LEGGE 31 ottobre 1955, n. 966
Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art 1. È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità allo stato di previsione annesso alla presente legge.
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