DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 1038
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale e' stato riconosciuto l'Ente autonomo "Fiera di Messina", con sede in Messina, ed approvato il relativo statuto;
Vista la deliberazione n. 310, in data 27 maggio 1955, del commissario straordinario dell'Ente autonomo "Fiera di Messina";
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Messina - Campionaria internazionale", con sede in Messina, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507. L'allegato statuto, composto di 21 articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.
GRONCHI CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 168. - CARLOMAGNO
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 1
Statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Messina - Campionaria internazionale" Denominazione, scopo e sede dell'Ente Art. 1. E' costituito, con sede in Messina, l'Ente autonomo denominato "Fiera di Messina - Campionaria internazionale".
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 2
Art. 2. L'Ente si propone di organizzare, ogni anno, una fiera, a carattere internazionale, interessante tutti i settori della produzione e cioe': agricola, industriale, commerciale e turistica, con particolare riferimento alle attivita' dell'isola e del Mezzogiorno, allo scopo di: a) valorizzare e propagandare specialmente la produzione delle Province della Sicilia e del Mezzogiorno; b) diffondere tra le categorie produttrici la conoscenza dei progressi conseguiti nel campo della scienza e della tecnica, per i fini superiori dell'economia nazionale; c) diffondere nel pubblico la conoscenza dei prodotti nazionali ed esteri; d) mettere in valore ogni possibilita' di sfruttamento del suolo e sottosuolo della Sicilia e del Mezzogiorno. L'Ente si propone di organizzare, altresi', in epoche diverse da quelle della fiera campionaria, mostre speciali dirette a favorire l'agricoltura, l'industria, il commercio e il turismo della Sicilia e del Mezzogiorno.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 3
Istituti enti e persone che partecipano alla costituzione dell'Ente. Art. 3. Partecipano alla costituzione dell'Ente fiera: a) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Messina; b) la provincia di Messina; c) il comune di Messina; d) l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina; e) il Banco di Sicilia.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 4
Art. 4. Sara' considerato socio benemerito qualsiasi ente o istituto privato che contribuisca al patrimonio fondazionale con somma non inferiore a lire cinquecentomila.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 5
Art. 5. Il patrimonio dell'Ente fiera e' costituito: a) dai beni immobili esistenti nella zona adibita alla fiera; b) dalle somme conferite dai vari enti che partecipano alla costituzione dell'Ente; c) da lasciti, sovvenzioni, donazioni, contributi di enti e privati; d) dalle eccedenze attive di esercizio, secondo dispone il comma a) dell'art. 19.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 6
Gestione. Art. 6. Alle spese di gestione l'Ente provvede: a) con le quote di noleggio dei posteggi e con il ricavo di ogni altra iniziativa e concessione relativa alla fiera; b) con gli eventuali contributi annuali che gli enti fondatori, soci benemeriti nonche' altri enti intenderanno all'uopo conferire; c) con gli interessi attivi del patrimonio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 7
Organi dell'Amministrazione Art. 7. Gli organi amministrativi dell'Ente sono: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) la Giunta esecutiva; d) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 8
Art. 8. Il presidente, nominato su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Governo della Regione siciliana, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente: presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede a tutto quanto e necessario per assicurare la continuita' amministrativa dell'Ente. In caso di assenza o impedimento egli e' sostituito dal vice-presidente eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Governo della Regione siciliana, ed e' composto, oltre che dal presidente: da un rappresentante del Ministero dell'industria e dei commercio; da tre rappresentanti del Governo regionale siciliano (per l'industria ed il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura, per il turismo); da un rappresentante del comune di Messina; da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Messina; da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Messina; da un rappresentante del Banco di Sicilia; da un rappresentante dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina; da un rappresentante dei soci benemeriti di cui al precedente art. 4. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 10
Art. 10. Le cariche di presidente e di componenti il Consiglio di amministrazione sono gratuite. Spetta al Consiglio di amministrazione: a) fissare le direttive dell'Ente; b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; c) deliberare sull'organico, sull'assunzione e sul trattamento giuridico ed economico del personale; d) deliberare sugli atti che importano trasformazioni patrimoniali non previste nel bilancio; e) approvare regolamenti interni in gestione; f) eleggere la Giunta esecutiva.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 11
Art. 11. Le deliberazioni concernenti l'organico, le norme di assunzione ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio. Copia delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulle materie suddette devono essere inviate per conoscenza all'Assessorato regionale siciliano dell'industria e del commercio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 12
Art. 12. Il Consiglio di amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, due volte l'anno; in via straordinaria puo' essere convocato per iniziativa del presidente o a richiesta della Giunta esecutiva o di almeno cinque dei suoi componenti. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta con l'intervento di almeno meta' piu' uno dei suoi componenti, in prima convocazione, e di un terzo, in seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere indetta a distanza non minore di ventiquattro ore dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo la prima. Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 13
Art. 13. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente dell'Ente, che la presiede, dal vice-presidente e da tre membri del Consiglio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 14
Art. 14. La Giunta esecutiva dura in carica tre anni. La Giunta esecutiva si adunera', su invito del presidente, tutte le volte che sia necessario oppure a richiesta di due dei suoi componenti; In caso di assenza o di impedimento del presidente presiedera' la Giunta esecutiva il vice-presidente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 15
Art. 15. Spetta alla Giunta esecutiva: a) di provvedere all'amministrazione dell'Ente e alla esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione; b) di adottare i provvedimenti di urgenza, salvo la ratifica da parte del Consiglio di amministrazione; c) di rendere il conto della gestione; d) di dare le direttive per la organizzazione della fiera; e) di deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 16
Art. 16. Il segretario generale e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio a seguito di regolare concorso, le cui modalita' saranno stabilite dal Consiglio stesso. Egli e' il capo degli uffici e del personale, assume le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura la osservanza delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, anche per quanto riguarda la preparazione e la organizzazione della fiera, in base alle direttive della Giunta esecutiva.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 17
Art. 17. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Governo della Regione siciliana e dal comune di Messina, ed e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Governo della Regione siciliana. I membri del Collegio dei revisori durano in carica per un triennio e possono essere confermati. Il rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio riveste le funzioni di presidente del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice per i sindaci delle societa' per azioni, in quanto non siano modificate dallo statuto, ed assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione determina le indennita' da corrispondere ai membri del Collegio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 18
Art. 18. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e cessa il 31 dicembre di ciascun anno. Entro i due mesi dalla chiusura dell'esercizio la Giunta esecutiva provvedera' a presentare al Consiglio di amministrazione per l'approvazione il rendiconto dell'esercizio scaduto. Il bilancio preventivo per il nuovo esercizio dovra' essere presentato entro il 31 ottobre di ogni anno. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, devono essere presentati per l'approvazione al Ministero dell'industria e del commercio, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 marzo e rimessi per conoscenza all'Assessorato regionale siciliano dell'industria e del commercio. Sono, altresi', soggette all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio e inviate per conoscenza all'Assessorato regionale siciliano dell'industria e del commercio, le deliberazioni che impegnino l'Ente per piu' di un esercizio finanziario e che hanno per oggetto gli storni di stanziamenti da capitolo a capitolo.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 19
Art. 19. Le eventuali eccedenze attive di ciascuno esercizio dell'Ente saranno devolute: a) per il 55% ad aumento del patrimonio; b) per il 45% alla costituzione della riserva.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 20
Scioglimento del Consiglio di amministrazione Art. 20. Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto per determinazione del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa col Governo della Regione siciliana, ed, altresi', per dimissioni di almeno due terzi dei suoi componenti. In entrambi i casi l'amministrazione dell'Ente sara' affidata, fino alla ricostituzione del Consiglio, ad un commissario, la cui nomina deve essere fatta con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Governo della Regione siciliana.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale - art. 21
Dello scioglimento dell'Ente Art. 21. L'Ente potra' essere sciolto o messo in liquidazione, su proposta del Consiglio di amministrazione accettata da almeno due terzi degli effettivi componenti del Consiglio stesso. In tal caso la Giunta esecutiva potra' essere designata, con la stessa deliberazione di scioglimento, a funzionare da Comitato liquidatore del patrimonio, con la partecipazione dei revisori dei conti e di due rappresentanti: uno del Ministero dell'industria e del commercio e l'altro del Governo della Regione siciliana. Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente potranno avvenire anche per determinazione del Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa col Governo della Regione siciliana; in tal caso sara' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa col Governo della Regione siciliana, un commissario liquidatore. Avvenuto lo scioglimento dell'Ente, gli immobili costruiti sulle aree cedute dal comune di Messina, saranno trasferiti al Comune medesimo. Il restante patrimonio sara' ripartito fra la Camera di commercio di Messina, la provincia di Messina, il comune di Messina, l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina e il Banco di Sicilia. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio CORTESE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.