DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 946

Type DPR
Publication 1955-08-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Si considerano persone fisiche e persone giuridiche italiane ai sensi dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: a) le persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, di cui al successivo art. 3 ed a quella di, entrata in vigore della legge predetta; b) gli enti e le societa', che alle date indicate nella precedente lettera a), erano soggetti alle disposizioni della legge italiana, purche' avessero nel territorio dello stato la sede dell'Amministrazione ovvero l'oggetto principale della loro attivita'; c) in ogni caso, gli enti il cui patrimonio e le societa' il cui capitale, alle date sopra indicate, apparteneva, per oltre il cinquanta per cento, a cittadini, societa' o enti italiani.

Art. 2

Sono da considerarsi beni perduti o soggetti a perdita ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: a) i beni, diritti ed interessi italiani all'estero, confiscati, ritenuti o liquidati dagli Stati sul territorio dei quali si trovavano, per effetto dei Trattato di pace o in dipendenza di accordi stipulati tra l'Italia e gli Stati stessi, connessi col Trattato medesimo; b) i beni, diritti ed interessi che, ai sensi dell'articolo 74 del Trattato di pace, devono essere ceduti all'U.R.S.S. in conto riparazioni e cioe' i beni, diritti ed interessi italiani situati in Bulgaria, Romania ed Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'art. 79 del Trattato di pace.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, le date dell'entrata in vigore del Trattato di pace sono quelle in appresso indicate a fianco di ciascun Paese: JUGOSLAVIA: 16 settembre 1947; U.R.S.S.: 16 settembre 1947; ALBANIA; 20 ottobre 1947; GRECIA: 28 ottobre 1947; ETIOPIA: 6 novembre 1947. Le date di entrata in vigore del Trattato di pace per gli altri Paesi sono determinate conformemente alle disposizioni dell'art. 90 del Trattato di pace.

Art. 4

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, qualora nei casi di valutazioni singole o forfettarie, stabilite in sede internazionale, i valori dei beni, diritti ed interessi siano stati espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane sara' effettuata al cambio eventualmente stabilito dagli Accordi medesimi. Le eventuali valutazioni singole dei beni stabiliti in sede internazionale, saranno proporzionalmente ridotte nel caso in cui l'ammontare totale di esse dovesse superare la somma globale determinata forfetariamente.

Art. 5

Per valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, si intendono: a) i valori di comune commercio vigenti alle date di cui all'art. 3; b) in mancanza, i prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei vari Paesi, adeguati, secondo equita' e tenuto conto della, situazione economica di ciascun Paese, della consistenza nonche' della funzionalita' economica dei beni da indennizzare, alla data della entrata in vigore del Trattato di pace. Sulla base dei valori indicati nei comma a) e b) di cui sopra, il Ministro per il tesoro determina l'indennizzo ai sensi dell'art. 1 della legge stessa.

Art. 6

Le domande di indennizzo dovranno essere corredate dai seguenti documenti: a) per le persone fisiche e per le imprese individuali, dal certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date di cui all'art. 1, lettera a) del presente regolamento; b) per le persone giuridiche, dalla copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui e' stata riconosciuta la personalita' giuridica; c) per le societa' legalmente costituite, dal certificato della Cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed, ove esista, dello statuto, nonche' delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro; d) per le societa' od associazioni di fatto, da idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede o all'oggetto principale dell'attivita' o alla appartenenza del capitale o patrimonio, la societa' o l'associazione deve considerarsi italiana; e) quando il bene appartiene per quote indivise a piu' persone, la domanda di cui sopra puo' essere presentata da una sola di esse, nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; f) nei casi di successione, dagli atti relativi nonche' dal certificato di cittadinanza di tutti gli eredi; g) dichiarazione a firma autenticata dal notaio, con la esplicita autorizzazione al Ministero del tesoro di surrogarsi al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi, a partire dal momento della determinazione dell'indennizzo o della corresponsione dell'anticipazione; h) dichiarazione dell'interessato, dalla quale risultino le somme eventualmente ricevute in Italia o all'estero a qualsiasi titolo per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare; i) descrizione dettagliata dei beni, diritti ed interessi da indennizzare con indicazione degli oneri o gravami a loro carico; l) ogni possibile documentazione comprovante la avvenuta confisca, apprensione o liquidazione dei beni, diritti ed interessi da parte del Paese in cui erano situati, in dipendenza degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace; m) ogni altra documentazione comprovante la proprieta' del bene o la titolarieta' del diritto e dell'interesse. L'Amministrazione, ove lo ritenga necessario, potra' richiedere ogni altra eventuale documentazione atta a comprovare l'esistenza dei requisiti occorrenti per conseguire gli indennizzi o le anticipazioni. Tutti gli atti di cui al presente articolo, saranno esenti da imposte di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art. 7

La competenza delle Commissioni amministrative previste dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, che potranno funzionare anche in Sottocommissioni, sara' determinata dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri. Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri, nominera', con propri decreti, i membri effettivi e supplenti delle Commissioni amministrative, gli addetti alle segreterie ed i loro supplenti. Con proprio decreto il Ministro per il tesoro potra' chiamare a far parte delle Commissioni, di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per particolari esigenze, funzionari o tecnici della pubblica Amministrazione, i quali, peraltro, non avranno diritto a voto. Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni di cui all'art. 3 della legge occorre almeno la presenza di sette membri. Le deliberazioni delle Commissioni di cui al comma precedente vengono adottate a maggioranza ed a parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 8

Il Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni amministrative determina con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge, la misura dell'indennizzo, autorizzando il relativo pagamento con le forme, condizioni e cautele di legge eventualmente ricorrenti e con le modalita' e nella misura prevista dall'art. 5 della legge suindicata. Con le stesse modalita' e cautele, il Ministro per il tesoro autorizzera' la corresponsione di anticipazioni agli interessati, nella misura prevista, nell'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050. Sulla base dei decreti di cui al presente articolo, la Direzione generale del tesoro disporra' il pagamento diretto, a favore dell'avente diritto, della quota in contanti dell'indennizzo o dell'anticipazione ed emettera', un ordinativo commutabile in quietanza di entrata per la emissione dei titoli al portatore del prestito di cui all'art. 5 della legge.

Art. 9

Le anticipazioni di cui all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, nei casi in cui vi sia il dubbio che i beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti in dipendenza di un fatto di guerra, non potranno superare i limiti degli indennizzi liquidabili ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, fermo restando quello massimo indicato nell'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art. 10

Le domande dirette all'Amministrazione dello Stato, intese a conseguire un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti o soggetti a perdita situati nei Paesi contemplati dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, sono valide qualunque sia la data in cui vennero presentate, purche' essa rientri nel termine perentorio di cui all'articolo 10 della legge stessa.

GRONCHI SEGNI - GAVA - MARTINO MORO - ANDREOTTI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 92. - CARLOMAGNO

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