DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. 962

Type DPR
Publication 1955-10-04
Ultimo aggiornamento 1955-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 3939, n. 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570; 25 agosto 1953, n. 834; 26 ottobre 1954, n. 1232; 12 febbraio 1955, n. 34; 30 giugno 1955, n. 694; 19 luglio 1955, n. 760 e 27 luglio 1955, n. 784;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Facolta' di giurisprudenza.

L'art. 17, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di giurisprudenza, e' abrogato e sostituito dal seguente.

Sono annessi alla Facolta' di giurisprudenza i seguenti Istituti:

1) Istituto di filosofia del diritto, per l'insegnamento di;

Filosofia del diritto.

2) Istituto di diritto penale, per i seguenti insegnamenti:

Diritto penale;

Procedura penale;

Antropologia criminale.

3) Istituto di diritto romano e di diritti dell'Oriente mediterraneo, per i seguenti insegnamenti:

Diritto romano;

Istituzioni di diritto romano;

Storia del diritto romano;

Diritto bizantino;

Diritti greci;

Esegesi delle fonti del diritto romano;

Diritto musulmano;

Diritti dell'Oriente mediterraneo;

Papirologia giuridica.

4) Istituto di storia del diritto italiano, per i seguenti insegnamenti:

Storia del diritto italiano;

Esegesi delle fonti del diritto italiano;

Diritto comune.

5) Istituto di diritto pubblico, per i seguenti insegnamenti:

Diritto costituzionale;

Diritto amministrativo;

Diritto internazionale;

Diritto ecclesiastico;

Diritto canonico;

Diritto dei territori non autonomi;

Storia dei trattati e politica internazionale.

6) Istituto di diritto privato e diritto processuale civile, per i seguenti insegnamenti:

Istituzioni di diritto privato;

Diritto civile;

Diritto commerciale;

Diritto del lavoro;

Diritto processuale civile;

Diritto agrario;

Diritto minerario;

Diritto industriale;

Diritto privato comparato;

Terminologia giuridica inglese;

Terminologia giuridica francese;

Terminologia giuridica tedesca;

Terminologia giuridica russa.

7) Istituto di diritto della navigazione, per l'insegnamento di diritto della navigazione.

8) Istituto di economia e finanza, per i seguenti insegnamenti:

Economia politica;

Scienza delle finanze e diritto finanziario;

Statistica;

Demografia.

9) Istituto di teoria dell'interpretazione, per i seguenti corsi:

Trattazione di teoria ermeneutica, nell'ambito dei rispettivi corsi;

Esegesi storiche e comparative di fonti di diritto;

Esercitazioni su questioni d'interpretazione nascenti dalla successione di leggi nel tempo o dal concorso, nello spazio, di ordinamenti rilevanti l'uno per l'altro (internazionale e interno, nazionale e straniero), con particolare riguardo alla problematica del diritto Internazionale privato;

Corsi di terminologia tecnico-giuridica di diritti stranieri (tedesco, anglo-americano, russo-sovietico, olandese, svedese, eventualmente anche francese, spagnolo, portoghese).

Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto dei territori non autonomi;

Diritti greci;

Terminologia giuridica inglese;

Terminologia giuridica francese;

Terminologia giuridica tedesca;

Terminologia giuridica russa.

Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari del corso di laurea medesimo:

Diritto svizzero;

Legislazione del lavoro;

Diritto coloniale;

Diritto greco.

Art. 19. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti, vale la seguente tabella:

Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame

messi a sostenere di:

l'esame di:

Demografia Statistica

Diritti dell'Oriente Istituzioni di diritto privato

mediterraneo Istituzioni di diritto romano

Storia del diritto romano

Diritto agrario Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto romano

Diritto amministra- Diritto costituzionale

tivo Istituzioni di diritto privato

Diritto bizantino Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto romano

Storia del diritto romano

Diritto civile Economia politica

Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto romano

Diritto commerciale Economia politica

Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto romano

Diritto comune Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto romano

Storia del diritto romano

Diritto del lavoro Diritto commerciale

Diritto costituzionale

Economia politica

Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto romano

Diritto della naviga- Economia politica

zione Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto romano

Diritto ecclesiastico Diritto costituzionale

Istituzioni di diritto privato

Diritto industriale Economia politica

Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto romano

Diritto internazionale Diritto costituzionale

Istituzioni di diritto privato

Diritto musulmano Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto romano

Diritto processuale Diritto commerciale

civile Diritto costituzionale

Istituzioni di diritto privato

Diritto romano Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto romano

Storia del diritto romano

Esegesi delle fonti Istituzioni di diritto privato

del diritto romano Istituzioni di diritto romano

Papirologia giuridica Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto romano

Storia del diritto romano

Scienza delle finanze Economia politica

e diritto finanzia-

rio

Storia del diritto i-

taliano. Storia del diritto romano

Art. 20. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema scelto dal candidato in una delle materie di cui all'art. 18 e nella eventuale prova della preparazione giuridica generale del candidato.

Facolta' di scienze politiche.

L'art. 24, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di scienze politiche, e' abrogato e sostituito dal seguente:

Sono annessi alla Facolta' di scienze politiche i seguenti Istituti:

1) Istituto di studi economici finanziari e statistici, al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Contabilita' di Stato;.

Demografia;

Economia coloniale;

Economia politica;

Geografia, e politica economica;

Politica economica e finanziaria;

Scienza delle finanze;

Statistica economica;

Storia delle dottrine economiche;

Storia e politica monetaria.

2) Istituto di diritto pubblico e di dottrina, dello Stato, al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Diritto amministrativou';

Diritto costituzionale italiano e comparato;

Diritto del lavoro;

Diritto internazionale;

Dottrina dello Stato;

Diritto pubblico romano;

Filosofia del diritto;

Istituzioni di diritto privato;

Istituzioni di diritto pubblico;

Sociologia;

Istituzioni di diritto e politica penale;

Organizzazione internazionale;

Legislazione sociale.

3) Istituto di studi storici, al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Storia antica;

Storia medioevale;

Storia delle dottrine politiche;

Storia dei trattati e politica internazionale;

Storia delle istituzioni politiche;

Storia e politica coloniale;

Storia del giornalismo;

Storia e politica navale;

Storia moderna;

Geografia ed etnografia coloniale;

Storia militare;

Storia dei partiti e movimenti politici.

Art. 25. - E' aggiunto il seguente comma:

Occorre inoltre aver frequentato due corsi di esercitazioni, scelti fra i tre Istituti della Facolta' e l'Istituto di statistica della Facolta' di scienze statistiche demografiche ed attuariali.

Art. 30. - E' abitato e sostituito dal seguente:

I laureati in giurisprudenza, economia e commercio ed in scienze statistiche e demografiche o statistiche e attuariali - sempre che siano in possesso del diploma di maturita' classica, o scientifica - sono ammessi al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue moderne, con esclusione degli esami gia' superati per la precedente laurea. Resta, inoltre, fermo l'obbligo della frequenza a due Istituti.

Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree od a studi compiuti presso altri Istituti italiani o stranieri, decide la Facolta' caso per caso.

Facolta' di economia e commercio.

Art. 36. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Presso la Facolta' sono costituiti i seguenti Istituti scientifici:

1) Istituto di scienze economiche;

2) Istituto di discipline giuridiche;

3) Istituto di ragioneria e storia della ragioneria;

4) Istituto di tecnica bancaria e professionale;

5) Istituto di tecnica industriale e commerciale;

6) Istituto di merceologia;

7) Istituto di matematica finanziaria;

8) Istituto di statistica;

9) Istituto di geografia economica;

10) Istituto di storia economica;

11) Istituto di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:

Economia e tecnica dell'assicurazione;

Diritto civile;

Contabilita' di Stato;

Storia e critica delle dottrine economiche.

Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari del corso di laurea medesimo:

Legislazione bancaria;

Economia e finanza delle imprese di assicurazione;

Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

Tecnica del commercio internazionale;

Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;

Storia delle esplorazioni geografiche;

Economia montana e forestale.

Art. 39. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame

messi a sostenere di:

l'esame di:

Diritto amministrati- Istituzioni di diritto privato

vo Istituzioni di diritto pubblico

Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato

Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto pubblico

Diritto della naviga- Istituzioni di diritto privato

zione

Diritto industriale Istituzioni di diritto privato

Diritto internaziona-

le Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto pubblico

Economia e politica Economia politica I

agraria Statistica I

Economia politica II Economia politica I

Matematica finanzia- Matematica finanziaria I

ria II

Politica economica e Economia politica I

finanziaria Statistica I

Ragioneria generale Ragioneria generale ed appli-

ed applicata II cata I

Scienza delle finanze Economia politica I

e diritto finanzia- Statistica I

rio

Statistica II Statistica I

Storia economica Economia politica I

Statistica I

Tecnica bancaria e Ragioneria generale ed appli-

professionale cata I e II

Tecnica industriale e Istituzioni di diritto privato

commerciale Merceologia

Art. 40. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Gli esami di profitto sono ordinati in modo da accertare la maturita' intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella, materia sulla quale verte l'esame, e non si limitano alle nozioni impartite dal professore nel corso in cui lo studente e stato iscritto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un temavertente su una delle materie fondamentali ad eccezione delle Istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico e da lui scelta con l'approvazione del professore della materia, e nella discussione di una tesi orale scelta dalla Commissione esaminatrice tra due argomenti indicati dallo studente al momento della consegna della dissertazione scritta e approvati dal professore della - materia. Tali argomenti non debbono appartenere ad uno stesso gruppo di materie (economiche, giuridiche, tecniche).

Qualora il candidato intenda scegliere per la dissertazione scritta, un tema vertente su una delle materie complementari, deve averne autorizzazione dal preside della Facolta', salvo che l'insegnamento sia tenuto da un professore di ruolo, e averne superato il relativo esame.

Dopo l'art. 40 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 41. - I laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono ammessi al terzo anno di corso con l'esonero dalla frequenza del primo anno di lingue straniere. La Facolta' delibera caso per caso circa la convalida e l'esenzione degli esami comuni.

Per le abbreviazioni di corso e il riconoscimento di esami in base ad altre lauree conseguite presso Universita' o Istituti superiori italiani e per i provenienti da altri corsi di laurea, decide la Facolta' caso per caso.

Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Art. 42. - Alla Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali sono annessi l'Istituto di statistica, l'Istituto di statistica economica e l'Istituto di diritto delle assicurazioni.

Facolta' di lettere e filosofia.

Art. 52. - La denominazione della sezione "Topografia dell'Italia antica" presso l'Istituto di topografia antica e' mutata in quella di "Topografia antica".

Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Filologia classica;

Filosofia del linguaggio;

Storia dell'arte contemporanea;

Storia della critica d'arte.

L'insegnamento complementare di "Filologia grecolatina" e' soppresso.

Facolta' di Magistero.

L'art. 59, relativo agli Istituti annessi alla Facolta', e' abrogato e sostituito dal seguente:

Sono annessi alla Facolta' di Magistero i seguenti Istituti:

Per il gruppo A (materie letterarie):

Istituto di letteratura italiana - che e' anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alla disciplina;

Istituto di lingua e letteratura latina - che e' anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alla disciplina;

Istituto di scienze storiche che e' anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche storiche;

Istituto di scienze geografiche e cartografiche - che e' anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche geografiche e cartografiche;

Per il gruppo A (lingue e letterature straniere):

Istituto di lingue e letterature straniere - che e' anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alle lingue e letterature straniere (francese, inglese, tedesca, spagnola e russa) Per i gruppi B (pedagogia) e C (vigilanza scolastica):

Istituto di filosofia e di storia della filosofia - che e' anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filosofici;

Istituto di pedagogia - che e' anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi pedagogici.

Gli Istituiti suddetti utilizzano per il conseguimento dei loro fini l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari, promovono ricerche e studi individuali e collettivi e ne curano eventualmente la pubblicazione.

I requisiti per l'ammissione degli studenti agli Istituti sono stabiliti dal Direttore.

Corso di laurea in materie letterarie.

Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Filosofia;

Igiene;

Psicologia;

Lingua e letteratura moderna straniera non scelta come fondamentale (biennale);

Letteratura latina medioevale;

Storia della scuola;

Lingua e letteratura greca;

Psicologia dell'eta' evolutiva;

Sociologia;

Filosofia morale;

Lingua e letteratura russa (biennale);

Filologia slava per chi sceglie come materia complementare la lingua e letteratura russa;

Filologia germanica per chi sceglie come materia complementare la lingua e letteratura tedesca.

L'insegnamento complementare di "Biologia delle razze umane" e' soppresso.

Corso di laurea in pedagogia.

Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Lingua e letteratura moderna straniera non scelta come fondamentale (biennale);

Storia della grammatica e della lingua italiana;

Letteratura latina medioevale;

Storia della scuola;

Lingua e letteratura greca;

Psicologia dell'eta' evolutiva;

Sociologia;

Filosofia morale;

Lingua e letteratura russa (biennale);

Filologia slava per chi sceglie come materia complementare la lingua e letteratura russa;

Filologia germanica per chi sceglie come materia complementare la lingua e letteratura tedesca.

L'insegnamento complementare di "Biologia delle razze umane" e' soppresso.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Storia della grammatica e della lingua italiana;

Psicologia;

Igiene;

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

Letteratura latina medioevale;

Storia della scuola;

Lingua e letteratura greca;

Psicologia dell'eta' evolutiva;

Filosofia morale;

Filologia slava per chi sceglie come materia complementare la lingua e letteratura russa;

Lingua e letteratura americana.

Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 67. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste nella presentazione di una dissertazione scritta e nella discussione orale di essa, la quale attesti anche una soddisfacente cultura generale.

L'esame scritto di pedagogia per gli iscritti al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari ha carattere di saggio finale ed il candidato non vi sara' ammesso se non avra' superato tutti gli esami del corso.

Art. 69. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per il conseguimento della laurea in materie letterarie:

1) i diplomati in pedagogia e filosofia secondo l'ordinamento stabilito con regio decreto 20 marzo 1923, n. 736, i laureati in pedagogia, i diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari a corso triennale, devono regolare le loro iscrizioni in modo che complessivamente fra il corso del primo titolo accademico e quello per il secondo essi seguano tre anni di italiano, latino, storia e geografia; inoltre i diplomati in filosofia e pedagogia sono tenuti a seguire un anno di tre corsi complementari a scelta tra quelli prescritti per la laurea in materie letterarie; i diplomati per la abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari devono sostenere inoltre una prova scritta di traduzione latina;

2) i laureati in lingue e letterature straniere devono iscriversi al corso biennale di geografia, a corsi annuali di italiano, latino, storia, e ai corsi di pedagogia e storia della filosofia se non li abbiano gia' frequentati per il conseguimento del primo titolo.

In ogni altro caso, per il conseguimento della laurea suddetta si segue un corso che sara' assegnato dalla Facolta' caso per caso.

Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione al corso di laurea in materie letterarie in base alle disposizioni di cui al presente articolo, devono superare gli esami negli insegnamenti che sono tenuti a frequentare.

Comunque prima dell'esame di laurea, occorre sempre sostenere e superare la prova scritta di cultura generale.

Art. 70. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per il conseguimento della laurea in pedagogia:

1) i diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari a corso triennale devono seguire un corso annuale di storia della filosofia, uno biennale di filosofia e tre corsi annuali a scelta tra le materie complementari prescritte per la laurea in pedagogia (escluso Istituzioni di diritto pubblico); possono seguire un anno soltanto di filosofia coloro che durante il corso di vigilanza si siano iscritti ed abbiano frequentato detta materia per un anno; tutti devono, inoltre, sostenere una prova scritta di traduzione latina;

2) i diplomati in materie letterarie, secondo l'ordinamento stabilito dal regio decreto 13 marzo 1923, numero 736, devono seguire i corsi annuali di filosofia, pedagogia e di tre materie complementari a scelta tra quelle prescritte per la laurea in pedagogia (escluso Istituzioni di diritto pubblico);

3) i laureati in materie letterarie sono tenuti a seguire un corso biennale di pedagogia e di filosofia e un corso annuale di storia della filosofia; qualora pero' essi, durante il corso per la laurea in materie letterarie, abbiano seguito l'insegnamento di pedagogia per due anni, possono nel nuovo corso per la laurea in pedagogia, limitare ad un solo anno l'iscrizione a tale materia; del pari non sono tenuti al corso annuale di storia della filosofia se, per la laurea in materie letterarie, abbiano per due anni seguito tale insegnamento.

In ogni altro caso va seguito un corso da giudicarsi caso per caso dalla Facolta'.

Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione al corso di laurea in pedagogia in base alle disposizioni di cui al presente articolo, devono superare gli esami negli insegnamenti che sono tenuti a frequentare.

Comunque prima dell'esame di laurea in pedagogia occorre sempre sostenere e superare la prova scritta di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Art. 71. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere:

1) i diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari a corso biennale e i diplomati in filosofia e pedagogia o in materie letterarie, secondo l'ordinamento anteriore a quello stabilito dal regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, devono seguire un corso che sara' assegnato dalla Facolta' caso per caso;

2) tutti gli altri laureati e diplomati delle Facolta' o Istituti superiori di magistero possono conseguire la laurea, approfondendo lo studio della lingua gia' studiata durante il corso per il conseguimento del primo titolo, frequentando per due anni i corsi relativi alla lingua medesima, per due anni quelli relativi a un'altra lingua straniera, per un anno i corsi delle due altre lingue straniere, previste come materie fondamentali del corso di lingue e letterature straniere, filologia romanza, filologia germanica e geografia, se non li abbiano gia' frequentati durante il corso per il conseguimento del primo titolo.

I diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari devono inoltre sostenere una prova scritta di traduzione latina.

Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione al corso di laurea in lingue e letterature straniere, in base alle disposizioni di cui al presente articolo, devono superare gli esami negli insegnamenti che sono tenuti a frequentare.

Tutti sono tenuti, prima dell'esame di laurea, a sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua in cui intendono approfondire gli studi per il conseguimento della laurea.

Facolta' di medicina e chirurgia.

Art. 73. - Sono creati i seguenti altri Istituti:

Istituto di anatomia chirurgica;

Istituto di urologia;

Istituto di medicina costituzionale ed endocrinologia;

Istituto di antropologia criminale.

Art. 77. - Dopo il comma secondo e' aggiunto il seguente:

Nel caso di passaggio di studenti da altro corso di laurea a quello di medicina e chirurgia, si applicano i criteri indicati nel comma precedente.

Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 80. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

La Facolta' comprende i seguenti Istituti:

1) Istituto di chimica - suddiviso nei laboratori di:

a)

chimica analitica;

b)

chimica fisica ed elettrochimica;

c)

chimica generale inorganica;

d)

chimica organica.

2) Istituto fisico - suddiviso dei laboratori di:

a)

fisica sperimentale;

b)

fisica teorica;

c)

spettroscopia;

d)

onde elettromagnetiche.

3) Istituto di fisica superiore;

4) Istituto di antropologia:

5) Istituto di mineralogia e petrografia - suddiviso nei laboratori di: mineralogia e petrografia;

6) Istituto di geologia e paleontologia - suddiviso nei laboratori di: geologia e paleontologia;

7) Istituto di anatomia comparata;

8) Istituto di zoologia;

9) Istituto di fisiologia generale;

10) Istituto di botanica con annesso orto;

11) Osservatorio astronomico;

12) Istituto di disegno;

13) Istituto di matematica con annesso laboratorio di analisi superiore col compito di sottoporre ad analisi matematica quantitativa i problemi della scienza e delle tecniche, indirizzando anche ricerche proprie al perfezionamento ed alla creazione di metodi di analisi matematica rispondenti allo adempimento del detto compito;

14) Istituto di geochimica;

15) Istituto di scienza dell'alimentazione.

Corso di laurea in chimica

Art. 81. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

Merceologia (chimica merceologica);

Misure elettriche.

Corso di laurea in fisica.

Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:

Astronomia stellare;

Istituzioni di fisica atomica;

Sismologia;

Calcolo numerico e grafico;

Teoria delle funzioni;

Elettronica.

Art. 84. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame

messi a sostenere di:

l'esame di:

Analisi superiore Analisi matematica (algebrica

Astronomia ed infinitesimale (biennale);

Esercizi di fisica sperimen-

tale I; Fisica sperimentale

(biennale); Geometria anali-

tica con elementi di proiet-

tiva; Meccanica razionale con

elementi di statica grafica

Chimica fisica Analisi matematica (algebrica

ed infinitesimale) (biennale)

Chimica generale ed inorgani-

con elementi di organica;

Esercizi di fisica sperimen-

tale I; Fisica sperimentale

(biennale); Geometria anali-

tica con elementi di proiet-

tiva; Meccanica razionale con

elementi di statica grafica

Chimica organica Analisi matematica (algebrica

Calcolo delle proba-- ed infinitesimale) (biennale)

bilita' Esercizi di fisica sperimenta-

Calcolo numerico e le I; Fisica sperimentale

grafico (biennale); Geometria anali-

Elettronica tica con elementi di proiet-

Elettrotecnica tiva; Meccanica razionale con

Esercizi di fisica elementi di statica grafica

sperimentale II

Esercizi di fisica

sperimentale III

Fisica matematica

Fisica superiore

Fisica tecnica

Fisica teorica

Fisica terrestre

Geodesia

Geometria differen

ziale

Meccanica statistica

Meccanica superiore

Mineralogia

Onde elettromagneti-

che

Radioattivita'

Spettroscopia

Teoria delle funzioni

Corso di laurea in scienze matematiche.

Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di:

Economia matematica;

Astronomia stellare.

Art. 86. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame

messi a sostenere di:

l'esame di:

Analisi superiore Analisi matematica (algebrica

Astronomia ed infinitesimale) (biennale)

Calcolo delle proba- Esercizi di fisica I; Fisica

bilita' sperimentale (biennale); Geo-

Calcoli numerici e metria analitica con elementi

grafici di proiettiva e geometria de-

Esercizi di fisica II scrittiva con disegno (bien-

Fisica matematica nale); Meccanica razionale

Fisica superiore con elementi di statica gra-

Fisica teorica fica e disegno

Geodesia

Geometria algebrica

Geometria differen- Analisi matematica (algebrica

ziale ed infinitesimale) (biennale)

Geometria superiore Esercizi di fisica I; Fisica

Matematica attuariale sperimentale (biennale); Geo-

e tecnica delle as- metria analitica con elementi

sicurazioni libere di proiettiva e geometria de-

sulla vita umana scrittiva con disegno (bien-

Matematiche comple- nale); Meccanica razionale

mentari con elemen-di statica grafica

Matematiche superiori e disegno

Meccanica superiore

Storia delle matema-

tiche

Teoria dei numeri

Teoria delle funzioni

Topologia

Corso di laurea in matematica e fisica.

Art. 87. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:

Geometria algebrica;

Teoria dei numeri;

Economia matematica;

Astronomia stellare;

Istituzioni di fisica atomica.

Art. 88. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame

messi a sostenere di:

l'esame di:

Analisi superiore Analisi matematica (algebrica

Astronomia ed infinitesimale) (biennale)

Calcolo delle proba- Esercizi di fisica I; Fisica

bilita' sperimentale (biennale); Geo-

Calcoli numerici e gra- metria analitica con elementi

fici di proiettiva e geometria de-

Elettrotecnica scrittiva con disegno (bien-

Esercizi di fisica II nale); Meccanica razionale

Fisica matematica con elementi di statica gra-

Fisica superiore fica e disegno

Fisica tecnica

Fisica teorica

Fisica terrestre

Geometria differen-

ziale

Geometria superiore

Geodesia

Istituzioni di fisica

atomica

Matematica attuaria-

le e tecnica delle

assicurazioni libe-

re sulla vita umana

Matematiche comple- Analisi matematica (algebrica

mentari ed infinitesimale) (biennale)

Matematiche superiori Esercizi di fisica I; Fisica

sperimentale (biennale); Geo-

Meccanica statistica metria analitica con elementi

Meccanica superiore di proiettiva e geometria de-

Mineralogia scrittiva con disegno (bien-

Onde elettromagneti- nale); Meccanica razionale

che con elementi di statica gra-

Spettroscopia fica e disegno

Storia delle matema-

tiche

Teoria dei numeri

Teoria delle funzioni

Topologia

Corso di laurea in scienze naturali.

Art. 89. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di "Disegno a mano libera".

Art. 90. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame

messi a sostenere di:

l'esame di:

Chimica biologica Chimica organica

Chimica fisica Istituzioni di matematiche;

Chimica generale ed inorgani-

ca

Entomologia agraria Zoologia

Fisiologia generale I Anatomia umana; Chimica genera-

le ed inorganica; Chimica or-

ganica; Fisica; Zoologia; Bo-

tanica

Fisiologia genera- Fisiologia generale I

le II

Fisiologia vegetale Botanica

Mineralogia Chimica generale ed inorganica;

Chimica organica; Fisica; I-

stituzioni di matematiche

Paleontologia Zoologia; Botanica

Patologia vegetale Botanica.

Corso di laurea in scienze biologiche.

Art. 91. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: "paleontologia umana" e "disegno a mano libera".

Art. 92. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame

messi a sostenere di:

l'esame di:

Anatomia comparata Istologia ed embriologia

Chimica biologica Chimica organica

Chimica fisica Istituzioni di matematiche;

Chimica generale ed inorgani-

ca

Entomologia agraria Zoologia

Fisiologia generale I Anatomia umana; Chimica genera-

le ed inorganica; Chimica or-

ganica; Fisica

Fisiologia genera- Fisiologia generale I

le II

Fisiologia vegetale Botanica

Paleontologia Zoologia e botanica

Patologia generale Anatomia umana; Fisiologia ge-

nerale I e II; Istologia ed

embriologia

Patologia vegetale Botanica

Corso di laurea in scienze geologie.

Art. 93. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Disegno a mano libera;

Sismologia.

Facolta' di farmacia.

Art. 100. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Alla Facolta' di farmacia e' annesso l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 101. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e aggiunto quello di "chimica tossicologica".

Art. 102. - Il comma secondo e' abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame

messi a sostenere di:

l'esame di:

Biochimica applicata Chimica biologica; Chimica ge-

nerale ed inorganica; Chimi-

ca organica

Chimica biologica Chimica generale ed inorganica;

Chimica organica

Chimica bromatologica Chimica organica

Chimica di guerra Chimica organica

Chimica farmaceutica Chimica organica

e tossicologica

Chimica organica con Chimica generale ed inorganica

esercitazioni

Esercizi di chimica Chimica generale ed inorganica

farmaceutica e tos-

sicologica I

Esercizi di chimica Chimica organica; Esercizi di

farmaceutica e tos- Chimica farmaceutica e tossi-

sicologica II cologica I

Esercizi di chimica Chimica farmaceutica e tossico-

farmaceutica e tos- logica I e II; Esercizi di

sicologica III Chimica farmaceutica e tossi-

cologica II

Farmacologia e farma- Anatomia umana; Chimica biolo-

cognosia gica; Chimica farmaceutica e

tossicologica I e II; Fisio-

logia generale

Fisiologia generale Anatomia umana

Idrologia Chimica generale ed inorganica

Tecnica e legislazione Chimica farmaceutica e tossico-

farmaceutica logica I e II

Igiene Fisiologia generale; Chimica

generale ed inorganica; Chi-

mica organica

Chimica fisica Chimica generale ed inorganica

Art. 104. - Il comma terzo e' abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima degli esami, la discussione di due argomenti scelti dalla Commissione fra, i tre presentati dal candidato medesimo almeno tre mesi prima dell'esame, e una prova di cultura generale.

Art. 105. - I commi primo e secondo sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

I laureati in chimica, in chimica industriale possono essere iscritti al terzo anno.

I laureati in scienze naturali e scienze biologiche possono essere parimenti iscritti al terzo anno, purche' durante i predetti corsi di laurea abbiano frequentato le esercitazioni di chimica farmaceutica (analisi qualitativa).

I laureati in medicina e chirurgia, in fisica, in matematica e fisica o in scienze matematiche possono essere iscritti al secondo anno.

Facolta' di ingegneria.

Art. 107. - La denominazione dell'Istituto di miniere e' mutata in quella di "Istituto di arte mineraria".

Sono creati i seguenti Istituti:

Istituto di costruzioni idrauliche, presso il quale si svolgono gl'insegnamenti di:

a)

costruzioni idrauliche;

b)

igiene applicata;

c)

impianti speciali idraulici.

Istituto di geofisica mineraria, presso il quale si svolge l'insegnamento di geofisica mineraria.

Art. 108. - L'insegnamento di "architettura tecnica" e' annuale anche per la sottosezione edile della sezione di ingegneria civile.

Art. 111. - Alla dizione e sono insegnamenti complementari" va aggiunto "per tutte le sezioni".

Agli insegnamenti complementari e' aggiunto quello di "Elettronica".

Art. 114. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti, vale la seguente tabella:

Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame

messi a sostenere di:

l'esame di:

Architettura e compo- Architettura tecnica; Scienza

sizione architetto- delle costruzioni

nica I

Architettura e compo- Architettura e composizione ar-

sizione architetto- chitettonica I; Architettura

nica II tecnica; Costruzioni di legno

ferro, cemento armato; Scien

za delle costruzioni

Arte mineraria Elettrotecnica; Fisica tecnica;

Idraulica; Macchine; Meccani-

ca applicata alle macchine;

Scienza delle costruzioni;

Tecnologie generali

Chimica applicata Fisica tecnica; Tecnologie ge-

nerali

Chimica industriale Chimica applicata; Chimica fi-

sica (per la sola sottose-

zione chimica); Fisica tec-

nica; Tecnologie generali

Comunicazioni elet- Elettrotecnica; Fisica tecnica

triche

Costruzione di mac- Fisica tecnica; Idraulica; Mac-

chine chine; Meccanica applicata

alle macchine; Scienza delle

costruzioni; Tecnologie gene-

rali

Costruzione di mac- Elettrotecnica; Fisica tecnica;

chine elettriche Idraulica; Macchine; Meccani-

ca applicata alle macchine;

Scienza delle costruzioni;

Tecnologie generali

Costruzioni di legno, Scienza delle costruzioni

ferro, cemento ar-

mato

Costruzione di ponti Costruzioni di legno, ferro e

cemento armato; Scienza delle

costruzioni

Costruzioni idrauli-

che Costruzioni di legno, ferro e

cemento armato; Idraulica;

Scienza delle costruzioni

Costruzioni marittime Costruzioni di legno, ferro e

cemento armato; Idraulica;

Scienza delle costruzioni

Costruzioni stradali Costruzioni di legno, ferro e

e ferroviarie cemento armato; Scienza del-

le costruzioni; Topografia

con elementi di geodesia

Disegno di macchine e Meccanica applicata alle mac-

progetti chine; Scienza delle costru-

zioni

Elettrochimica Chimica fisica

Elettrotecnica Fisica tecnica

Geofisica mineraria Fisica tecnica

Geologia Petrografia

Giacimenti minerari Petrografia

Impianti industriali Chimica applicata; Chimica fi-

chimici sica; Chimica industriale,

elettrotecnica; Fisica tecni-

ca; Idraulica; Macchine; mec-

Meccanica applicata alle mac-

chine; Scienza delle costru-

zioni; Tecnologie generali

Impianti industriali Elettrotecnica; Fisica tecnica;

elettrici Idraulica, Macchine; Meccani-

ca applicata alle macchine;

Scienza delle costruzioni;

Tecnologie generali

Impianti industriali Elettrotecnica; Fisica tecnica;

meccanici Idraulica; Macchine; Meccani-

ca applicata alle macchine;

Scienza delle costruzioni;

Tecnologie generali

Impianti speciali Fisica tecnica; Idraulica; Mac-

idraulici chine; Meccanica applicata

alle macchine; Scienza delle

costruzioni; Tecnologie gene-

rali

Macchine Fisica tecnica; Idraulica; Mec-

canica applicata alle macchi-

chine; Scienza delle costru-

zioni; Tecnologie generali

Metallurgia e metal- Chimica applicata; Chimica fi-

lografia sica (per le sottosezioni

chimica e meccanica); Fisica

tecnica; Tecnologie generali

Misure elettriche Elettrotecnica; Fisica tecnica

Paleontologia Petrografia

Radiotecnica Elettrotecnica; Fisica tecnica

Tecnica ed economia Elettrotecnica; Fisica tecnica;

dei trasporti Idraulica; Macchine; Mecca-

nica applicata alle macchine;

Scienza delle costruzioni;

Tecnologie generali

Tecnologie speciali Chimica applicata; Chimica fi-

chimiche sica; Fisica tecnica; Tecno-

logie generali

Tecnologie speciali Chimica fisica (per la sola

(meccaniche) sottosezione meccanica); Fi-

sica tecnica; Meccanica ap-

plicata alle macchine; Scien-

za delle costruzioni; Tecno-

logie generali

Trazione elettrica Elettrotecnica; Fisica tecnica;

Idraulica; Macchine; Meccani-

ca applicata alle macchine;

Scienza delle costruzioni;

Tecnica ed economia dei tra-

sporti; Tecnologie generali

Facolta' di architettura.

Art. 126. - All'elenco degli Istituti della Facolta' di architettura e' aggiunto quello di:

"Istituto di disegno e rilievo dei monumenti".

Art. 127. - Agli insegnamenti complementari del biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura e' aggiunto quello di "Plastica".

E' soppresso dall'elenco degli insegnamenti medesimi quello di "Plastica ornamentale".

Art. 128. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della propedeuticita' delle iscrizioni ai corsi e degli esami dei diversi insegnamenti, valgono le seguenti tabelle:

Non si puo' essere ot- se non si e' superato l'esame

tenere l'iscri- di:

zione ai corsi di:

Architettura degli Elementi di composizione

interni arredamento

e decorazione II

Composizione archi- Elementi di composizione

tettonica I

Scienza delle costru- Scienza delle costruzioni I

zioni II

Tecnologia dei mate- Scienza delle costruzioni I

riali e tecnica

delle costruzioni

Urbanistica II Elementi di composizione

Non si puo' essere am- se non si e' superato l'esame

messi a sostenere di:

l'esame di:

Analisi matematica e Analisi matematica e geometria

geometria analitica analitica I

II

Applicazioni di geo- Geometria descrittiva ed ele-

metria descrittiva menti di proiettiva

Architettura degli Architettura degli interni, ar-

interni, arredamen- redamento e decorazione I;

to e decorazione II Elementi di composizione

Composizione archi- Elementi di composizione; Ca-

tettonica I ratteri distributivi degli e-

difici

Composizione archi- Composizione architettonica I

tettonica II

Disegno dal vero II Disegno dal vero I

Elementi di architet- Elementi di architettura e ri-

tura e rilievo dei lievo dei monumenti I

monumenti II

Estimo ed esercizio Caratteri distributivi degli

professionale edifici

Impianti tecnici Meccanica razionale e statica

grafica; Fisica tecnica

Mineralogia e geolo- Chimica generale ed applicata

gia

Restauro dei monumen- Caratteri stilistici e co-

struttivi dei monumenti

Scienza delle costru- Meccanica razionale e statica

zioni I grafica

Scienza delle costru- Scienza delle costruzioni I

zioni II

Storia dell'arte e Storia dell'arte e storia e

storia e stili del- stili dell'architettura I

l'architettura II

Tecnologia dei mate- Scienza delle costruzioni I;

riali e tecnica Impianti tecnici

delle costruzioni

Urbanistica II Urbanistica I; Caratteri di-

stributivi degli edifici

Art. 129. - Il comma secondo e' abrogato e sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti di materie compositive comprendono lezioni teorico-pratiche ed esercitazioni di prove estemporanee e si concludono coll'elaborazione di progetti aventi per oggetto temi peculiari di ciascuna materia.

L'art. 131 e' abrogato.

Art. 133. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste:

a)

nella esecuzione di una prova estemporanea attinente alla scienza delle costruzioni, con durata di otto ore;

b)

nella esecuzione di due prove estemporanee di otto ore ciascuna su temi di composizione architettonica ed urbanistica scelti dal candidato su due temi che gli vengono proposte. Nei successivi cinque giorni il candidato sviluppa uno dei temi prescelti;

c)

in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento dei vari progetti eseguiti nel corso degli studi e segnatamente nel secondo anno di composizione architettonica.

Scuola di ingegneria aeronautica.

L'art. 135 e' abrogato e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 135. - La scuola di ingegneria aeronautica ha per fine di promuovere il progresso della scienza e dell'arte aeronautica e di addestrare in questo ramo di studio coloro che siano gia' forniti di una laurea in ingegneria.

Art. 136. - Gli studi della scuola di ingegneria aeronautica hanno la durata di un anno e si distinguono secondo la specializzazione "velivoli" o "motori". La specializzazione "velivoli" ha due indirizzi: "aerodinamica" e "struttura", la specializzazione "motori" ha pure due indirizzi: "missili" e "propulsori",

Art. 137. - Al termine degli studi la scuola di ingegneria aeronautica conferisce la laurea in ingegneria aeronautica, con distinzione della specializzazione seguita: "velivoli" o "motori", prescelta dall'allievo.

Art. 139 (gia' 137). - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Le materie d'insegnamento della scuola di ingegneria aeronautica sono le seguenti:

1) meccanica del volo (con esercitazioni di laboratorio);

2) aerodinamica (con esercitazioni di laboratorio);

3) costruzioni aeronautiche (con esercitazioni di laboratorio);

4) motori d'aviazione (con esercitazioni di laboratorio e sala montaggio);

5) aerologia;

6) dinamica dei motori;

7) diritto aeronautico;

8) elementi costruttivi dei velivoli;

9) elementi costruttivi dei motori;

10) tecnologia dei materiali dei velivoli (con esercitazioni di laboratorio);

11) tecnologia dei materiali dei motori e chimica della combustione (con esercitazioni di laboratorio);

12) complementi di termodinamica tecnica;

13) accessori e istallazione dei motori;

14) collaudo e strumenti di bordo;

15) prove e collaudo dei motori;

16) economia dei trasporti aerei;

17) balistica ed armi aeronautiche;

18) radiotecnica aeronautica.

Tali insegnamenti sono divisi come appresso tra il ramo velivoli e il ramo motori:

Ramo velivoli Ramo motori

1.

Meccanica del volo 1. Meccanica del volo (con

(con esercitazioni esercitazioni e labora-

e laboratorio) torio)

2.

Aerodinamica (con 2. Aerodinamica (con eser-

(con esercitazioni citazioni e laborato-

e laboratorio) rio)

3.

Costruzioni aero- 3. Costruzioni aeronauti-

nautiche (con e- che (con esercitazioni

sercitazioni e la- e laboratorio)

boratorio)

4.

Motori d'aviazio- 4. Motori d'aviazione (con

ne (con esercita- esercitazioni, labora-

zioni, laboratorio torio e sala montaggio)

e sala montaggio)

5.

Aerologia 5. Dinamica dei motori

6.

Diritto aeronauti- 6. Diritto aeronautico

co

7.

Elementi costrut- 7. Elementi costruttivi

tivi dei velivoli dei motori

8.

Tecnologia dei ma- 8. Tecnologia dei materia-

teriali dei veli- li dei motori e chimica

voli (con eserci- della combustione (con

tazioni e labora- esercitazioni e labora-

torio) torio)

9.

Economia dei tra- 9. Complementi di termodi-

sporti aerei namica tecnica

10.

Accessori e in- 10. Accessori e installa-

stallazioni dei zioni dei motori

motori

11.

Balistica ed armi 11. Balistica ed armi aero-

aeronautiche nautiche I

12.

Collaudo e stru- 12. Prova e collaudo dei

menti di bordo motori

13.

Radiotecnica aero- 13. Radiotecnica aeronauti-

nautica ca

Dopo l'art. 144 (gia' 142), e' aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 145. - Sono annessi alla scuola d'ingegneria aeronautica i seguenti Istituti:

1) Istituto di aerodinamica, comprendente le cattedre di aerodinamica, meccanica del volo, aerologia;

2) Istituto di costruzioni aeronautiche, comprendente le cattedre di costruzioni aeronautiche, elementi costruttivi dei velivoli, collaudo e strumenti di bordo;

3) Istituto motori d'aviazione, comprendente le cattedre di motori di aviazione, elementi costruttivi del motori, accessori e istallazione dei motori, complementi di termodinamica tecnica, dinamica dei motori, prove e collaudo dei motori;

4) Istituto di diritto aeronautico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 ottobre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 109. - CARLOMAGNO

Art. 1

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