DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 997
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visti i pareri della Commissione per le funicolari aeree terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 27 giugno 1955, tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Societa' Industrie Turistiche Alberghiere Siciliane (S.I.T.A.S.) s.p.a., con sede in Palermo, per la concessione, a questa ultima, della costruzione e dell'esercizio, con sovvenzione statale, della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Trapani ad Erice.
GRONCHI ANGELINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
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