DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. 962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 3939, n. 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570; 25 agosto 1953, n. 834; 26 ottobre 1954, n. 1232; 12 febbraio 1955, n. 34; 30 giugno 1955, n. 694; 19 luglio 1955, n. 760 e 27 luglio 1955, n. 784;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Facolta' di giurisprudenza.
L'art. 17, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di giurisprudenza, e' abrogato e sostituito dal seguente.
Sono annessi alla Facolta' di giurisprudenza i seguenti Istituti:
1) Istituto di filosofia del diritto, per l'insegnamento di;
Filosofia del diritto.
2) Istituto di diritto penale, per i seguenti insegnamenti:
Diritto penale;
Procedura penale;
Antropologia criminale.
3) Istituto di diritto romano e di diritti dell'Oriente mediterraneo, per i seguenti insegnamenti:
Diritto romano;
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto romano;
Diritto bizantino;
Diritti greci;
Esegesi delle fonti del diritto romano;
Diritto musulmano;
Diritti dell'Oriente mediterraneo;
Papirologia giuridica.
4) Istituto di storia del diritto italiano, per i seguenti insegnamenti:
Storia del diritto italiano;
Esegesi delle fonti del diritto italiano;
Diritto comune.
5) Istituto di diritto pubblico, per i seguenti insegnamenti:
Diritto costituzionale;
Diritto amministrativo;
Diritto internazionale;
Diritto ecclesiastico;
Diritto canonico;
Diritto dei territori non autonomi;
Storia dei trattati e politica internazionale.
6) Istituto di diritto privato e diritto processuale civile, per i seguenti insegnamenti:
Istituzioni di diritto privato;
Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;
Diritto processuale civile;
Diritto agrario;
Diritto minerario;
Diritto industriale;
Diritto privato comparato;
Terminologia giuridica inglese;
Terminologia giuridica francese;
Terminologia giuridica tedesca;
Terminologia giuridica russa.
7) Istituto di diritto della navigazione, per l'insegnamento di diritto della navigazione.
8) Istituto di economia e finanza, per i seguenti insegnamenti:
Economia politica;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Statistica;
Demografia.
9) Istituto di teoria dell'interpretazione, per i seguenti corsi:
Trattazione di teoria ermeneutica, nell'ambito dei rispettivi corsi;
Esegesi storiche e comparative di fonti di diritto;
Esercitazioni su questioni d'interpretazione nascenti dalla successione di leggi nel tempo o dal concorso, nello spazio, di ordinamenti rilevanti l'uno per l'altro (internazionale e interno, nazionale e straniero), con particolare riguardo alla problematica del diritto Internazionale privato;
Corsi di terminologia tecnico-giuridica di diritti stranieri (tedesco, anglo-americano, russo-sovietico, olandese, svedese, eventualmente anche francese, spagnolo, portoghese).
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto dei territori non autonomi;
Diritti greci;
Terminologia giuridica inglese;
Terminologia giuridica francese;
Terminologia giuridica tedesca;
Terminologia giuridica russa.
Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari del corso di laurea medesimo:
Diritto svizzero;
Legislazione del lavoro;
Diritto coloniale;
Diritto greco.
Art. 19. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti, vale la seguente tabella:
Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame
messi a sostenere di:
l'esame di:
Demografia Statistica
Diritti dell'Oriente Istituzioni di diritto privato
mediterraneo Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto romano
Diritto agrario Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Diritto amministra- Diritto costituzionale
tivo Istituzioni di diritto privato
Diritto bizantino Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto romano
Diritto civile Economia politica
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Diritto commerciale Economia politica
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Diritto comune Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto romano
Diritto del lavoro Diritto commerciale
Diritto costituzionale
Economia politica
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Diritto della naviga- Economia politica
zione Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Diritto ecclesiastico Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto privato
Diritto industriale Economia politica
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Diritto internazionale Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto privato
Diritto musulmano Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Diritto processuale Diritto commerciale
civile Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto privato
Diritto romano Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto romano
Esegesi delle fonti Istituzioni di diritto privato
del diritto romano Istituzioni di diritto romano
Papirologia giuridica Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto romano
Scienza delle finanze Economia politica
e diritto finanzia-
rio
Storia del diritto i-
taliano. Storia del diritto romano
Art. 20. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema scelto dal candidato in una delle materie di cui all'art. 18 e nella eventuale prova della preparazione giuridica generale del candidato.
Facolta' di scienze politiche.
L'art. 24, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di scienze politiche, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Sono annessi alla Facolta' di scienze politiche i seguenti Istituti:
1) Istituto di studi economici finanziari e statistici, al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti:
Contabilita' di Stato;.
Demografia;
Economia coloniale;
Economia politica;
Geografia, e politica economica;
Politica economica e finanziaria;
Scienza delle finanze;
Statistica economica;
Storia delle dottrine economiche;
Storia e politica monetaria.
2) Istituto di diritto pubblico e di dottrina, dello Stato, al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti:
Diritto amministrativou';
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Diritto del lavoro;
Diritto internazionale;
Dottrina dello Stato;
Diritto pubblico romano;
Filosofia del diritto;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Sociologia;
Istituzioni di diritto e politica penale;
Organizzazione internazionale;
Legislazione sociale.
3) Istituto di studi storici, al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti:
Storia antica;
Storia medioevale;
Storia delle dottrine politiche;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia e politica coloniale;
Storia del giornalismo;
Storia e politica navale;
Storia moderna;
Geografia ed etnografia coloniale;
Storia militare;
Storia dei partiti e movimenti politici.
Art. 25. - E' aggiunto il seguente comma:
Occorre inoltre aver frequentato due corsi di esercitazioni, scelti fra i tre Istituti della Facolta' e l'Istituto di statistica della Facolta' di scienze statistiche demografiche ed attuariali.
Art. 30. - E' abitato e sostituito dal seguente:
I laureati in giurisprudenza, economia e commercio ed in scienze statistiche e demografiche o statistiche e attuariali - sempre che siano in possesso del diploma di maturita' classica, o scientifica - sono ammessi al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue moderne, con esclusione degli esami gia' superati per la precedente laurea. Resta, inoltre, fermo l'obbligo della frequenza a due Istituti.
Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree od a studi compiuti presso altri Istituti italiani o stranieri, decide la Facolta' caso per caso.
Facolta' di economia e commercio.
Art. 36. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
Presso la Facolta' sono costituiti i seguenti Istituti scientifici:
1) Istituto di scienze economiche;
2) Istituto di discipline giuridiche;
3) Istituto di ragioneria e storia della ragioneria;
4) Istituto di tecnica bancaria e professionale;
5) Istituto di tecnica industriale e commerciale;
6) Istituto di merceologia;
7) Istituto di matematica finanziaria;
8) Istituto di statistica;
9) Istituto di geografia economica;
10) Istituto di storia economica;
11) Istituto di scienza delle finanze e diritto finanziario.
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Economia e tecnica dell'assicurazione;
Diritto civile;
Contabilita' di Stato;
Storia e critica delle dottrine economiche.
Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari del corso di laurea medesimo:
Legislazione bancaria;
Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
Tecnica del commercio internazionale;
Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
Storia delle esplorazioni geografiche;
Economia montana e forestale.
Art. 39. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:
Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame
messi a sostenere di:
l'esame di:
Diritto amministrati- Istituzioni di diritto privato
vo Istituzioni di diritto pubblico
Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato
Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto della naviga- Istituzioni di diritto privato
zione
Diritto industriale Istituzioni di diritto privato
Diritto internaziona-
le Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Economia e politica Economia politica I
agraria Statistica I
Economia politica II Economia politica I
Matematica finanzia- Matematica finanziaria I
ria II
Politica economica e Economia politica I
finanziaria Statistica I
Ragioneria generale Ragioneria generale ed appli-
ed applicata II cata I
Scienza delle finanze Economia politica I
e diritto finanzia- Statistica I
rio
Statistica II Statistica I
Storia economica Economia politica I
Statistica I
Tecnica bancaria e Ragioneria generale ed appli-
professionale cata I e II
Tecnica industriale e Istituzioni di diritto privato
commerciale Merceologia
Art. 40. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
Gli esami di profitto sono ordinati in modo da accertare la maturita' intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella, materia sulla quale verte l'esame, e non si limitano alle nozioni impartite dal professore nel corso in cui lo studente e stato iscritto.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un temavertente su una delle materie fondamentali ad eccezione delle Istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico e da lui scelta con l'approvazione del professore della materia, e nella discussione di una tesi orale scelta dalla Commissione esaminatrice tra due argomenti indicati dallo studente al momento della consegna della dissertazione scritta e approvati dal professore della - materia. Tali argomenti non debbono appartenere ad uno stesso gruppo di materie (economiche, giuridiche, tecniche).
Qualora il candidato intenda scegliere per la dissertazione scritta, un tema vertente su una delle materie complementari, deve averne autorizzazione dal preside della Facolta', salvo che l'insegnamento sia tenuto da un professore di ruolo, e averne superato il relativo esame.
Dopo l'art. 40 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
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