.
Convenzione per istituzione due posti professore di ruolo per cattedre forestali - art. 3
Art. 3. L'Universita' di Firenze si obbliga, in esecuzione della istituzione dei posti di cui all'art. 1: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo titolari delle cattedre di cui all'art. 1 compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei professori dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) ad aggiungere alla dotazione ordinaria delle cattedre suddette la somma che rimanesse disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui alla precedente lettera a).
Convenzione per istituzione due posti professore di ruolo per cattedre forestali - art. 4
Art. 4. Qualora in seguito a variazione del trattamento economico dei professori di ruolo disposto dallo Stato la somma di lire 1.800.000 (un milioneottocentomila) piu' L. 200.000 (duecentomila) per il fondo di pensione per ciascuna cattedra, risultasse Inferiore a quella necessaria all'Universita' di Firenze per versare allo Stato le somme dovute al sensi dell'art. 3 di questa Convenzione per I professori di ruolo titolari delle cattedre di cui all'art. 1, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali si Impegna a versare annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente ad integrare la differenza suddetta.
Convenzione per istituzione due posti professore di ruolo per cattedre forestali - art. 5
Art. 5. La presente Convenzione avra' la durata di dieci anni, con decorrenza dall'anno della nomina del professore di ruolo della cattedra stessa presso l'Universita' di Firenze. La Convenzione puo' essere rinnovata, allo scadere del termine, con nuove deliberazioni dell'Ente finanziatore con la stipula di apposita nuova convenzione con l'Universita' di Firenze.
Convenzione per istituzione due posti professore di ruolo per cattedre forestali - art. 6
Art. 6. La presente Convenzione s'intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' di Firenze sara' registrato in esenzione di tasse di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Firenze. Non si da' lettura dei due allegati perche' le parti, con mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta di pagine sei e sin qui parte della successiva di numero due fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia salvo quanto notasi di mio pugno. F.to: Giulio Sacchi n. n. F.to E. Paolo Lamanna n. n.n F.to Tullio Gallo
Convenzione-Allegato A
ALLEGATO "A" MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI Consiglio di amministrazione Adunanza del 12 marzo 1954 L'ispettore superiore Scaiambretti riferisce sul seguente oggetto; 4/107 - Proposta di istituzione di due cattedre universitarie presso la Facolta' di scienze forestali della Universita' degli studi di Firenze. (Omissis). IL CONSIGLIO Visto il rapporto 11 marzo 1954, n. 2075, della Direzione A.S.F.D., relativo alla stipula della Convenzione con la Universita' degli studi di Firenze per la istituzione di n. 2 cattedre di discipline forestali presso la Facolta' di scienze agrarie e forestali di quella Universita' per le quali l'Azienda S.F D. si assume l'onere di corrispondere annualmente la somma occorrente per il funzionamento delle stesse; Rilevato che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 ottobre 1951, con delibera n. 2/25 approvava, fra l'altro, l'aumento della spesa relativa alla istruzione universitaria al fine di ottenere la istituzione di nuove cattedre di discipline forestali presso la Facolta' di scienze agrarie e forestali della Universita' degli studi di Firenze; Visto che la Direzione dell'A.S.F.D. ha svolte le opportune trattative con il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per la istruzione universitaria - e con la Facolta' di scienze agrarie e forestali della Universita' degli studi di Firenze, concordando di stipulare una convenzione con la Universita' degli studi di Firenze in base alla quale la S.F.D si impegna a corrispondere alla predetta Universita', per la durata di anni 10, la somma occorrente per il funzionamento di n. 2 cattedre universitarie; Visto che di tali due cattedre una sara' quella di "tecnologia ed utilizzazioni forestali" e l'altra sara' designata dalla Facolta' agraria e forestale di Firenze; Considerato che per il funzionamento di ciascuna cattedra' dovra' essere corrisposta annualmente la somma di L. 1.800.000 piu' L. 200.000 per il trattamento di quiescenza e quindi per due cattedre L. 4.000.000 oltre le opportune integrazioni finanziarie alle spese per il miglior funzionamento delle attivita' didattiche della Sezione forestale della Universita' di Firenze, chi saranno limitate allo stretto indispensabile; Convenuto che in caso di variazioni del trattamento economico dei professori ove la somma di L. 2.000.000 risultasse inferiore a quella realmente dovuta allo Stato dall'Universita' di Firenze, la Azienda S.F.D. si impegna a versare alla detta Universita' la somma occorrente ad integrare la differenza. Riscontrata la oppotunita' di precisare nella Convenzione in parola che l'onere delle pensioni spettanti ai professori delle istituende due cattedre resta a carico dello Stato; Considerato che il finanziamento della istruzione universitaria forestale rientra negli scopi istituzionali dell'A.S.F.D.; Su conforme avviso del relatore; Delibera: a) di approvare lo schema di Convenzione predisposto di concerto tra la Direzione dell'A.S.F.D. e l'Universita' degli studi di Firenze per la istituzione di n. 2 cattedre di discipline forestali nella Facolta' di scienze agrarie e forestali in base alla quale l'A.S.F.D. si impegna a corrispondere alla predetta Universita' per 10 anni, la somma occorrente per il funzionamento di dette due cattedre universitarie, dando incarico alla Direzione dell'A.S.F.D. di prendere accordi per precisare nella Convenzione in parola, che l'onere delle pensioni spettanti ai professori delle istituende due cattedre resta a carico dello Stato; b) di autorizzare annualmente per la durata di dieci' anni la spesa di L. 4.000.000 oltre le opportune integrazioni finanziarie per il miglior funzionamento delle attivita' didattiche della Sezione forestale della Universita' degli studi di Firenze da limitare allo stretto indispensabile, nonche' di corrispondere, in caso di aumenti, alle retribuzioni dei professori, le eventuali maggiori somme occorrenti, quale differenza tra la somma di L. 2.000.000 prevista per ogni cattedra e quella effettivamente dovuta allo Stato dalla predetta universita'; c) di dare incarico alla Direzione dell'A.S.FD. di provvedere a quanto altro occorrente per il perfezionamento e la pratica attuazione della Convenzione in parola. Il presidente: F.to A. Capua Il segretario: F.to G. Saleri Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni Il segretario del Consiglio: F.to G. Saleri
Convenzione-Allegato B
ALLEGATO "B" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Verbale del Consiglio di amministrazione dell'11 ottobre 1954. Si e' riunito oggi 11 ottobre 1954, alle ore 17 in una sala del Rettorato di piazza San. Marco n. 4 il Consiglio di amministrazioni. Sono presenti il rettore presidente prof. E. Paolo Lamanna e i consiglieri proff. Guido Carobbi, Mario Tofani, Eugenio Garin, Giovanni Nencioni, Vittorio Santoli, Francesco Ferrara, on. Giuseppe Vedovato, Luigi Sacconi, il dott. Angiolo Orvieto, S. E. Giuliano Cora e il dott. Tullio Gallo direttore amministrativo segretario. Assente giustificato il dott. Tanini. (Omissis). Cattedre convenzionale di "tecnologia ed utilizzazioni forestali" e di "economia ed estimo forestale". Il Consiglio di amministrazione vista la deliberazione della Facolta' di agraria del 29 marzo 1954 riguardante la istituzione dalle cattedre convenzionate di "tecnologia ed utilizzazioni forestali" e di i economia ed estimo forestale"; Veduto il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 6 ottobre 1954; Preso atto dello schema della convenzione da stipularsi con l'Azienda di Stato per le foreste demaniati che assume l'onere del mantenimento di tali cattedre, con voto unanime esprime la sua approvazione e da' mandato al Rettore di stipulare la relativa Convenzione. (Omissis). Il presidente: F.to E. P. Lamanna Il segretario: F.to T. Gallo Per copia conforme Il direttore amministrativo: F.to T. Gallo Registrato a Firenze (Atti civili) addi' 3 novembre 1954 al n. 4959, vol. 532 (gratis).
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