DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1955, n. 1097
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, con il quale l'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fu aggiunto agli abitati indicati nella tabella E annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane); Ritenuto che per una parte dell'abitato noi si sono verificate ulteriori gravi manifestazioni franose, per cui e' sufficiente procedere al suo consolidamento in sostituzione dello spostamento; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 869, emesso dell'adunanza dell'11 luglio 1950; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: L'abitato di San Fratello, in provincia di Messina - limitatamente alla zona segnata in verde nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente e' cancellato dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed e' aggiunto agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge predetta (consolidamento di abitati minacciati da frane).
GRONCHI ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1935
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 189. - CARLOMAGNO
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