DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1955, n. 935

Type DPR
Publication 1955-07-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Pavia il 5 febbraio 1955, e gli atti aggiuntivi in data 16 aprile 1955 e 7 giugno 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui ai precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

GRONCHI ROSSI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 56. - CARLOMAGNO

Convenzione per istituzione posto ruolo Facoltà medicina e chirurgia di medina del lavoro- art. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA N. 9 DI REP. Convenzione tra l'Universita' degli studi di Pavia e la Societa' per azioni "Liquigas" di Milano per la istituzione di un posto di ruolo nella Facolta' di medicina e chirurgia, riservato all'insegnamento di medicina del lavoro. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE L'anno millenovecentocinquantacinque (1955) il giorno cinque del mese di febbraio in Pavia, nella sala del Rettorato della Universita' degli studi; Si premette: 1) che l'insegnamento della medicina del lavoro assurge, nell'epoca attuale, ad un'importanza e utilita' sociale particolarmente evidenti per la tutela della salute dei lavoratori dal punto di vista preventivo e curativo e che, in conseguenza dell'impulso industriale, oltre che agricolo, che ha assunto la zona di Pavia, e' nell'ambiente grandemente sentita l'opportunita' o piu' propriamente la necessita' di tradurre in atto le iniziative dirette a soddisfare adeguatamente queste esigenze; 2) che detta disciplina ha avuto a Pavia le sue origini e che, anche se non piu' presentemente professata, vi sussistono tuttavia memorie e tradizioni nobilissime che ne consigliano il ripristino e l'inserimento nello statuto universitario; 3) che la Societa' per azioni "Liquigas" di Milano si e' offerta di istituire e finanziare per la durata di un decennio un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento della medicina del lavoro, presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, posto che si aggiunge a quelli dell'attuale organico della stessa Facolta', secondo le norme contenute nell'art. 63, comma secondo, e nell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nell'intento di affiancare ai progressi dell'industria e dell'aumentato rischio per la salute dei lavoratori, l'apprestamento del mezzo piu' idoneo a fornire ai giovani medici la cognizioni scientifiche necessarie per il rapido riconoscimento della piu' adatta terapia delle malattie professionali; 4) che i competenti consessi accademici, vale a dire il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 14, 17 e 18 gennaio 1955 hanno concordemente dichiarato di accettare col piu' vivo gradimento, fatte salve le superiori autorizzazioni, l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo, dando mandato al magnifico rettore di procedere con la Societa' offerente alla stipulazione della convenzione che dovra' disciplinare la costituzione e il funzionamento dell'Istituendo posto di ruolo (all'. 1, 2, 3); Tutto cio' premesso: Avanti a me dott. Umberto Marchi, direttore amministrativo della Universita' di Pavia, funzionario delegato con decreto rettoriale 16 novembre 1952, a ricevere e redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto della Universita' medesima, sono personalmente comparsi i signori: Carlo Silvestrini fu Giuseppe e Carmelo Leotta fu Nunzio, i quali agiscono in nome e in legale rappresentanza della Societa' per azioni "Liquigas", come risulta dai certificato notarile esibitomi, rilasciato in data 4 febbraio 1955 dal notaio dott. Eugenio Gelpi, nel quale sono anche segnate e autenticate le rispettive firme (all'. n. 4); Fraccaro prof. Plinio fu Antonio, nato a Bassano del Grappa e domiciliato in Pavia, il quale agisce nella sua qualita' di rettore magnifico dell'Universita' e di presidente del Consiglio di amministrazione della medesima espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con regolare delibera del Consiglio di amministrazione in data 18 gennaio 1955 (all'. 3). Essi comparenti, da me ufficiale rogante, personalmente conosciuti e della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo, dando esecuzione ai precedenti accordi e confermando le premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pavia sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di ruolo per la cattedra di medicina del lavoro.

Convenzione per istituzione posto ruolo Facoltà medicina e chirurgia di medina del lavoro - art. 2

Art. 2. La Societa' per azioni "Liquigas di Milano assume obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Pavia per il finanziamento del posto di ruolo destinato alla medicina del lavoro, la somma di annue lire 1.800.000 (un milione e ottocentomila) per la durata di 10 anni consecutivi a decorrere dalla nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla relativa cattedra.

Convenzione per istituzione posto ruolo Facoltà medicina e chirurgia di medina del lavoro - art. 3

Art. 3. La Societa' per azioni "Liquigas" di Milano si impegna a versare il contributo di cui sopra entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Convenzione per istituzione posto ruolo Facoltà medicina e chirurgia di medina del lavoro - art. 4

Art. 4. L'Universita' di Pavia si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopracitate a rifondere annualmente lo Stato dell'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti al professore titolare della cattedra di medicina del lavoro che verra' assunto all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Convenzione per istituzione posto ruolo Facoltà medicina e chirurgia di medina del lavoro - art. 5

Art. 5. Qualora nel decorso della presente convenzione divenissero insufficiente, per modificazioni del trattamento economico dei professori universitari disposto dallo Stato, i contributi previsti dalla presente convenzione come sufficienti al finanziamento del posto di ruolo, la Societa' per azioni "Liquigas" di Milano assume impegno di provvedere al reintegro della eccedenza che risultera' scoperta dopo che siano state impiegate allo stesso scopo le eventuali economie realizzate in applicazione della presente stipulazione con la esplicita intesa che, ove tale reintegro non venisse, adeguatamente e tempestivamente effettuato, la convenzione dovra' considerarsi decaduta e il posto di ruolo di cui trattasi soppresso. La Societa' si impegna a corrispondere gli emolumenti dovuti in caso di cessazione del servizio del titolare del posto di ruolo istituito col presente atto.

Convenzione per istituzione posto ruolo Facoltà medicina e chirurgia di medina del lavoro - art. 6

Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni 10 con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo. Ove non sia denunziata almeno un anno prima della scadenza, essa si intende tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo.

Convenzione per istituzione posto ruolo Facoltà medicina e chirurgia di medina del lavoro - art. 7

Art. 7. La presente convenzione redatta in quadruplice esemplare e' esente da tassa di bollo e registro a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), perche' stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Universita' governativa di Pavia. Essa sara' resa esecutiva allorche' sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento legislativo che ne disporra' l'approvazione e istituira' il posto di professore di ruolo. Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto, di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volonta' da essa espressa e, in prova di cio', qui di seguito, si sottoscrivono con me ufficiale rogante. F.to Plinio Fraccaro F.to Carmelo Leotta F.to Silvestrini Carlo F.to Umberto Marchi V.o per copia conforme Il Direttore amministrativo Dott. Umberto Marchi Registrato a Pavia li' 7 febbraio 1955, al n. 1995 Atti pubblici, vol. 189. Esatte lire - (L. -). Il procuratore superiore: firma illeggibile.

Convenzione per istituzione posto ruolo Facoltà medicina e chirurgia di medina del lavoro-Atti aggiuntivi

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