DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 1003
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 28 agosto 1955, tra il delegato del Ministro dei trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Societa' a r. l. Tanarello, con sede in Alassio, per la concessione a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone, dalla localita' Monesi alla localita' Cima Valletta della Punta in comune di Triora (Imperia).
GRONCHI ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 142. - CARLOMAGNO
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