DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 1021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Grosseto e di Castiglione della Pescaia (Grosseto), rispettivamente in data 12 febbraio 1953, n. 25 e 14 dicembre 1952, n. 218, con le quali e' stata chiesta una rettifica di confine tra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Grosseto in data 11 luglio 1953, n. 23-B, con la quale e' stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine di cui trattasi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Il confine tra i comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, e' rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
Art. 2
Il Prefetto di Grosseto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita' tra i comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia.
GRONCHI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
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