DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 6 giugno 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di semeiotica medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
GRONCHI ROSSI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 107. - CARLOMAGNO
Convenzione istituzione posto professore ruolo cattedra semeiottica- art. 1
REPERTORIO N. 4 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di una cattedra di semeiotica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno 6 del mese di giugno in Palermo, nel Gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione del Governo della Regione siciliana, innanzi a me dott. Franco Malleo del fu Leopoldo, ufficiale rogante per gli atti in forma pubblico amministrativa per conto dell'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana, giusta decreto assessoriale del 28 maggio 1953, n. 240, sono comparsi i signori on. avv. Pietro Castiglia di Giuseppe nato a Palermo, che interviene in questo atto nella qualita' di Assessore della pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato per la carica presso l'Assessorato, in Palermo via Sgarlata n. 11; prof. Cesare Sanfilippo fu Ernesto, nato a Palermo, domiciliato per ragioni del proprio ufficio presso l'Universita' di Catania, che interviene in questo atto nella qualita' di Rettore Magnificio della Universita' di Catania, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 4 maggio 1955 che si allega in copia alla presente (allegato n. 1). Premesso che con legge 4 aprile 1955, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 17 del 6 aprile 1955, la Regione ha autorizzato la stipula della presente convenzione per l'istituzione di una cattedra di ruolo di semeiotica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania, nonche' la spesa annua per il mantenimento di tale posto; i suddetti signori della cui identita' personale io sono certo e che, col mio consenso, rinunziano all'assistenza di testimoni, in esecuzione della volonta' personale, di quanto disposto dalla legge regionale 26 novembre 1954, n. 26, e delle autorizzazioni ricevute degli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Catania sara' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1033, n. 1592, un posto di professore di ruolo per la cattedra di semeiotica medica.
Convenzione istituzione posto professore ruolo cattedra semeiottica - art. 2
Art. 2. Il Governo della Regione siciliana assume la obbligazione di corrispondere annualmente, entro il mese di novembre, all'Universita' degli studi di Catania per il funzionamento della cattedra di cui all'art. 1 della presente convenzione la somma di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila).
Convenzione istituzione posto professore ruolo cattedra semeiottica - art. 3
Art. 3. L'Universita' di Catania, si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di semeiotica medica, compreso l'ammontare delle ritenute che gravano sullo stipendio del professore; b) ad accantonare annualmente la differenza tra la somma di L. 2.200.000 e quella versata allo Stato per l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti al professore, ai sensi della precedente lettera a); c) le somme cosi' accantonate costituiranno un fondo destinato a provvedere agli eventuali miglioramenti del trattamento economico ai professori universitari.
Convenzione istituzione posto professore ruolo cattedra semeiottica - art. 4
Art. 4. La presente convenzione avra' vigore per anni venti con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Catania del professore di ruolo di semeiotica medica e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza. La presente convenzione, perche' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Catania, viene redatta in carta libera ed esente da ogni tassa: essa e' scritta da persona di mia fiducia e consta di n. 1 foglio e di n. 3 pagine e di n. 2 righe scritte; ne viene data lettura ad alta e chiara voce e viene come appresso sottoscritta. Avv. Pietro Castiglia nella qualita'. F.to: P. Castiglia Prof. Cesare Sanfilippo nella qualita'. F.to C. Sanfilippo Dott. Franco Malleo nella qualita'. F.to F. Malleo Copia conforme all'originale in mio possesso, registrato in Palermo l'11 giugno 1955 al n. 12690, vol. 841. Palermo, 22 giugno 1955 Bollo: Per copia conforme il capo divisione: F.to Malleo 12690 Palermo 11 giugno 1955, Ufficio atti pubblici, vol. 841. Bollo esente. - Il procuratore reggente: F.to: illeggibile.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.