LEGGE 26 novembre 1955, n. 1225
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue: "L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra è aumentato del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo della Amministrazione ferroviaria". In conseguenza è anche modificato come segue l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto sopra citato: "La misura di tali sussidi è quella stabilita dall'art. 4 del presente decreto, esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.