DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1955, n. 1203
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modificazioni, concernenti la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per l'industria e commercio; Decreta: Alla tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro, approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successivamente modificata, e' aggiunta la seguente voce: TABELLA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Dato a Roma, addi' 6 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - VIGORELLI - MEDICI - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 91. - CARLOMAGNO
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