DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 1040
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo e' autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione; Ritenuta la necessita' di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica Amministrazione il territorio indicato nella parte dispositiva del presente decreto; Visto il voto 30 settembre 1943, n. 1757, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio della provincia di Roma delimitato fra l'Aniene, da Ponte Mammolo a Ponte Lucano, la strada che da Ponte Lucano va a Zagarolo fino al bivio per Gallicano, la retta che da detto bivio va al sottopassaggio della ferrovia Roma-Cassino attraversante la via Casilina, la via Casilina stessa fino al bivio Mandrione, la strada dell'Agro Romano dal bivio Mandrione a Portonaccio, e la via Tiburtina da Portonaccio fino a Ponte Mammolo.
GRONCHI SEGNI - ROMITA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 159. - CARLOMAGNO
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