LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1061
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La ripartizione in gruppi e categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica aventi diritto alle indennità di cui alle tabelle I e II annesse alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO
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