LEGGE 9 novembre 1955, n. 1118

Type Legge
Publication 1955-11-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è così modificato: "All'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari con il titolo di cappellani capi e di cappellani. "Per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Guardia di finanza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il servizio è disimpegnato da cappellani militari inscritti in un ruolo organico unico. "Per i Corpi militarmente organizzati l'eventuale servizio dell'assistenza spirituale è disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cui al seguente art. 22".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.