DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. 1104
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, numero 1075; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877; e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817; 28 aprile 1951, n. 955; 19 giugno 1951, n. 709; 26 aprile 1954, n. 739 e 1 marzo 1955, n. 223;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 18 dicembre 1951, n. 1551;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli dal n. 68 al n. 102, relativi alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Art. 68.
Sono istituite presso la Facolta' di medicina e chirurgia scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di specialita' nelle discipline professionali medico-chirurgiche ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 69
Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacita' tecnica in un determinato ramo della medicina e chirurgia.
Art. 70.
Alle scuole di specializzazione della Facolta' di medicina e chirurgia possono iscriversi i laureati nella disciplina stabilita dall'ordinamento della relativa scuola entro i numeri di posti stabiliti per ciascuna scuola.
Art. 71.
Il numero dei posti disponibili del primo corso di ciascuna scuola e' stabilito ogni anno, entro il mese di maggio, dalla Facolta' di medicina e chirurgia su proposta del Consiglio dei direttori della scuola.
Art. 72.
Gli aspiranti alla iscrizione al primo corso di ciascuna scuola di specializzazione dovranno presentare alla segreteria, entro il 30 novembre, domanda di ammissione in bollo competente, diretta al rettore e corredata dei documenti prescritti e di quei titoli che ciascun candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza delle lingue estere, ecc.).
Art. 73.
I documenti prescritti per l'immatricolazione sono:
certificato di nascita in carta legale, debitamente legalizzato per i nati fuori della giurisdizione di Modena;
diploma originale di maturita' classica o scientifica;
diploma originale di laurea;
certificato di laurea con tutti i voti riportati in ogni singolo esame di profitto;
tre fotografie, di cui una autenticata, debitamente legalizzata per i residenti fuori della giurisdizione di Modena.
Coloro che non presenteranno tutti i documenti di cui sopra, saranno esclusi dagli esami di ammissione.
Art. 74.
Gli aspiranti all'ammissione al primo corso dovranno sostenere presso la scuola prescelta un concorso per titoli e per esami, secondo le particolari esigenze didattiche di ciascuna scuola. I posti disponibili per ciascuna scuola saranno conferiti in base alla graduatoria del concorso.
Art. 75.
I candidati prescelti dovranno regolarizzare immediatamente la propria posizione presentando alla segreteria i seguenti documenti:
quietanza del pagamento delle tasse, soprattasse e contributi;
libretto e tessera, che si ritirano presso gli uffici della Universita'.
Art. 76.
La misura delle tasse e soprattasse, che viene resa nota ogni anno con apposito manifesto, viene stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio di facolta'.
L'ammontare dei contributi viene stabilito, pure ogni anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite la Facolta' e scuole.
Le tasse, soprattasse e contributi possono essere pagati in quattro rate: la prima all'atto della iscrizione; la seconda entro il 31 gennaio; la terza entro il 31 marzo; la quarta entro il 31 maggio.
L'allievo che ha ottenuto la iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, soprattasse e contributi pagati.
Art. 77.
Agli anni successivi al primo saranno ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il primo corso e che abbiano ottenuto giudizio favorevole negli esami annuali di profitto prescritti, relativi alle materie fondamentali. Per le materie complementari non e' prescritto esame a parte, ma il candidato sara' interrogato sulle stesse in occasione degli esami delle materie fondamentali.
Per le materie ad insegnamento pluriennale l'esame unico e' prescritto alla fine dell'ultimo anno.
Le iscrizioni a tutti gli anni di corso successivi al primo si aprono il 1 agosto e si chiudono improrogabilmente il 5 novembre.
Art. 78.
Per l'iscrizione agli anni di corso successivi ali primo, la domanda, redatta su carta da bollo competente, deve essere corredata:
del libretto personale di iscrizione;
della quietanza del pagamento delle tasse, soprattasse e contributi.
Art. 79.
Coloro che non hanno ottenuto tutte le firme di frequenza annuali, dovranno ripetere l'anno di corso con il conseguente pagamento di tutte le tasse, soprattasse e contributi.
Art. 80.
Coloro che hanno ottenuto tutte le firme di frequenza annuali, ma che, ove prescritto, non hanno superato l'esame o gli esami di profitto, non potranno essere iscritti all'anno di corso successivo, ma dovranno essere iscritti fuori corso.
Art. 81.
Non sono consentite abbreviazioni di corso. E' fatta eccezione per gli assistenti universitari di ruolo nelle rispettive specialita', ai quali e' consentita l'iscrizione direttamente al secondo anno senza esame di ammissione.
Art. 82.
Le domande di passaggio da una scuola all'altra dell'Universita' di Modena devono essere presentate alla segreteria dal 1 agosto al 31 dicembre.
Il Consiglio di facolta', sentito il parere del Consiglio dei professori della scuola interessata e tenuto conto della disponibilita' dei posti, decide in merito al passaggio.
Art. 83.
Coloro che chiedono il trasferimento da altra Universita' sono ammessi alla scuola prescelta sempre che i posti siano disponibili, il Consiglio dei professori della scuola abbia espresso parere favorevole ed il Consiglio di facolta' abbia approvato.
Se non concorrono queste condizioni i documenti verranno restituiti d'ufficio alla Universita' di provenienza.
Art. 84.
Coloro che chiedono il trasferimento ad altra Universita' non possono ottenere il congedo dall'Universita' di Modena senza il preventivo assenso del direttore della scuola.
Art. 85.
L'insegnamento si svolge normalmente secondo il programma stabilito dal Consiglio dei professori della scuola e durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per l'anno solare senza interruzione, per la pratica clinica che si svolge attraverso l'internato, salvo un periodo di vacanze non superiori ad un mese.
Art. 86.
La frequenza ai corsi e l'internato sono obbligatori e gli allievi non possono avere impegni tali da limitare l'obbligo di tale frequenza.
Possono essere esonerati dal solo internato unicamente gli assistenti effettivi nelle rispettive specialita' che prestino regolare servizio nelle cliniche o negli Istituti universitari o in Istituti ospitalieri delle rispettive specialita' riconosciuti idonei, volta a volta, a giudizio insindacabile del Consiglio dei professori della scuola.
Art. 87.
Le domande di esame di profitto dovranno essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e dovranno essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza.
Art. 88.
Per essere ammesso all'esame di diploma, lo specializzando deve aver seguito i corsi e superato gli esami annuali di profitto.
L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal professore della materia, corredata da rilievi clinici o sperimentali personali.
Per essere ammesso all'esame di diploma, il candidato deve presentare alla segreteria, nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo competente diretta al rettore e contenente, oltre ai dati anagrafici, il titolo della tesi e la firma del professore relatore.
La dissertazione, in quattro copie, deve essere depositata nella segreteria almeno dieci giorni prima dell'esame.
Art. 89.
I candidati riprovati all'esame di diploma possono ripresentarsi alla prova soltanto dopo un anno.
Art. 90.
La Commissione per l'esame di ammissione al primo corso e' composta dal direttore della scuola, presidente, e da due professori ufficiali designati dal preside della Facolta'.
Art. 91.
Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri e sono nominate dal direttore della scuola. Due dei commissari devono essere professori ufficiali.
Art. 92.
La Commissione per l'esame di diploma e' costituita da sette membri, nominati dai preside della Facolta', udito il direttore della scuola. Almeno cinque membri della predetta Commissione devono essere insegnanti della scuola ed almeno quattro membri devono essere professori di ruolo.
Art. 93.
Gli esami di ammissione al primo corso avranno luogo nel mese di dicembre.
Gli esami di profitto avranno luogo in due sessioni: una estiva (nei mesi di luglio e agosto) ed una autunnale (nei mesi di ottobre e novembre). L'esame di diploma avra' luogo in una sola sessione nei mesi di novembre e dicembre.
Art. 94.
Per la valutazione dei titoli e per ciascuna prova di esame ogni commissario dispone di dieci punti. La votazione e' rappresentata dalla somma dei voti ottenuti nella singola prova. Il candidato che non abbia ottenuto la media di 6/10 si intende riprovato.
Art. 95.
Il direttore di ciascuna scuola di specializzazione e' di diritto il professore di ruolo che copre la cattedra da cui si intitola la scuola.
Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore e' nominato dalla Facolta' di medicina e chirurgia che lo sceglie tra 8 propri componenti.
Art. 96.
Gli insegnanti della scuola sono nominati dalla Facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola, il quale li sceglie tra i professori di ruolo e incaricati, tra i liberi docenti, tra gli aiuti od assistenti effettivi od anche tra persone di riconosciuta competenza nella specialita'.
Art. 97.
Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed e presieduto dal direttore.
Art. 98.
Il Consiglio dei direttori delle scuole e' composto dai direttori delle scuole ed e' presieduto dal rettore.
Art. 99.
La sorveglianza sugli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attivita' spetta al direttore della scuola.
Agli iscritti alle scuole si applicano le stesse norme disciplinari in vigore per gli studenti universitari.
Art. 100.
Le tasse, le soprattasse ed i contributi saranno cosi' devoluti:
le tasse per servizi resi dall'Universita' a favore del bilancio universitario;
le soprattasse per esami a favore dei membri delle Commissioni esaminatrici, ai sensi del comma secondo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512;
i contributi, ad eccezione di quelli aventi speciale destinazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono devoluti a favore del direttore e degli insegnanti della scuola e degli istituti nei quali si svolgono i corsi di insegnamento.
La ripartizione delle tasse e contributi di cui alle suindicate lettere a) e c), sara' effettuata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio dei direttori delle scuole, sentito il parere della Facolta' di medicina e chirurgia.
Art.
Per tutto quanto non e' contemplato nel presente statuto saranno applicate le norme legislative e regolamentari universitarie in vigore.
TITOLO III Ordinamento delle scuole di specializzazione CAPO I Norme generali
Art. 1
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