DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1955, n. 1082

Type DPR
Publication 1955-05-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, e modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1509; Visti il decreto 30 luglio 1952, con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominava il commissario per la gestione straordinaria dell'Ente con il compito fra l'altro, di presentare per l'approvazione le necessarie modifiche allo statuto dell'Ente e i successivi decreti di proroga; Vista la delibera del commissario del 15 novembre 1954, n. 57, con la quale e' proposto per l'approvazione il testo del nuovo statuto dell'Ente; Riconosciuta la necessita' di approvare il nuovo statuto proposto dal commissario dell'Ente; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 170. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 1

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare Art. 1. L'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, riconosciuto quale ente di diritto pubblico con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1509, ha sede in Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 2

Art. 2. L'Ente ha lo scopo di attuare, nei limiti delle sue entrate, l'assistenza ai marittimi di 1ª e 2ª categoria, di cui all'[art. 115 del Codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art115), ed alle loro famiglie, secondo le forme e nei limiti stabiliti dall'[art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1509](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-10-09;1509~art2), e precisamente: a) di provvedere a forme integrative di assistenza a favore dei marittimi disoccupati e delle loro famiglie, in aggiunta a quelle previste dalla legge; b) di provvedere all'assistenza dei marittimi in attesa di imbarco; c) di concedere cure climatiche ai figli del marittimi; d) di corrispondere premi per atti di valore compiuti da marittimi in occasione di sinistri marittimi e, ove il bilancio lo consenta, concedere sussidi alle vittime e alle famiglie delle vittime di sinistri marittimi; e) di concorrere ai mantenimento e all'istruzione marinara o domestica di orfani di marittimi morti per sinistri di mare, quando non vi sia stato luogo a indennita' per infortuni; f) di gestire il premio Robin e le istituzioni Berardi, Santoro e Hiffer; g) di provvedere, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito quello della marina mercantile, ad eventuali altre iniziative e forme di assistenza, che siano possibili in rapporto ai mezzi finanziari di cui l'Ente dispone e che siano deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 3

Art. 3. Sono organi dell'Ente: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Collegio sindacale.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 4

Art. 4. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile. Il presidente sovraintende al funzionamento dell'Ente, esercitando le funzioni a lui demandate dallo statuto, dal Consiglio di amministrazione e dalle leggi. In particolare: a) ha la rappresentanza legale dell'Ente; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione stabilendo altresi' le materie da portare al suo esame; c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari; d) impartisce, entro i limiti di tali deliberazioni, le direttive per il funzionamento dell'Ente; e) firma gli atti ed i documenti che importino impegni giuridici e, congiuntamente col direttore, quelli che importino impegni finanziari; f) in caso di urgenza che renda impossibile la tempestiva convocazione del Consiglio d'amministrazione, puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, tranne che per gli argomenti di cui alle lettere a), b), e), d), e), f), g), l), m) dell'art. 8. Detti provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima convocazione.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 5

Art. 5. ((Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la marina mercantile ed e' costituito: a) dal presidente; b) di tre rappresentanti dei marittimi, scelti su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale; c) di tre rappresentanti degli armatori, parimenti scelti su designazione delle rispettive organizzazioni di categoria a carattere nazionale; d) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) di un rappresentante del Ministero della marina mercantile; f) di un rappresentante del Ministero del tesoro. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Coloro che, senza giustificato motivo, si astengono di intervenire a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I membri nominati in sostituzione di altri dichiarati decaduti o per qualunque motivo cessati dalla carica prima del triennio, rimangono in carica fino alla scadenza di esso e possono essere riconfermati.))

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 6

Art. 6. Il Consiglio d'amministrazione nomina nel suo seno due vicepresidenti, uno scelto fra i consiglieri rappresentanti dei marittimi ed uno fra i consiglieri rappresentanti degli armatori, il piu' anziano dei quali, in caso di temporanea assenza o impedimento del presidente ed a sua richiesta, oltre alla rappresentanza dell'Ente, esercitera' le funzioni che dal presidente stesso gli saranno temporaneamente delegate.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 7

Art. 7. Il Consiglio decide a maggioranza di voti con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. Per la validita' delle determinazioni del Consiglio e' necessaria la presenza di almeno un rappresentante dei marittimi e di Lino degli armatori. Alle sedute interviene altresi', con voto consultivo, il direttore dell'Ente. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere inviato almeno otto giorni prima, salvo convocazione di urgenza, e con l'indicazione dell'ordine del giorno. I verbali delle sedute sono letti ed approvati nella seduta immediatamente successiva e firmati dal presidente e dal segretario. Copia del verbale approvato deve essere immediatamente inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Funge da segretario un impiegato dell'Ente nominato dal presidente.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 8

Art. 8. Spetta al Consiglio di amministrazione la gestione dell'Ente. In particolare esso: a) stabilisce le direttive d'ordine generale per l'attuazione delle finalita' dell'Ente ed in particolare stabilisce le forme di assistenza da attuare; b) delibera i regolamenti per le attivita' dell'Ente; c) delibera l'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente; d) delibera il regolamento organico del personale, stabilendone il trattamento giuridico ed economico; e) delibera, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo, delegando, ove lo ritenga, al presidente i poteri per introdurvi le modificazioni richieste in sede tutoria; f) delibera entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio con suntivo e la rispettiva relazione; g) delibera le proposte di modifica dello statuto; h) delibera le azioni giudiziarie da intraprendere, le transazioni, le operazioni ipotecarie, l'accettazione di lasciti, donazioni e legati, l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e la loro trasformazione; i) delibera sui ricorsi in tema di erogazioni di prestazioni assistenziali; l) nomina il direttore e delibera sugli altri provvedimenti concernenti il suo rapporto d'impiego; m) provvede all'assunzione del personale dell'Ente e al suo licenziamento; n) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal presidente; o) adempie a tutte le altre attribuzioni demandate all'Ente da leggi, da regolamenti e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le proposte modificative dello statuto devono essere approvate con la maggioranza di due terzi piu' uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni di cui alle lettere b), d), e), f), g) ed l), debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito quello per la marina mercantile.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 9

Art. 9. ((Il Collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile ed e' costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente, di un funzionario per la marina mercantile, di un funzionario del Ministero del tesoro, di un rappresentante dei marittimi e di un rappresentante degli armatori, scelti, l'uno e l'altro, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.))

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 10

Art. 10. Il Collegio sindacale esercita i poteri previsti dagli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403) ed i suoi membri sono soggetti alle responsabilita' di cui all'[art. 2407 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2407). In particolare il Collegio sindacale: a) controlla la gestione e le scritture contabili; b) effettua ispezioni e riscontri di cassa; c) rivede i bilanci riferendone al Consiglio di amministrazione. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Essi hanno diritto ad intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 11

Art. 11. Il direttore e' il capo dei servizi dell'Ente, ne regola il funzionamento secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e le direttive del presidente, sovraintende al personale, ne cura la disciplina, adempie a tutte le altre attribuzioni affidategli dallo statuto; dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal presidente. Riferisce al presidente ed al Consiglio di amministrazione sul funzionamento dell'Ente e sulle risultanze della gestione finanziaria.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 12

Art. 12. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: 1) dai beni mobili ed immobili e dal valori di sua proprieta'; 2) dalle somme destinate a formare speciali riserve od accantonamenti.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 13

Art. 13. Le entrate dell'Ente sono costituite: a) dai contributi dei marittimi e degli armatori che siano previsti da contratti collettivi stipulati fra le rispettive organizzazioni di categoria; b) da altri eventuali contributi; c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; d) dalle somme incassate per atti di liberalita'; e) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, e previe le autorizzazioni di legge, pervengano all'Ente.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 14

Art. 14. I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati; b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidita'; c) in acquisti di immobili destinati ad uso di "Case del Marinaio", di colonie per orfani e figli di marittimi, di ambulatori, di uffici ed in genere dei servizi dell'Ente; d) in quelli altri modi che saranno autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito quello della marina mercantile. Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, oppure per spese di carattere straordinario, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare - art. 15

Art. 15. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.