DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. 1085
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469; 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566, 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 3861: 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546; 11 marzo 1953, n. 756; 6 ottobre 1953, n. 1089; 23 marzo 1954, n. 743; 10 aprile 1954, n. 737; 26 ottobre 1954, n. 1294; 11 aprile 1955, n 625; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato, come appresso, nella parte relativa all'ordinamento della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: Art. 58. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dai seguenti: "Gli insegnamenti sono impartiti in corsi di lezioni cattedratiche o in corsi di laboratorio; i corsi di lezioni cattedratiche sono integrati, per le discipline per cui e' necessario, da esercitazioni orali, grafiche, o sperimentali. L'orario delle lezioni e delle esercitazioni e' stabilito dalla Facolta'". Art. 60. - Gli Istituti di "mineralogia e petrografia" e di "astronomia e geodesia" assumono, rispettivamente, le nuove denominazioni di "Istituto e Museo di mineralogia e petrografia" e di "Istituto di astronomia". Il secondo comma e' abrogato e sostituito dai seguenti: "Gli Istituti di cui ai nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 costituiscono nel toro complesso l'Istituto di matematica "Leonida Tonelli" dell'Universita' di Pisa. L'Istituto ha patrimonio indivisibile ed e' amministrato collegialmente". Corso di laurea in chimica. Art. 62. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione (indirizzo organico-biologico) e' soppresso quello di "chimica applicata (ai materiali da costruzione)". Art. 63. - Il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento di "analisi matematica" sara' impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnera' alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti". I commi quinto e sesto sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facolta' l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti. La scelta fatta in tale modo e' impegnativa e non puo' comunque subire variazioni durante il corso degli studi". Corso di laurea in chimica industriale Art. 64. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del corso di laurea in chimica industriale e' soppresso quello di "chimica organica industriale". Corso di laurea in fisica Art. 65. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in fisica sono aggiunti quelli di "calcolo delle probabilita'" e "fisica atomica". Art. 67. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Nell'ordine degli esami per il corso di laurea in fisica dovranno essere rispettate le seguenti precedenze: l'esame di analisi matematica algebrica deve precedere l'esame di analisi matematica infinitesimale; gli esami di analisi matematica algebrica e analisi matematica infinitesimale debbono precedere l'esame di analisi superiore; gli esami di analisi matematica algebrica e di geometria analitica debbono precedere l'esame di meccanica razionale; gli esami di analisi matematica algebrica, analisi matematica infinitesimale, geometria analitica, meccanica razionale, fisica, sperimentale debbono precedere gli esami di fisica matematica, fisica teorica, fisica superiore, spettroscopia, fisica tecnica, elettrotecnica, astronomia, geodesia, fisica terrestre, meccanica superiore, meccanica statistica, onde elettromagnetiche, calcolo delle probabilita'; gli esami di fisica sperimentale e chimica generale debbono precedere l'esame di chimica fisica; l'esame di chimica generale deve precedere l'esame di chimica organica e mineralogia. Corso di laurea in scienze matematiche Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di "meccanica statistica," "calcolo delle probabilita'" e "topologia". Art. 70. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Nell'ordine degli esami per il corso di laurea in scienze matematiche dovranno essere rispettate, oltre alle precedenze indicate nell'art. 67, per il corso di laurea in fisica, le seguenti precedenze: gli esami di analisi matematica algebrica, analisi matematica infinitesimale, geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno debbono precedere gli esami di geometria superiore, matematiche superiori, matematiche complementari, teoria delle funzioni, geometria algebrica, topologia; gli esami di analisi matematica algebrica, analisi matematica infinitesimale, geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, meccanica razionale, debbono precedere gli esami di calcoli numerici e grafici, geometria differenziale, storia delle matematiche". Corso di laurea in matematica e fisica Art. 71. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di "calcolo delle probabilita'". Art. 73. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Nell'ordine degli esami per il corso di laurea in matematica e fisica dovranno essere rispettate le precedenze indicate negli articoli 67 e 70, valevoli per il corso di laurea in scienze matematiche". Corso di laurea in scienze naturali Art. 74. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di "biologia generale" e "geochimica". Il comma quinto e' abrogato e sostituito dai seguenti: "Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e comportano ciascuno due esami distinti. Il superamento dell'esame di botanica generale e di zoologia generale non e' condizione necessaria per la iscrizione ai corsi di botanica sistematica e di zoologia sistematica". Art. 75. - Il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di botanica generale e di zoologia generale debbono precedere rispettivamente gli esami di botanica sistematica e di zoologia sistematica e questi ultimi debbono precedere l'esame di paleontologia". Sono aggiunti i seguenti commi: "L'esame di chimica generale deve precedere l'esame di mineralogia. L'esame di mineralogia deve precedere l'esame di geologia". Art. 76. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "A coloro che ottengono l'iscrizione in base ad una laurea giu' conseguita o che provengono da corsi di studio di altre lauree, e sempreche' siano in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica, sono convalidati le iscrizioni delle materie in comune e gli esami relativi eventualmente gia' sostenuti; gli altri corsi o esami sono convalidati nel modo seguente: corsi vari di matematica per istituzioni di matematiche". Corso di laurea in scienze biologiche Art. 77. - Il comma quinto e' abrogato e sostituito dai seguenti: "Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e comportano ciascuno due esami distinti. Il superamento dell'esame di botanica generale e di zoologia generale non e' condizione necessaria per la iscrizione ai corsi di botanica sistematica e di zoologia sistematica". Art. 78. - Il comma terzo e' abrogato e sostituito dai seguenti: "Gli esami di botanica generale e di zoologia generale debbono precedere rispettivamente gli esami di botanica sistematica e di zoologia sistematica e questi ultimi debbono precedere l'esame di paleontologia. L'esame di zoologia deve precedere gli esami di anatomia comparata, di parassitologia e di entomologia agraria". E' aggiunto il seguente comma: "L'esame di istologia ed embriologia deve precedere l'esame di anatomia comparata". Corso di laurea in scienze geologiche Art. 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: "giacimenti minerari", "oceanografia", "micropaleontologia", "paleoclimatologia" e "geologia dell'Appennino". Art. 80. - L'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di mineralogia precede gli esami di "petrografia" e di "geologia". Art. 81. - Il punto 4° del primo comma, "geologia e mineralogia applicata, o mineralogia o geologia per geologia applicata", e' soppresso. Art. 84. - La seconda parte del punto b), relativo alle abbreviazioni di corso per l'iscrizione al corso di laurea in fisica, e' abrogata e sostituita dalla seguente: "Dal biennio propedeutico d'ingegneria, gli studenti possono essere ammessi al secondo o al terzo anno a seconda degli studi fatti e degli esami superati, ma comunque a condizione di superare appositi colloqui integrativi sui corsi di analisi matematica e di fisica sperimentale". La seconda parte del punto d), relativo alle abbreviazioni di corso per l'iscrizione al corso di laurea in matematica e fisica, e' abrogata e sostituita dalla seguente: "Dal biennio propedeutico all'ingegneria gli studenti possono essere ammessi al secondo o al terzo anno del corso per la laurea in matematica e fisica a seconda degli studi fatti e degli esami superati, ma comunque a condizione di superare appositi colloqui integrativi sui corsi di analisi matematica e di fisica sperimentale". Art. 87. - E' aggiunto il seguente comma: "Su parere della Facolta' lo studente puo' essere chiamato a sostenere un colloquio di laurea che comprovi la sua cultura sugli argomenti fondamentali del corso di laurea seguito".
GRONCHI ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 184. - CARLOMAGNO
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