LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1214
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, è modificato, sostituendo alle parole: "i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta", le seguenti: "I predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta". Il quinto comma dell'art. 13 della legge predetta è modificato, sostituendo alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al precedente art. 4", le seguenti: "devono risultare dal biglietto ferroviario".
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