DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 1041
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo e' autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, la estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione; Ritenuta la necessita' di dichiarare soggetto a tutela della pubblica Amministrazione il territorio del comune di Aprilia; Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il voto 11 marzo 1955, n. 444, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio del comune di Aprilia (provincia di Latina) sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.
GRONCHI SEGNI - ROMITA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 160. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)