DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1955, n. 1099
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nelle tabelle numero le 2, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernenti, rispettivamente, le tariffe postali per l'interno della Repubblica ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, gia' modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582; 2 agosto 1952, n. 1316; 30 giugno 1954, n. 819; le voci: nn. 7, 9, 10, 14, 21, 22, 24, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 52, 56 e 57 della tabella n. 1; n. 8 della rubrica "Limiti massimi di peso", nn. 4 e 6 della rubrica "Dimensioni massime", numeri da 1 a 10 della rubrica "Limiti di valore e di assegno", della tabella n. 2; sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui agli allegati A e B al presente decreto, firmati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 2
Nella tabella, n. 1 di cui al precedente articolo, sono inserite le seguenti nuove voci: 8-bis - Cartoline di partecipazione a concorsi a premi, richieste di campioni, di opuscoli, di programmi ecc. anche se in forma di buono; cartoline-avvisi di incasso, pagamento e simili ed in genere cartoncini recanti comunicazioni, purche' il testo sia completamente stampato e non rechi, oltre le indicazioni consentite dal regolamento, aggiunte o segni non a stampa atti a costituire corrispondenza tassabile a tariffa superiore. . . . . . . . . . L. 10 36-bis - Prezzo dell'etichetta per tutti i pacchi postali . L. 10
Art. 3
Il presente decreto avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI SEGNI - BRASCHI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 187. - CARLOMAGNO
Allegato A
ALLEGATO A (Voci sostituite nella tabella n. 1) 7 - Fatture commerciali: aventi i requisiti stabiliti dal regolamento........ L. 15 9 - Estratti di conio delle amministrazioni dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico, sin- dacale o culturale.................................. " 5 10 - Cedole di commissioni librarie...................... " 5 14 - Dichiarazioni di spedizione rilasciate alle Case editrici e librarie circa il numero dei pieghi pre- sentati per l'inoltro in via ordinaria, e a tariffa ridotta: diritto fisso per ogni piego........................ " 5 21 - Associazioni a giornali (servizio limitato ai rap- porti internazionali): 1) tassa di spedizione: 50% della tassa normale delle stampe dirette al- l'estero. 2) diritto fisso di commissione per ogni richiesta di abbonamento................................... " 100 3) diritto di rispedizione.......................... " 100 22 - Legalizzazione di atti: per ogni operazione, oltre le tasse normali......... " 200 24 - Posta pneumatica: lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa.......................................... " 5 lettere e biglietti oltre i 15 grammi fino a 30 grammi: sopratassa.................................. " 10 34 - Diritto di assicurazione (oltre le tassa di franca- tura, di raccomandazione e di ricevuta): Sulle corrispondenze: a) assicurazione ordinaria: per le prime 100.000 lire........................ " 100 per ogni 50.000 lire o frazione in piu'........... " 50 b) assicurazione convenzionale: tasse identiche a quelle stabilite per l'assicu- razione ordinaria: c) assicurazione contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati): per le prime 100.000 lire........................ " 100 per ogni successive 50.000 lire o frazione in piu' " 50 Sui pacchi: per le prime 100.000 lire........................ " 250 per ogni successive 50.000 lire o frazione in piu' " 125 35 - Diritto di assegno (oltre le tasse normali.......... " 100 37 - Pacchi ordinari: a) normali: fino a 1 kg........................ " 150 da oltre 1 kg. fino a 2 kg........................ " 170 da oltre 2 kg. fino a 3 kg........................ " 190 da oltre 3 kg. fino a 4 kg........................ " 210 da oltre 4 kg. fino a 5 kg........................ " 230 da oltre 5 kg. fino a 6 kg........................ " 250 da oltre 6 kg. fino a 7 kg........................ " 270 da oltre 7 kg. fino a 8 kg........................ " 290 da oltre 8 kg. fino a 9 kg........................ " 310 da oltre 9 kg. fino a 10 kg........................ " 330 da oltre 10 kg. fino a 11 kg........................ " 350 da oltre 11 kg. fino a 12 kg........................ " 370 da oltre 12 kg. fino a 13 kg........................ " 390 da oltre 13 kg. fino a 14 kg........................ " 410 da oltre 14 kg. fino a 15 kg........................ " 430 da oltre 15 kg. fino a 16 kg........................ " 450 da oltre 16 kg. fino a 17 kg........................ " 470 da oltre 17 kg. fino a 18 kg........................ " 490 da oltre 18 kg. fino a 19 kg........................ " 510 da oltre 19 kg. fino a 20 kg........................ " 530 b) voluminosi: tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 50%; c) ingombranti: tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 75% con arrotondamento per eccesso a lira intera. 38 - Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso di L. 100): a) normali: tariffe di cui al n. 37, lettera a), maggiorate del 100%; b) voluminosi: tariffe di cui alla lettera a) della presenta voce, maggiorate del 50%; c) ingombranti: tariffe di cui alla lettera a) della presente voce, maggiorate del 75%, con arrotondamento per eccesso a lira intera. 39 - Pacchi contenenti abiti borghesi della reclute e dei richiamati alle armi: a) normali: tariffe di cui al n. 37, lettera a), ridotte del 50%; b) voluminosi: tariffe di cui alla lettera a) della presente voce, maggiorate del 50%, con arrotondamento per eccesso a lira intera; c) ingombranti: tariffe di cui alla lettera a) della presente vo- ce, maggiorate del 75%, con arrotondamento per eccesso a lira intera. 40 - Recipienti vuoti di ritorno: a) normali: tariffe di cui al n. 37, lettera a), ridotte del 50%; b) voluminosi: tariffe di cui alla lettera a) della presente vo- ce maggiorate del 50%, con arrotondamento per ec- cesso a lira intera; c) ingombranti: tariffe di cui alla lettera a) della presente vo- ce, maggiorate del 75% con arrotondamento per ec- cesso a lira intera. 43 - Vaglia ordinari: tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo di L. 5 e il diritto di ricevuta): fino a L. 1.000........... L. 20 da oltre L. 1.000 fino a " 5.000........... " 35 da oltre " 5.000 fino a " 10.000........... " 50 da oltre " 10.000 fino a " 20.000........... " 60 da oltre " 20.000 fino a " 30.000........... " 70 da oltre " 30.000 fino a " 40.000........... " 80 da oltre " 40.000 fino a " 50.000........... " 90 da oltre " 50.000 fino a " 75.000........... " 115 da oltre " 75.000 fino a " 100.000........... " 140 48 - Riscossioni di crediti: diritto fisso di riscossione per ogni piego d'importo: fino a L. 100.000................................... " 100 per ogni successive 50.000 lire o frazione in piu'... " 50 per titoli con domanda di protesta oltre i diritti di cui sopra. per ogni titolo d'importo: fino a L. 100.000................................... " 100 per ogni successive 50.000 lire o frazione in piu'... " 50 49 - Conti correnti postali: a) versamenti (tassa unica)......................... " 10 b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno): per ogni 100.000 lire o frazione, con un massimo di L. 30, se localizzati......................... L. 10 se all'ordine (tassa unica)...................... " 30 c) estratti di conti richiesti dal correntista: per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del richiedente)..................................... " 20 d) copia del conto richiesta dal correntista: per ogni facciata del mod. ch. 4-bis (da addebi- tarsi sul conto del richiedente)................. " 100 e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validita': diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'as- segno da rinnovare).............................. " 100 Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi. Sono parimenti esenti da diritto fisso le rin- novazioni degli assegni localizzati, giunti regolar- mente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato al conti traenti, purche' esso non sia inferiore a L. 1000. Se l'assegno e' d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che saranno dall'ufficio postale accettante applicati sulla domanda mod. ch. 64 ed annullati. f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'in- dirizzo del correntista: diritto fisso (da addebitarsi sul conto del ri- chiedente)....................................... " 100 g) procedura per smarrimento o sottrazione di asse- gni in bianco non ancora addebitati o vistati: diritto fisso (da addebitarsi sul conto del cor- rentista)........................................ " 200 h) attestazioni per versamenti effettuati con spe- ciali bollettini ch. 8-ter (tasse sulle conces- sioni governative e tasse scolastiche) e mod. ch. 8-quater (da rilasciarsi all'atto della accetta- zione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino): per ogni attestazione oltre le tasse di cui alla lettera a)....................................... " 5 i) attestazioni di addebitamento di assegni all'or- dine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'as- segno a 4 tagliandi): per ogni attestazione............................ " 10 l) duplicati di certificati di allibramento richie- sti dal correntista dopo un mese dalla data della operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono: per ogni duplicato............................... " 50 m) revoca di postagiro internazionale: diritto fisso.................................... " 100 52 - Duplicazione dei buoni postali fruttiferi: per ogni buono dell'importo di L. 100 o 500 " 20 " " " " " " 1.000 " 50 " " " " " " 5.000 " 100 " " " " " " 10.000 o 20.000 " 150 " " " " " " 50.000 o 100.000 " 200 " " " " " " 500.000 o 1.000.000 " 500 56 - Tassa di reclamo.................................... " 50 Per la richiesta in visione di titoli pagati e' dovuta inoltre la tassa di.......................... " 50 Tale tassa verra' rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode. 57 - Tassa per contrordini e disposizioni dati dal mit- tenti o dai destinatari: per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazioni di indirizzo, ecc., oltre la spesa d'invio per posta ed eventualmente anche quella di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di.... " 50 Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni BRASCHI
Allegato B
ALLEGATO B (Voci sostituite nella tabella n. 2) LIMITI MASSIMI DI PESO 8 - Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni libraria ammesse a tariffa ridotta e car- toncini a stampa di cui alla voce 8-bis della tabella n. 1................................................. gr. 15 DIMENSIONI MASSIME 4 - Cartoline illustrate e biglietti da visita con non piu' di cinque parole di convenevoli, fatture commer- ciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta e cartoncini a stampa di cui alla vo- ce 8-bis della tabella n. 1.......................... cm. 15x10,5 Le corrispondenze suddette possono avere anche di- mensioni maggiori purche' siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il pe- so massimo per esse stabilito. 6 - Pacchi: a) pacchi normali: lunghezza m. 1; somma di questa e del piu' grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m. 2; b) pacchi voluminosi: lunghezza m. 1,25; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m. 2,50; c) pacchi ingombranti: lunghezza m. 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m. 3. LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO 1 - Assicurazione ordinaria e convenzionale: a) nei rapporti fra uffici principali e uffici loca- li: per le corrispondenze............................. " 500.000 per i pacchi... L. 200.000 b) nel rapporti degli stabilimenti predetti con le agenzie, e fra queste ultime: per le corrispondenze e per i pacchi.............. " 200.000 c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le ricevitorie (ex collet- torie) e fra queste ultime: per le corrispondenze e per i pacchi.................................... " 10.000 2 - Assegno di cui possono essere gravati le corrispon- denze e i pacchi: a) campioni.......................................... " 1.000 b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti conto delle ammini- strazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, stampe punteg- giate ad uso del ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazio- ne o eventualmente per quelli chiusi, in assicura- zione) e pacchi: nei rapporti tra uffici principali, uffici locali ed agenzie........................................ " 200.000 nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie (ex collettorie) e fra queste......... " 10.000 3 - Vaglia postali: a) Vaglia a tassa: Limite minimo (salvo le eccezioni autorizzate dal- l'Amministrazione)................................ " 100 Limite massimo di ciascun vaglia.................. " 100.000 b) Vaglia di servizio: Nessun limite per I vaglia emessi nell'interes- se dell'Amministrazione. Per quelli emessi nell'interesse di altri Enti od Amministrazioni, il limite massimo e': per gli uffici principali......................... L.1.000.000 per gli uffici locali............................. " 500.000 per le agenzie.................................... " 200.000 4 - Riscossioni di crediti: negli uffici principali a negli uffici locali........ " 500.000 nelle agenzie........................................ " 200.000 5 - Conti correnti postali: a) Limiti massimi: Il limite massimo del versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno e' stabilito: per gli uffici principali e le sezioni cassa degli uffici dei conti correnti......................... L.5.000.000 per gli uffici locali............................. " 1.000.000 per le agenzie.................................... " 200.000 I limiti anzidetti valgono per i versamenti fat- ti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto, e per i pagamenti di- sposti dallo stesso correntista a favore del mede- simo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio. Nessun limite massimo e' stabilito per le operazioni di postagiro, nonche' per quelle esegui- te presso le casse provinciali delle poste. Limite massimo degli assegni all'ordine........... L.1.000.000 b) Limiti minimi: per i versamenti, gli assegni localizzati ed i po- stagiro (salvo le eccezioni autorizzate dall'Ammi- nistrazione)...................................... " 100 per gli assegni all'ordine, tranne se tratti da Enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale......... L. 1.000 Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Ammi- nistrazione postale-telegrafica possono essere di importo inferiore a quelli anzidetti. c) Versamenti eccedenti i limiti massimi: I versamenti, a favore delle Amministrazioni statali o di altri Enti determinati, effettuati in dipendenza di norme legislative, possono essere eseguiti, in base ad autorizzate dell'Amministra- zione centrale, in eccedenza ai limiti massimi so- pra stabiliti. 6 - Risparmi: a) Limiti massimi (salvo speciale autorizzazione del l'Amministrazione centrale): per gli uffici principali......................... " 5.000.000 per gli uffici locali............................. " 3.000.000 per le agenzie.................................... " 1.000.000 Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari. b) Limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dal- l'Amministrazione)................................ " 100 Questa limitazione non si applica: 1) ai depositi eseguiti con versamento di cedole dei titoli del Debito pubblico ai portatore o di rate di interessi su titoli del Debito pubblico nominativi; 2) ai depositi eseguiti su libretti Intestati ad Enti ecclesiastici per sopravanzo di rinvestimento di rendita; 3) ai depositi eseguiti su libretti Intestati al personale avventizio degli uffici catastali per ritenute di garanzia; 4) ai depositi ordinati per speciali circostanze dall'Amministrazione centrale; 5) ai rimborsi concernenti il prelevamento del credito residuale del libretto e la riscossione degli interessi inscrittivi; 6) ai rimborsi ordinati dall'Amministrazione cen- trale. Le operazioni devono essere effettuate per lire intere e non possono comprendere quindi frazioni di lire, tranne nei casi stabiliti dall'Ammini- strazione. 7 - Buoni postali fruttiferi: L'importo complessivo dei buoni che ciascun uf- ficio puo' emettere o rimborsare giornalmente a fa- vore della stessa persona o del medesimo Ente non puo' eccedere, salvo speciale autorizzazione della Amministrazione centrale: per gli uffici principali......................... L.5.000.000 per gli uffici locali............................. " 3.000.000 per le agenzie.................................... " 1.000.000 8 - Operazioni effettuate nei recapiti (ex agenzie posta- li): I recapiti autorizzati a disimpegnare determina- ti servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti d'importo stabiliti per gli uffici locali o agenzie secondo l'equiparazione che a ta- li fini e' dichiarata dall'Amministrazione. 9 - Operazioni effettuate pel tramite dei portalettere rurali: Il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere rurali possono servire da interme- diari fra il pubblico e gli uffici e' stabilito in L. 10.000. 10- Operazioni eseguite in titoli anziche' in contanti: Le operazioni che non implichino un effettivo movimento di danaro, e siano cioe' effettuate me- diante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziche' in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dal limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quan- do trattisi di emissione di vaglia, il limite mas- simo di cui al precedente n. 3-a) per ciascun va- glia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o di deposito eseguite mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, dei Banchi di Napoli o di Sicilia, o degli altri Istituti di credito di diritto pubblico indicati dall'Ammini- strazione centrale, a condizione che siffatti ti- toli siano intestati al "Cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore". Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni BRASCHI
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