DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1955, n. 1184
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, n. 12, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Udita la Commissione parlamentare di cui agli articoli 3 e 11 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica, istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta,:
Art. 1
A decorrere dal 1 luglio 1955 e fino al 30 giugno 1956 e' corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo elencato nell'annessa tabella, un compenso mensile lordo per attivita' connesse alle funzioni svolte oltre l'orario d'obbligo alle condizioni e nelle misure stabilite nella tabella stessa, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 2
Per il periodo di cui all'articolo precedente non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 7 gennaio 1949, n. 5, e secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, l'art. 1 della legge 23 aprile 1952, n. 528, per la parte riguardante il compenso per lavoro straordinario, l'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e l'art. 4 della legge 15 giugno 1950, n. 447.
Art. 3
All'onere di milioni 14.800 risultante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1955-56 sara' provveduto, per milioni 12.670, con una corrispondente aliquota dei proventi derivanti dalla applicazione dei decreti legislativi 6 ottobre 1955, nn. 873, 874 e 875, e per la quota residua di milioni 2130 con le somme gia' comprese, per lo stesso esercizio finanziario, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e relative ai compensi di cui alle disposizioni citate nel precedente art. 2.
Art. 4
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
GRONCHI SEGNI - ROSSI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 103. - CARLOMAGNO
Tabella
Tabella dei compensi mensili lordi da corrispondere alle seguenti categorie di personale statale per attivita' connesse alle funzioni svolte oltre l'orario d'obbligo (1). A - istruzione elementare I - Ispettori scolastici............................. L. 16.000 II - Direttori didattici; direttore della Scuola sta- Tale di metodo "A. Romagnoli"; direttori degli Istituti statali dei sordomuti................... " 14.000 III - Insegnanti elementari; insegnanti e assistenti della Scuola di metodo "A. Romagnoli" e degli istituti statali dei sordomuti: di ruolo....................................... " 5.000 non di ruolo................................... " 2.000 B- Istruzione secondaria e artistica I - Presidi di la categoria; direttori dei Conservatori di musica, direttore dell' Accademia nazionale di arte drammatica; diret tore dell' Accademia nazionale di danza; direttore degli isti tuti d'arte di Palermo, Venezia, Napoli e Firenze: fino a 12 classi da 13 a 24 classi oltre 24 classi L. 15.000 L. 20.000 L. 24.000 II - Direttori e presidi di 2ª categoria; direttori di Istituti e Scuole d'arte: fino a 12 classi da 13 a 24 classi oltre 24 classi L. 14.000 L. 16.000 L. 20.000 III - Professori: di ruolo A........................... L. 11.000 di ruolo B........................... " 9.000 di ruolo C........................... " 5.000 - Professori non di ruolo con orario di catte- dra (2): per insegnamenti di ruolo A.................... " 7.000 per insegnamenti di ruolo B.................... " 5.500 per insegnamenti di ruolo C.................... " 2.000 IV - Rettori dei convitti nazionali e direttrici degli istituti di educazione........................... " 15.000 - Vice-rettori e istitutori dei convitti nazionali " 9.000 - Maestre istitutrici degli educandati femminili: di ruolo....................................... " 5.000 non di ruolo................................... " 2.000 V - Insegnanti tecnico-pratici, assistenti e maestri d'arte: di ruolo....................................... " 5.000 non di ruolo................................... " 2.000 VI - Personale tecnico delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica e aiuti-maestri d'arte delle scuole d'istruzione artistica: di ruolo....................................... " 4.500 non di ruolo................................... " 2.000 C - Istruzione superiore: I - Direttori e assistenti delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste; personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesu- viano; assistenti universitari e assistenti delle Accademie di belle arti: di ruolo....................................... " 11.000 non di ruolo................................... " 6.500 (1) Il compenso e' corrisposto, per ogni mese di effettivo servizio, per non piu' di undici mesi all'anno al personale direttivo e ispettivo, ai vice-rettori e alle vice-direttrici degli Istituti di educazione, al personale di cui alla lettera C, agli insegnanti tecnico-pratici e al personale tecnico, e per non piu' di dieci mesi all'anno al personale insegnante - in esso compreso il personale insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole conformate annesse agli educandati femminili - e agli istitutori dei convitti nazionali. (2) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso e' corrisposto in misura pari a tanti diciottesimi della cifra corrispondente, fissata dalla tabella per gli insegnamenti di ruolo A, B e C, quante sono le ore di lezione settimanali impartite. In nessun caso il compenso puo' superare i diciotto diciottesimi della misura prevista per i professori non di ruolo incaricati di insegnamenti di ruolo A, B e C con orario di cattedra. Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione ROSSI
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