DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1955, n. 1105
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 3 novembre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
GRONCHI ROSSI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 193. - CARLOMAGNO
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica otorinolaringoiatrica - art. 1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino. Rep. n. 210. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantacinque (1955), addi' tre del mese di novembre, alle ore 12, nella sala delle riunioni della Universita' degli studi di Torino, via Verdi n. 8; Innanzi a me dott. prof. Filippo Edoardo Strumia di Martino, segretario capo di 1ª classe e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 10 gennaio 1946; Alla presenza dei signori: 1) Sardi gen. Adolfo fu Luigi, nato a Canelli e residente a Torino; 2) Lovera di Maria dott. Luigi fu Angelo, nato e residente a Torino; testimoni cogniti ed idonei; Sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori: 1) Rivella comm. Francesco fu Bartolomeo, nato e residente a Torino, amministratore delegato della Societa' per l'incremento turistico alberghiero valdostano (S.I.T.A.V.), con sede in Saint Vincent, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio d'amministrazione di detta Societa' con deliberazione in data 21 settembre 1955, resa esecutiva nelle forme di legge, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto lettera A); 2) Allara prof. Mario fu Giacomo, nato e residente a Torino, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione in data 27 settembre 1955 del Consiglio di amministrazione di detta Universita', che, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto lettera B); comparenti della cui identita' personale io sottoscritto ufficiale rogante sono certo; Premesso: a) che lo statuto della Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e successive modificazioni, prevede, per il corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento fondamentale di clinica otorinolaringoiatrica, e che, per ragioni di evidente opportunita', si rende necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Societa' per l'incremento turistico alberghiero valdostano (S.I.T.A.V.) si fa promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente; c) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente in data del 7 giugno 1955, del 7 luglio 1955 e del 25 luglio 1955, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato allo insegnamento della clinica otorinolaringoiatrica; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. - Presso la Universita' degli studi di Torino, e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica otorinolaringoiatrica - art. 2
Art. 2. - La Societa' incremento turistico alberghiero valdostano (S.I.T.A.V.) si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali e anticipate, all'Universita' degli studi di Torino, per il mantenimento del posto di ruolo di clinica otorinolaringolatrica di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di lire duemilioniduecentomila (L. 2.200.000), pari allo importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica otorinolaringoiatrica - art. 3
Art. 3. - Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennita' varie) del professore titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Societa' incremento turistico alberghiero valdostano (S.I.T.A.V.) si obbliga a versare il suo contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data del provvedimento per opera del quale il costo del mantenimento del posto avra' superato la spesa di lire duemilioniduecentomila (L. 2.200.000).
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica otorinolaringoiatrica - art. 4
Art. 4. - La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professione di ruolo di clinica otorinolaringoiatrica si intendera' senz'altro soppresso, e il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica otorinolaringoiatrica - art. 5
Art. 5. - La Societa' incremento turistico alberghiero valdostano (S.I.T.A.V.) si obbliga inoltre, per il primo ventennio di durata della convenzione, nonche' per tutto il periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, a versare all'Universita' degli studi di Torino, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire duecentomila (L. 200.000) annue, per costituire uno speciale fondo per provvedere allo eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, nel caso in cui egli abbia a cessare dal servizio, maturando il diritto al trattamento medesimo, con, esonero della Societa' incremento turistico alberghiero valdostano (S.I.T.A.V.) da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilita' in ordine al suddetto trattamento di cessazione dal servizio.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica otorinolaringoiatrica - art. 6
Art. 6. - L'Universita' degli studi di Torino si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a); c) versare allo Stato, annualmente, la somma di lire duecentomila (L. 200.000) che le verra' corrisposta dalla Societa' incremento turistico alberghiero valdostano (S.I.T.A.V.) in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione, con esonero della Universita' stessa da ogni altro obbligo e responsabilita'.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica otorinolaringoiatrica - art. 7
Art. 7. - La presente convenzione avra' vigore per venti anni, con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Torino del professore titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica otorinolaringoiatrica - art. 8
Art. 8. - La presente convenzione, che e' fatta nello interesse dell'Universita' degli studi di Torino, sara' registrata in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica otorinolaringoiatrica - art. 9
Art. 9. - La presente convenzione sostituisce ed annulla quella precedentemente stipulata allo stesso fine in data 28 settembre 1955 (n. 209 di repertorio della Universita' degli studi di Torino). Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, viene letto, presenti i testi, ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione della Universita' degli studi di Torino. Non si da' lettura dei due allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza. f.to Rivella Francesco fu Bartolomeo; " Mario Allara fu Giacomo; " Sardi Adolfo, teste; " Luigi Lovera di Maria, teste; " dott. Filippo Edoardo Strumia, uff. rogante. Bollo rotondo, Universita' degli Studi di Torino. Copia conforme all'originale, redatta in carta libera, per esclusivo uso amministrativo interno. Torino, addi' 5 novembre 1955 Il direttore amministrativo: Dott. Ivo Mattucci. Registrato a Torino addi' 5 novembre 1955, n. 1136, vol. 8, atti pubblici amministrativi. - Esatte Lire gratis. - Il direttore distrettuale: firmato Mollura.
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