DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 982
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visto il decreto luogo-tenenziale 12 luglio 1945, numero 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'odinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato; Visti i regi decreti 6 settembre 1902, n. 412 e 4 agosto 1904, n. 467, coi quali venivano, tra l'altro, dichiarate malariche le zone appartenenti ai comuni di Anguillara Veneta, Arzer Grande, Pontelongo; Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Padova, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanita', di revoca totale delle dichiarazioni di zona malarica per i comuni di Anguillara Veneta, Arzer Granede, Pontelongo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 6 settembre 1902, n. 412 e 4 agosto 1904, n. 467, relative ai comuni di Anguillara Veneta, Arzer Grande, Pontelongo, sono revocate.
GRONCHI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 102. - CARLOMAGNO
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