DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 941
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439; e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, numero 4557; 26 ottobre 1952, n. 4543; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69; 16 febbraio 1955, n. 120 e 19 luglio 1955, n. 761;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la, particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di "lingua e letteratura straniera" (annuale, diversa da quella scelta come insegnamento fondamentale).
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "storia della medicina".
Dopo l'art. 142 (gia' 135), sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla creazione dell'Istituto di studi francesi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Istituto di studi francesi.
Art. 143. - E' istituito presso l'Universita' di Firenze un Istituto di studi francesi, con la collaborazione di Enti francesi, allo scopo di fornire una preparazione piu' approfondita a coloro che si avviano all'insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole secondarie.
Art. 144. - Presso l'Istituto si svolge un corso di studi di perfezionamento nella lingua e letteratura francese, della durata biennale, al termine del quale viene rilasciato a coloro che hanno superato gli esami prescritti un diploma di perfezionamento.
Art. 145. - Possono essere iscritti all'Istituto coloro che siano in possesso di titolo sufficiente per l'ammissione ai concorsi a cattedra di lingua e letteratura francese nelle Scuole secondarie.
Art. 146. - Il direttore dell'Istituto sara' nominato biennalmente dal rettore su proposta del Consiglio.
Art. 147. - Fanno parte del Consiglio oltre ai presidi della Facolta' di lettere e filosofia e della Facolta' di magistero (o un loro rappresentante) i professori ufficiali di lingua e letteratura francese delle Facolta' suddette, e due fra i docenti francesi chef come e' previsto dall'articolo seguente, collaborano al funzionamento dell'Istituto.
Art. 148. - Gli insegnanti sono proposti alle autorita' accademiche dal Consiglio e possono essere anche di nazionalita' straniera.
Art. 149. - Sono materie d'insegnamento:
Letteratura francese;
Letteratura comparata italo-francese;
Storia dell'arte francese;
Storia della civilta' francese;
Fonetica e storia della lingua.
Art. 150. - Per l'ammissione al secondo corso l'iscritto deve superare gli esami scritti e orali stabiliti dal regolamento.
Art. 151. - L'esame di diploma consistera' nella discussione di una dissertazione scritta in lingua francese sopra argomenti attinenti alle discipline insegnate nell'Istituto.
Art. 152. - Le tasse e sopratasse sono quelle stabilite per la Facolta' di lettere e filosofia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 settembre 1955
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 70. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439; e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, numero 4557; 26 ottobre 1952, n. 4543; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69; 16 febbraio 1955, n. 120 e 19 luglio 1955, n. 761; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la, particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di "lingua e letteratura straniera" (annuale, diversa da quella scelta come insegnamento fondamentale). Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "storia della medicina". Dopo l'art. 142 (gia' 135), sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla creazione dell'Istituto di studi francesi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Istituto di studi francesi. Art. 143. - E' istituito presso l'Universita' di Firenze un Istituto di studi francesi, con la collaborazione di Enti francesi, allo scopo di fornire una preparazione piu' approfondita a coloro che si avviano all'insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole secondarie. Art. 144. - Presso l'Istituto si svolge un corso di studi di perfezionamento nella lingua e letteratura francese, della durata biennale, al termine del quale viene rilasciato a coloro che hanno superato gli esami prescritti un diploma di perfezionamento. Art. 145. - Possono essere iscritti all'Istituto coloro che siano in possesso di titolo sufficiente per l'ammissione ai concorsi a cattedra di lingua e letteratura francese nelle Scuole secondarie. Art. 146. - Il direttore dell'Istituto sara' nominato biennalmente dal rettore su proposta del Consiglio. Art. 147. - Fanno parte del Consiglio oltre ai presidi della Facolta' di lettere e filosofia e della Facolta' di magistero (o un loro rappresentante) i professori ufficiali di lingua e letteratura francese delle Facolta' suddette, e due fra i docenti francesi chef come e' previsto dall'articolo seguente, collaborano al funzionamento dell'Istituto. Art. 148. - Gli insegnanti sono proposti alle autorita' accademiche dal Consiglio e possono essere anche di nazionalita' straniera. Art. 149. - Sono materie d'insegnamento: Letteratura francese; Letteratura comparata italo-francese; Storia dell'arte francese; Storia della civilta' francese; Fonetica e storia della lingua. Art. 150. - Per l'ammissione al secondo corso l'iscritto deve superare gli esami scritti e orali stabiliti dal regolamento. Art. 151. - L'esame di diploma consistera' nella discussione di una dissertazione scritta in lingua francese sopra argomenti attinenti alle discipline insegnate nell'Istituto. Art. 152. - Le tasse e sopratasse sono quelle stabilite per la Facolta' di lettere e filosofia.
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 70. - CARLOMAGNO
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