DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 938
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, numero 1167; 27 aprile 1942, n. 485, 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 e 31 dicembre 1947, n. 1870 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 dicembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999; 16 agosto 1952, n. 1354 e 19 luglio 1955, n. 762;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 102. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti e' di dieci per ogni anno di corso nelle scuola che hanno durata di cinque, quattro e tre anni, di sedici per le scuole che hanno durata di due anni".
Il presente, decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 settembre 1955
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 83. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, numero 1167; 27 aprile 1942, n. 485, 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 e 31 dicembre 1947, n. 1870 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 dicembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999; 16 agosto 1952, n. 1354 e 19 luglio 1955, n. 762; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 102. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti e' di dieci per ogni anno di corso nelle scuola che hanno durata di cinque, quattro e tre anni, di sedici per le scuole che hanno durata di due anni". Il presente, decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 83. - CARLOMAGNO
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