DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1006

Type DPR
Publication 1955-10-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, recante norme di attuazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641 citata;

Ritenuta la necessita' di estendere il trattamento relativo alla vendita del sale a prezzo speciale, anche all'industria della raffinazione degli oli, per la quale l'impiego del sale riveste particolare importanza, e di stabilire il relativo prezzo speciale di vendita;

Ritenuta altresi' la necessita' di stabilire il prezzo speciale di vendita del sale comune per l'industria della raffinazione degli oli e per quella della fabbricazione del sapone, per i prelevamenti diretti presso le saline del Monopolio, di variare il prezzo industriale del sale per quantitativi oltre 50.000 tonnellate annue di prelevamento, nonche' di completare con altre voci la tabella dei tenori salini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Al primo comma dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, e' aggiunto il numero seguente: "10) della raffinazione degli oli".

Art. 2

Il primo comma dell'art. 2, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, e' sostituito dal seguente: "7) sale sofisticato per la fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri, delle stoviglie e per la raffinazione degli oli, L. 2000 al q.le". Allo stesso menzionato art. 2 e' aggiunto il seguente comma: "Il prezzo speciale di vendita del sale comune per l'industria della raffinazione degli oli e per la fabbricazione dei saponi e' stabilito in L. 900 (novecento) al quintale, quando il prodotto e' prelevato presso le saline del Monopolio, per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto".

Art. 3

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1953, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, e' fissato come segue L. 300 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi fino a 5000 tonnellate; L. 250 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 5000 e fino a 15.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione; L. 220 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 15.000 e fino a 40.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione; L. 213 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 40.000 e fino a 50.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione; L. 203 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 50.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione".

Art. 4

La tabella delle quantita' di sale (tenori salini) di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, e' sostituita dalla seguente: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 143. - CARLOMAGNO

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