DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 942
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con i regi decreti 2 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205; 5 settembre 1942, n. 1239; 24 ottobre 1942, n. 1651; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472; 27 ottobre 1951, n. 1675; 14 marzo 1952, n. 768; 11 marzo 1953, n. 457; 6 ottobre 1953, n. 1110; 14 settembre 1954, n. 1009; 26 ottobre 1954, n. 1203; 4 febbraio 1955, n. 117 e 27 luglio 1955, n. 803; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 55, primo comma. - Sono aggiunte le parole "e comprende il biennio di studi propedeutici alla laurea in chimica". Dopo l'art. 63, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del biennio di studi propedeutici del corso di laurea in chimica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Art. 64. - Gli insegnamenti per il biennio di studi propedeutici del corso di laurea in chimica, sono i seguenti insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche (biennale); 2) Chimica generale ed inorganica (biennale); 3) Chimica organica (biennale); 4) Chimica analitica; 5) Fisica sperimentale (biennale); 6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici); 7) Esercitazioni di matematiche (biennale); 8) Esercitazioni di preparazioni chimiche; 9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine; 10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa; 11) Esercitazioni di fisica sperimentale. Art. 65. - Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla fine di ogni anno di corso. Lo studente non puo' essere ammesso all'esame di "esercitazioni di analisi chimica qualitativa" se non abbia superato quello di "esercitazioni di preparazioni chimiche". Art. 66. - Per gli studenti in possesso di altra laurea e provenienti da altre Universita', il Consiglio di facolta' decidera' caso per caso il numero degli insegnamenti che debbono essere ancora seguiti e formare oggetto di esame.
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 73. - CARLOMAGNO
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