LEGGE 18 ottobre 1955, n. 1059
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica è fissato, per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 in lire 12.500.000 e dall'esercizio 1955-56 in lire 18.000.000.
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